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Home Approfondimenti Donazioni, fisco e calamità naturali
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Donazioni, fisco e calamità naturali

Gianpaolo CONCARI
Consulente ENP in Soragna (PR)
25 Novembre 2019
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    Come fare le erogazioni liberali a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. [Aggiornamento dell'articolo del 08/09/2016]

    Per chi porterà aiuti e per chi è stato colpito dagli eventi calamitosi dell’acqua alta di questi giorni (praticamente quasi tutto il litorale che va da Rimini sino a Trieste), ma in generale del maltempo che sta colpendo diverse regioni italiane, riproduco un post (aggiornato) sui benefici fiscali delle donazioni in casi di emergenze di questi tipi.

    Vediamo come gli aiuti alle persone colpite da una calamità aiutano anche i contribuenti.

    È bene comunque tenere presente che quando si decide di donare qualcosa occorre farlo usando la testa e quindi:

    1. selezionare bene le organizzazioni che operano già sul campo e che sono ben attrezzate per le emergenze;
    2. le donazioni a chi ha perso tutto non sono l’occasione per pulire casa o per eliminare fondi di magazzino. Occorre donare ciò che serve e ciò che serve deve essere in ottimo stato di conservazione ed efficienza. Diversamente, al disastro si somma anche la necessità di dover selezionare ciò che occorre da ciò che si deve smaltire tra i rifiuti. Perciò prima di donare attrezzature e/o materiale in genere, verificate che si tratti di beni utili all’organizzazione che li riceve;
    3. talvolta è difficile trasportare attrezzature e materiali nei luoghi del disastro. Forse è più conveniente acquistare le stesse cose sul posto;
    4. passata l’onda emotiva, spenti i riflettori dei media (tra circa 15 giorni, non oltre), difficilmente si parlerà della catastrofe ed è a partire da quel momento che gli aiuti faranno la differenza. Perciò è bene attendere, lasciare che il sacro furore si plachi, e poi “a bocce ferme” si potrà scegliere qualche organizzazione, che non sia elefantiaca, che sicuramente sarà riuscita a formulare un progetto concreto di ricostruzione/cooperazione con la popolazione locale.

    In considerazione del coinvolgimento di diversi beni culturali, vale la pena pensare anche alla norma che conosciamo con il nome di art bonus ma che qui NON viene trattato.

    Detto questo, che potrebbe essere considerato banale, ma banale non è, passiamo alle questioni fiscali.

    Le erogazioni liberali (più oltre, per brevità, “donazioni”) alle popolazioni colpite da eventi calamitosi (terremoti, alluvioni ecc.) generano benefici fiscali in capo ai donatori purché destinate a determinate tipologie di enti.

    In questo modo lo Stato riconosce l’importanza delle attività svolte dagli enti che operano nell’ambito del soccorso alle popolazioni che coinvolte nelle calamità.
     

    Quadro normativo di riferimento in base ai destinatari delle donazioni

    a) Solo Enti del Terzo settore (ETS)

    Per effetto della norma transitoria di cui all’art. 104, comma 1, d.lgs. 117/2017 e in attesa che il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) divenga pienamente operativo, le norme previste dall’art. 83 commi 1 e 2, d.lgs. 117/2017 si applicano a:

    • Onlus iscritte nell’Anagrafe delle Onlus,
    • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
      iscritte nei rispettivi registri regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

    b) Enti del Terzo settore e altri enti senza finalità di lucro

    Oltre a queste, sono tuttora in vigore le norme che riguardano nello specifico le donazioni a favore delle popolazioni coinvolte in calamità pubbliche per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e di enti.

    • Per le imprese la norma di riferimento è l’art. 27, legge 133/1999
    • Per le persone fisiche, stabilire la norma di riferimento è più complesso, ma si può affermare con certezza che si tratta dell’art. 15, comma 1.1 del TUIR. In precedenza, l’art. 138, comma 14, legge 23/12/2000 n. 388, costituendo norma interpretativa autentica, aveva inteso ricomprendere tali donazioni nell’art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis del T.U.I.R.

    A seguito della rinumerazione del T.U.I.R., l’art. 13-bis è stato abrogato e il suo testo sostanzialmente trasfuso nell’art. 15.

