Lunedì il 4 maggio sono state pubblicate dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri le “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali”.
Ricordiamo, che le lettere f) e g) del d.p.c.m. del 26 aprile, riguardano esclusivamente lo svolgimento di “attività sportiva all’aperto” (lettera f) e le “sessioni di allenamento di atleti di discipline sportive individuali riconosciuti di interesse nazionale ” (lettera g).
Occorre pertanto evidenziare che le Linee Guida al momento pubblicate si riferiscono esclusivamente all’attività sportiva autorizzata in forza del d.p.c.m. del 26 aprile, ovvero deve trattarsi di:
- sessioni di allenamento
- di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali
- di discipline sportive individuali
- a porte chiuse
- nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento
- previo adeguamento alle linee guida oggetto di analisi
Il documento ne estende inoltre l’applicazione alle sessioni individuali di allenamento di sport di squadra.
Le Linee Guida sono state redatte sulla base del rapporto “Lo sport riparte in sicurezza“, versione del 26 aprile 2020, redatto dal Politecnico di Torino, in cui è riportato per ciascuna disciplina sportiva il fattore di rischio sulla base del così detto “MODELLO 3D” per ogni sito sportivo.
È inoltre previsto che FSN, DSA, EPS emanino appositi Protocolli di dettaglio che tengano conto sia delle Linee Guida, sia delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative per garantire il rispetto delle informazioni di sicurezza da parte dei gestori degli impianti.
A livello di fonti del diritto, oltre a quanto stabilito dal d.p.c.m. 26 aprile 2020 e dal Decreto attuativo, occorre tenere conto anche delle ordinanze della regione di appartenenza.
Il problema risulta pertanto di massima attenzione ai fini della responsabilità per il gestore dell’impianto sportivo, ovvero per i dirigenti delle a.s.d. e s.s.d., chiamati a interpretare le linee guida e la normativa di riferimento e ad applicare quanto previsto; spesso, senza nemmeno che siano state emanate le linee guida specifiche per la disciplina sportiva praticata dalla propria Federazione di riferimento.
L’impianto sportivo è infatti definito “luogo polifunzionale”, sia come operatività, sia per le conseguenze giuridiche da cui vengono fatte discendere specifiche responsabilità ove si tratti di “luogo di lavoro”, disciplinato dal D.Lgs. n.81/2008, e/o “luogo di pratica sportiva”, disciplinato anche da indicazioni CONI, CIP, FSN, DSA e EPS, sulla cui base dovranno essere individuate le responsabilità per l’attuazione delle misure tecniche – quali a titolo esemplificativo interventi strutturali, sugli impianti di areazione, dispositivi igienico sanitari, ecc. – e misure organizzative e procedurali – quali norme comportamentali, procedure di accesso, utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio, ecc.
L’analisi accurata delle attività che si svolgono da parte di tutti i soggetti coinvolti, e che dovranno essere attentamente tracciate, sarà essenziale per la valutazione del rischio, sulla cui base sarà possibile definire l’insieme di misure di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione e al contenimento del rischio specifico Covid-19.
Senza entrare in ulteriori analisi tecniche dettagliate, ciò che preme evidenziare nel presente intervento è sintetizzabile come segue:
- la riapertura degli impianti sportivi rappresenta un’attività complessa
- dovrà essere verificata attentamente la situazione degli impianti (possibilità di controllo accessi, ricambio aria, sistemi di condizionamento, presenza di locali ove isolare i presunti contagiati, spazi nelle aree comuni, sorveglianza, gestione spogliatoi, …)
- dovrà essere adottato un protocollo per la sicurezza degli atleti (limitazione accessi, modalità di accesso, dotazione dei dispositivi di protezione, controllo dell’utilizzo dei dispositivi, …)
- dovranno essere formati gli addetti affinché possa essere gestito il rischio Covid-19 (isolamento di situazioni a rischio, gestione di soggetti sintomatici, …)
- dovranno essere effettuati investimenti.
Tutto questo avrà un costo … un costo in termini di investimenti, in termini di risorse umane dedicate, in termini di responsabilità della classe dirigente.
Il costo della messa in sicurezza sarà sicuramente elevato e dovrà essere attentamente valutato, sia in questa fase preliminare – di apertura limitata per gli allenamenti dei soli atleti degli sport individuali segnalati dalle rispettive FSN – sia nella fase in cui sarà consentita l’apertura generalizzata dell’impiantistica sportiva.
Ricordiamo infatti che quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrebbe essere il protocollo per gli allenamenti degli atleti di interesse nazionale e non sappiamo se sarà applicato il medesimo protocollo per la riapertura generalizzata.
Inoltre, se il rischio è alto per gli atleti di sport individuale, cosa dire per gli atleti degli sport di squadra e per tutti coloro che svolgono attività sportiva di base?
Ulteriormente preme evidenziare che Linee Guida sono basate sui medesimi criteri di analisi e valutazione dei rischi previsti in ambiente di lavoro dal d.lgs. 81/2008: se è chiaro che per i datori di lavoro il contagio Covid rientra nel d.lgs. 81/2008, come conciliare tale disciplina nei confronti di atleti, volontari, collaboratori sportivi, soci, tesserati, ovvero di tutti coloro che avranno accesso all’impianto sportivo? Quali procedure seguire?
Infine, occorrerà distinguere le responsabilità del dirigente dell’ente sportivo che:
– gestisca l’impianto sportivo
– svolga attività sportiva all’interno di esso
Le due figure potranno coincidere, nel caso in cui l’a.s.d./s.s.d. abbia anche la gestione dell’impianto, oppure potranno essere separate, ove l’ente sportivo utilizzi spazi gestiti da terzi.
Il legale rappresentante sarà pertanto responsabile di approntare le misure tecniche necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria, sulla base delle precipue caratteristiche di ciascun impianto e considerando le misure organizzative e procedurali sulla base di quanto sancito dalla FNS, DSA e EPS relativamente alla disciplina svolta.
Da ultimo, ci duole dover constatare che la responsabilità della ripresa degli allenamenti previsti dal d.p.c.m. 26/4/2020 è posta unicamente in capo ai gestori degli impianti e a Federazioni e Enti di promozione sportiva; gestori i cui legali rappresentanti sono spesso uomini e donne di sport, volontari, troppo impegnati nella pratica sportiva che difficilmente – già in epoca anteriore al covid – riuscivano a conciliare con gli adempimenti fiscali e amministrativi richiesti dalla norma: riusciranno a farsi carico di questo ulteriore onere? Con quali costi? Con quali responsabilità?
Il timore è che tanti impianti rimangano chiusi.