Abolizione aliquota agevolata per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (art. 36, comma 15)
E’ stato abrogato l’art. 33, comma 3, della L. 23.12.2000, n. 388.
La norma abrogata prevedeva un regime di favore con l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1% ai fini dell’imposta di registro e la misura fissa ai fini delle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenisse entro 5 anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l’acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.
Adesso tali trasferimenti sono soggetti all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’8%, e l’ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell’1%.
Tuttavia, l’abrogazione della norma non é assoluta, dato che l’agevolazione resta in vigore per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
Ritenuta a titolo di acconto per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere (art. 36, comma 24)
Modificato l’art. 25, primo comma, primo periodo, del DPR n. 600/1973 inserendo dopo le parole “o nell’interesse di terzi” le seguenti “o per l’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere”.
Per effetto di detta modifica, l’obbligo per i sostituti d’imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, é esteso ai casi in cui vengano erogati compensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi.
La ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20% del compenso.
La modifica ha effettuato l’equiparazione tra redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o di permettere, già esistente sotto il profilo della determinazione delle modalità di concorso al reddito nella categoria dei redditi diversi (articolo 71, comma 2, del TUIR).
L’obbligo di operare la ritenuta sorge per i compensi corrisposti a partire dal 4.7.2006.
Le ritenute operate dovranno essere versate nei tempi e nei modi
ordinari.
Riforma regime fiscale delle c.d. stock option (art. 36, commi 25, 25-bis e 26)
L’agevolazione é ora subordinata al verificarsi di due ulteriori condizioni, ossia che il dipendente non ceda le azioni ricevute nei cinque anni successivi alla data dell’assegnazione e che nello stesso periodo quinquennale su di esse non siano costituite garanzie in qualsiasi forma (es.: pegno, disposizioni di mandato a vendere).
Riguardo la condizione temporale richiesta dalla norma per l’esclusione dal reddito imponibile del fringe benefit, le azioni non devono essere cedute né riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente né essere utilizzate quali garanzia per l’ottenimento di finanziamenti o essere oggetto di mandato a vendere.
Il mancato rispetto di tale condizione, ossia la cessione delle azioni o la loro costituzione in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla assegnazione, comporta l’obbligo di tassazione nel periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o la costituzione della garanzia,
quale di reddito di lavoro dipendente.
La nuova disposizione stabilisce che il valore delle azioni assegnate non deve superare l’importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo d’imposta precedente a quello dell’assegnazione, vale a dire la retribuzione annua calcolata al lordo di imposte, contributi e deduzioni, quale risulta dal CUD.
Pertanto, l’agevolazione non spetta se il valore delle azioni assegnate é superiore al limite reddituale di riferimento: In tal caso la differenza tra il valore delle azioni assegnate e l’importo pagato dal dipendente concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Perdite di lavoro autonomo e di imprese minori – revisione regime fiscale (art. 36, commi 27 e 28)
E’ stato riformulato l’art. 8 del TUIR in materia di perdite di lavoro autonomo e di imprese minori.
La nuova disciplina introdotta dal decreto ha previsto anche per tali contribuenti, come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate.
Le stesse perdite possono essere scomputate, pertanto, sempre dai redditi della stessa specie, nei successivi periodi d’imposta ma non oltre il quinto.
di entrata in vigore del decreto.
Acconti IRES ed IRAP per l’anno 2006 (art. 36, comma 34)
In deroga all’art. 3 della n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nella determinazione dell’ammontare dell’acconto dovuto dai soggetti all’IRES (di cui all’art. 73 del TUIR), per il periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 si assume quale imposta del periodo precedente quella rideterminata in base alle disposizioni contenute nel medesimo decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda o unica rata dell’acconto.
Questa regola vale non solo per la determinazione dell’acconto ai fini dell’IRES, ma anche ai fini dell’IRAP.
Ne restano fuori i contribuenti persone fisiche e le società di persone anche se esercenti attività di impresa.
Si devono adeguare alle nuove disposizioni fino dal primo versamento in acconto i soggetti che versano la prima rata successivamente all’entrata in vigore dei disposti normativi in esame (a titolo esemplificativo: soggetti con esercizio a cavallo e i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e versano il saldo entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello stabilito per l’approvazione del bilancio).
Norma di interpretazione autentica sulla qualificazione dei proventi illeciti (art. 35, comma 34-bis)
Interpretazione autentica dell’art. 14, comma 4, della L. n. 537/1993.
Se i proventi illeciti non siano classificabili nelle altre categorie di cui all’art. 6, comma 1, del TUIR i medesimi vengono inquadrati, anche ai fini della loro determinazione, nella categorie dei redditi diversi di cui agli articoli 67 e seguenti del TUIR.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 36-bis, comma 7 e 8)
Modificati, rispettivamente, i commi 3 e 5 dell’art. 3 del decreto L. n. 12/2002. Le modifiche apportate interessano le sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori irregolari e quelle concernenti gli organi competenti alla loro applicazione.
