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    Home 5 per mille 5 per mille 2020: le associazioni non presenti negli elenchi permanenti possono...
    • 5 per mille

    5 per mille 2020: le associazioni non presenti negli elenchi permanenti possono iscriversi entro oggi, 7 maggio

    Fabio ROMEI
    Dottore Commercialista in Roma
    7 Maggio 2020
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      È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate l’elenco permanente 2020 degli iscritti al riparto del 5 per mille dell’Irpef, che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019. Le a.s.d. non presenti hanno tempo fino a oggi, 7 maggio, per iscriversi. E se si è in difficoltà si potrà ricorrere alla "remissione in bonis"
      In premessa ricordiamo che le a.s.d. già presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenute a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2020.

      Quali a.s.d. devono ripresentare la domanda nel 2020

      Le a.s.d. di nuova costituzione, quelle che non si sono iscritte nel 2019 e quelle non inserite nell’elenco permanente (perché non regolarmente iscritte o perché prive dei requisiti previsti nel 2019) devono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello e il software specifico messo a disposizione suo sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio 2020.

      La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

      Avviso per la compilazione della domanda telematica delle
      Associazioni Dilettantistiche Sportive

      Nel modello da utilizzare per l’iscrizione al 5 per mille 2020, nella SEZIONE II dedicata alle Associazioni Dilettantistiche Sportive, nel campo “l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n………….”, le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione (in considerazione del nuovo applicativo CONI per l’inserimento nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche – informazioni reperibili al link http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html).

      A.s.d. – Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio

      Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2020.

      In particolare, le a.s.d., che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

      •  costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
      •  possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
      •  affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
      •  presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
      •  effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

      Successive scadenze (e remissione in bonis)

      Entro giovedì 14 maggio vengono pubblicati gli elenchi provvisori degli aventi diritto.

      Di norma il legale rappresentante dell’a.s.d. avrebbe avuto tempo fino al 20 maggio per segnalare alla direzione regionale dell’Agenzia eventuali errori riguardanti le iscrizioni negli elenchi: detto termine quest’anno è stato prorogato al 30 giugno, ai sensi dell’articolo 62, commi da 1 a 6 del decreto Cura Italia, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

      Entro la medesima data, 30 giugno, va presentata – sempre dalle a.s.d. che si sono iscritte quest’anno per la prima volta nell’elenco dei beneficiari – la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di ammissione al beneficio. Medesima dichiarazione deve essere presentata dalle a.s.d. già iscritte nell’elenco permanente dei beneficiari ma che hanno variato il legale rappresentante dopo l’invio della precedente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

      Ricordiamo infine che un’eventuale inosservanza dei termini per la domanda di iscrizione ovvero per la successiva integrazione documentale può essere sanata purché vi si provveda entro il 30 settembre 2020, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro (c.d. remissione in bonis).

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        Fabio ROMEI
        Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Consulente e revisore di federazioni sportive nazionali ed enti sportivi. Svolge attività di formazione per la Scuola dello Sport del CONI dal 1998. Docente nel corso di Management sportivo CONI Luiss e nel Master di primo livello in Diritto e Management dello Sport della Università Link Campus University; Vice presidente commissione società sportive ODCEC Roma e membro della Società Italiana di Management Sportivo. Dal 2019 è socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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