La disposizione è prevista dal d.p.c.m. 20/04/2012, pubblicato in G.U. n. 98 del 27/04/2012 e vale per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 (quindi cinque per mille relativo ai redditi 2008, 2009 e 2011).
Lo stesso d.p.c.m. prevede l’inserimento negli elenchi degli enti che, in possesso dei requisiti per accedere al riparto alla data del 7 maggio 2010 e 7 maggio 2011, avevano presentato la domanda, di iscrizione per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 tardivamente, ma entro il 30 giugno 2010 e 30 giugno 2011, provvedendo entro le stesse date all’invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Sono ugualmente rimessi in termine gli enti che, oltre ad aver presentato in ritardo la domanda di iscrizione, hanno inviato la dichiarazione sostitutive di atto notorio priva del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Il d.p.c.m. 20/04/2012 dispone inoltre che ai termini relativi al 5 per mille, si applica la regola generale introdotta dall’art. 7, comma 2, lettera l), d.l. 13/05/2011 n. 70 in cui si prevede la proroga al primo giorno lavorativo successivo dei termini che scadono di sabato o di giorno festivo.
Cosa diversa da quanto detto sopra è la disposizione, introdotta quest’anno, che riguarda la possibilità di inviare tardivamente, purché entro il 30/09, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio purché con il versamento contestuale della sanzione di 258 euro.
* Gianpaolo Concari, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile in Soragna (PR)