Per effetto della prima modifica, la sanzione viene quantificata in un una somma che varia “… da euro
Modificato pure il comma 5 dell’art. 3 del decreto legge n. 12/2002.
Alla irrogazione della sanzione amministrativa provvede
Non é stato modificato, invece, il comma 4 dell’art. 3 del decreto legge n. 12 del
Si stabilisce che “le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza”.
Viene subordinato l’accesso alle agevolazioni contributive vigenti per i datori di lavoro nel settore edile al possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e, nei casi in cui sia presente apposita convenzione, anche da parte delle Casse edili.
Viene prevista inoltre l’esclusione, per la durata massima di cinque anni, dagli stessi benefici per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Accertamento sulla base degli studi di settore (art. 37, commi 2 e 3)
Abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 10 della L. n. 146/1998, che reca disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore.
Detta abrogazione opera dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; quindi per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche con riferimento al periodo di imposta 2005.
Con tale modifica, il legislatore ha disposto l’applicazione generalizzata dell’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato.
Prima, l’Amministrazione finanziaria poteva procedere all’accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria (anche per opzione), e degli esercenti arti e professioni, se:
– in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore
risultava superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta”;
– nel caso di rilevanti situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale (limitatamente ai soggetti esercenti attività di impresa);
– in caso di inattendibilità della contabilità ordinaria, in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con DPR n. 570/1996.
In sostanza, per sottoporre ad accertamento i contribuenti interessati, é sufficiente che gli stessi non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore.
Per il primo periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Ciò comporta, ad esempio, che per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il predetto adeguamento potrà essere eseguito già con riferimento all’anno 2005.
In sede di adeguamento la maggiorazione del 3% commisurata ai ricavi e compensi non annotati si applica qualora la differenza tra ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10% dei ricavi e compensi annotati.
Elenco dei clienti e dei fornitori (art. 37, commi 8 e 9)
Introdotto nell’art. 8-bis del DPR 22.7.1998, n. 322, riguardante la comunicazione dati IVA, il nuovo comma 4-bis, che dispone nei confronti dei contribuenti IVA l’obbligo di presentare all’Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).
Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro 60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all’anno d’imposta precedente.
Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, il citato comma 4-bis ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura. Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell’articolo 37 del decreto prevede per l’anno d’imposta
Nell’elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.
I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l’indicazione del codice fiscale, l’importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972, con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.
Ai fini sanzionatori, l’omessa presentazione degli elenchi, nonché l’invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997.
E’ applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
Modifica dei termini e delle modalità di trasmissione delle dichiarazioni e dei termini di versamento (art. 37, commi 10, 11, 12, 13, 14, 53, 54 e 55)
Ridefiniti i termini di diversi adempimenti fiscali, con effetto dal 1.5.2007.
Con la medesima decorrenza è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali esclusivamente attraverso il canale telematico.
Modificazioni al DPR 22.7.1998, n.
Le disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1.5.2007.
PER UNA SINTETICA CONSULTAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI, SI VEDA IL SEGUENTE PROSPETTO.
Le disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 1.5.2007.
Tipologia | Termine precedente del DPR n. 322 del 1998 | Nuovo termine del DPR n. 322 del 1998 |
Termine di approvazione dei modelli di dichiarazione Art. 1, comma 1 | Entro il 15 febbraio dell’anno di utilizzo | Entro il 31 gennaio dell’anno di utilizzo |
Presentazione della dichiarazione Art. 2 | In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.A.: – tra il 1 maggio ed il 31 luglio ed in via telematica: – entro il 31 ottobre. | In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.A. tra il 1 maggio ed il 30 giugno ed in via telematica: – entro il 31 luglio. |
Presentazione della dichiarazione Soggetti IRES Art. 2, comma 2 | In forma cartacea entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o dell‘evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione, in funzione della modalità di presentazione utilizzata, in via telematica entro l’ultimo giorno del decimo mese | in via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta o dell‘evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione. |
Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta Art. 4, commi 1 e 2 | Modello 770 Semplificato 30 settembre Modello 770 Ordinario 31 ottobre (con possibilità di inserimento nella dichiarazione unificata) Consegna CUD e altre certificazioni 15 marzo | Modello 770 Semplificato 31 marzo Modello 770 Ordinario 31 marzo (presentazione solo via autonoma per entrambe i modelli) Consegna CUD e altre certificazioni 28 febbraio |
Trasmissione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate per le banche e S.p.A. Art. 3, comma 7 | Entro il termine di 5 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell‘effettiva presentazione | Entro il termine di 4 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell‘effettiva presentazione |
&nb