    In questi casi, i soggetti collettori delle donazioni non sono solo le Onlus ecc. ma possono esserlo anche tutte le organizzazioni senza finalità di lucro purché siano state identificate mediante decreto del Presidente del consiglio dei ministri (dpcm).

    In precedenza la competenza per l’identificazione spettava ai prefetti se la calamità si era verificata in Italia.

    È plausibile pensare che, se l’ente collettore è da individuare con un dpcm, l’iter possa diventare molto più complicato.
     

    I benefici fiscali delle donazioni

    La regola aurea per ottenere benefici fiscali dalle donazioni è che, se sono effettuate in denaro, devono avvenire attraverso sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, bonifici, assegni bancari o circolari non trasferibili ecc.).

    Le donazioni agli ETS (per il momento le Onlus, le Aps e le Odv) di cui alla precedente lettera a) permettono:

    • una detrazione dell’IRPeF pari al 30% (35% se diretta ad una Odv) della donazione effettuata con un massimale (della donazione) di 30.000 euro per periodo di imposta;

    oppure

    • la deducibilità della donazione sino a un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPeF o IReS, quindi senza ulteriore massimale deducibile. Se la deduzione è superiore al reddito al netto delle altre deduzioni, la perdita può essere riportata nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

    In questo caso le donazioni possono avvenire anche in natura ma la norma contenuta nel d.lgs. 117/2017 rinvia a un decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Ministro dell’economia e delle finanze) mediante il quale saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni oggetto di donazione.

    Il che non è del tutto un male: si vedrà più avanti che, ai fini IVA, le donazioni in natura di beni oggetto del commercio e/o produzione del donatore (impresa) non sono così convenienti dal punto di vista fiscale.

    Le operazioni ex art. 27, legge 133/1999 permettono alle imprese-donatrici di dedurre completamente e senza massimali le donazioni effettuate alle

    • Onlus
    • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro
    • altre  fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, tra  le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
    • amministrazioni  pubbliche  statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.

    Le donazioni in natura

    Una particolare attenzione deve essere posta alle donazioni in natura, cioè donazioni di beni o di servizi.

    Da una parte è prevista la deducibilità piena, senza limiti di importo, ai fini delle norme del T.U.I.R. in quanto i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee a quelle dell’impresa.

    Dall’altra la legge 166/2016 ora prevede un meccanismo che annulla gli effetti della “destinazione a finalità estranee a quelle dell’impresa” ai fini I.V.A. non solo per generi alimentari e farmaci da eliminare dal circuito commerciale (leggere qui le avvertenze per l’uso) ma anche per altri beni.

    Con un prossimo intervento cercherò di fare il punto sull’attuazione concreta della legge 166/2016 dal momento che era prevista l’emanazione di diversi decreti attuativi.

    Se non si tratta di eliminazioni dal circuito commerciale permane la rettifica della detrazione dell’IVA effettuata al momento dell’acquisto, come del resto già evidenziato in questo altro mio intervento.

    Questo può perciò comportare qualche “mal di testa” che potrebbe frenare le donazioni in natura.

    Chi scrive è del parere che la donazione in denaro sia assai più efficace e utile a entrambi i soggetti, poiché con il denaro si può sempre acquistare ciò che di cui si ha più bisogno al momento, magari anche gli stessi beni che si volevano donare, ovviamente al prezzo di mercato e quindi senza sottofatturazione ecc., rendendo assai efficace ed efficiente l’operazione.

    A tutti, popolazioni colpite e soccorritori, va il nostro augurio che tutto, per quanto possibile, vada per il meglio.
    Forza e coraggio a tutti.

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      Gianpaolo CONCARI
      Gianpaolo CONCARI
      Si occupa del controllo di gestione e della fiscalità degli enti non profit. Svolge altresì la professione di revisore dei conti. È stato coordinatore del Gruppo di Lavoro Enti non Profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed Esperti Contabili che ha pubblicato (2002) la prima raccomandazione contabile in Italia dedicata alla contabilizzazione delle erogazioni liberali. Si occupa di formazione tenendo seminari e webinar riguardanti il Terzo settore. Collabora con vari siti internet che si occupano della materia. Dal 2002 è collaboratore della testata on-line Fiscosport.

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      ISSN sito web: 2974-9948
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