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Home Approfondimenti Decreto Liquidità a sostegno anche del mondo sportivo
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Decreto Liquidità a sostegno anche del mondo sportivo

Fabio ROMEI
Dottore Commercialista in Roma
23 Aprile 2020
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    Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 – Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19) - pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 aprile prevede uno stanziamento di 35 milioni di euro, gestito attraverso l’ICS (Istituto per il Credito Sportivo), per le esigenze di liquidità non solo a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ma anche alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive Associate nonché agli Enti di Promozione Sportiva.

    In particolare, il primo comma dell’art. 14 del decreto “Liquidità” prevede una dotazione straordinaria di 30 milioni di euro per il Fondo di garanzia istituito dalla Legge n. 289/2002. Trattasi di un Fondo gestito dall’ICS per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

    La garanzia può interessare i finanziamenti erogati direttamente dall’Istituto per il Credito Sportivo ma anche quelli concessi da altri intermediari bancari. Il testo del Decreto-legge fa riferimento alle “esigenze di liquidità” dei destinatari, con ciò aprendo – in linea teorica – alla possibilità che il finanziamento non sia espressamente destinato a un investimento immobiliare o, comunque, al finanziamento degli altri interventi individuati dalla Legge n. 289/2002.

    L’inclusione dei finanziamenti per esigenze di pura liquidità trova conferma nella relazione illustrativa al DL in commento, ove si precisa che “nella fase dell’emergenza pandemica da Covid-19, l’urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è infatti quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte e così via La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport“.

    A quanto sopra indicato si affianca un secondo intervento sotto forma di concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’ICS o altri istituti bancari alle Federazioni, DSA, Enti di Promozione Sportiva e società sportive.

    Per capire come richiedere il finanziamento occorrerà attendere il provvedimento che sarà adottato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali istituito presso l’ICS.
     

    Comunicato Ufficiale di Sport Governo

    Questa la comunicazione del capo dell’Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio, Giuseppe Pierro:

    Si porta a conoscenza di codesti enti e organismi sportivi, che, tra le misure messe in atto da Governo per far fronte alla situazione emergenziale Covid-19, in considerazione delle criticità che molte realtà sportive stanno affrontando a causa dello stop imposto dalla quarantena, con il decreto indicato in oggetto, è stato previsto l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva, di cui all’art. 90, comma 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato dall’Istituto per il Credito Sportivo, fino al termine dell’anno in corso.

    È stato nel contempo costituito un apposito Comparto per operazioni di liquidità che consente l’ammissibilità ad esso, ai soggetti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI di cui all’art. 5, comma 2, lett. c) del d.lgs. 242/99), che attualmente sono esclusi dall’accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

    Inoltre, è stato costituito un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell’Istituto medesimo.

    Tali strumenti, che vanno ad aggiungersi alle misure già previste con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, consentiranno di garantire 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero e consentiranno altresì di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità immediate di liquidità, al fine di poter far ripartire le attività e valorizzare l’importante ruolo sociale dello sport.

    Al momento (22 aprile, ore 17.00) sul sito https://www.creditosportivo.it/index.html compare il seguente messaggio:

          

     

    Cosa è il fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva

    Istituito dall’articolo 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo è divenuto operativo, con Decreto del 24 dicembre 2014 del Sottosegretario con delega allo Sport ed ha ampliato la propria operatività con il Decreto del Ministro dello Sport, on. Luca Lotti, del 13 luglio 2017. Il Fondo ha lo scopo di fornire garanzie per mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, miglioramento ed acquisto di strutture ed attrezzature sportive, comprese le relative aree.

    Possono beneficiare del Fondo le società e le associazioni sportive e ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua anche indirettamente finalità sportive, ad esclusione degli enti pubblici territoriali, sulla base di progetti finanziariamente sostenibili ma non adeguatamente assistiti sotto il profilo delle garanzie.

    La massima misura ammissibile della garanzia è dell’80% dell’ammontare del finanziamento concesso. La quota rimanente del finanziamento deve essere assistita da altra garanzia reale o personale ad esclusione dei mutui richiesti dal CONI, dal CIP, da Sport e Salute S.p.A., dalla CONI Servizi, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e dei mutui classificati nella classe di minore rischiosità con le caratteristiche ed i limiti indicati nel documento di seguito allegato “Politiche Creditizie – Limiti Operativi e Classe di minore rischiosità”. Il Comitato di gestione dei fondi speciali, per particolari iniziative ad elevato valore sociale, può deliberare la concessione di una garanzia pari al 100% dell’importo del finanziamento. Per finanziamenti di importo pari o inferiore a € 70.000,00 (innalzati ad € 120.000,00 per alcune categorie di soggetti con verificata minore rischiosità di settore) e durata pari o inferiore a 7 anni la garanzia del fondo può essere l’unica garanzia a presidio del mutuo.

    Per ciascun soggetto beneficiario l’importo massimo garantito non può essere complessivamente superiore a 2,5 milioni di euro. Tale importo può essere elevato a 5 milioni di euro per interventi relativi ad impianti delle classi dimensionali di cui all’art. 1, comma 304, lettera c) della L. n. 147/2013 e per i mutui richiesti dal CONI, dal CIP, dalla CONI Servizi e dalle Federazioni Sportive nazionali. La garanzia garantisce un periodo di ammortamento non superiore a 20 anni. La richiesta di ammissione deve essere presentata al Fondo di Garanzia per il tramite del Credito Sportivo o di altra banca finanziatrice, sia prima che dopo la concessione del mutuo.

    Il costo della garanzia è particolarmente contenuto e si compone di un premio per spese di istruttoria pari ad € 150,00 ed un premio di garanzia annuo pari allo 0,25% oppure allo 0,35%, nel caso di cogaranzie o finanziamento garantito esclusivamente dal Fondo, dell’importo garantito del debito residuo del finanziamento (non dovuto dagli Enti pubblici e dalle Federazioni).

    L’istituzione del Fondo di Garanzia costituisce una straordinaria opportunità per quanti sono interessati ad investire nell’impiantistica sportiva; la mancanza di garanzie idonee ha sempre rappresentato, infatti, l’ostacolo principale che ha impedito o seriamente limitato l’accesso al credito da parte di società ed associazioni sportive. Questo nuovo strumento agevolativo, la cui gestione è stata affidata al Credito Sportivo in ragione dell’esperienza e della competenza che l’Istituto ha maturato in oltre mezzo secolo di attività, pone le condizioni, più volte auspicate dagli operatori sportivi, per dare un decisivo impulso alla crescita quantitativa e qualitativa del nostro patrimonio impiantistico.

    Il rilascio delle garanzie da parte del Fondo avviene nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato.

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      Fabio ROMEI
      Fabio ROMEI
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Consulente e revisore di federazioni sportive nazionali ed enti sportivi. Svolge attività di formazione per la Scuola dello Sport del CONI dal 1998. Docente nel corso di Management sportivo CONI Luiss e nel Master di primo livello in Diritto e Management dello Sport della Università Link Campus University; Vice presidente commissione società sportive ODCEC Roma e membro della Società Italiana di Management Sportivo. Dal 2019 è socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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