• Home
  • Approfondimenti
    • Articoli di approfondimento
    • Lavoro e previdenza
  • Notizie in Pillole
    • News e Comunicazioni
    • Le dichiarazioni
  • Giurisprudenza, norme e prassi
    • Sentenze
    • Circolari e risoluzioni
    • Normativa
    • La modulistica
  • Guide e Vademecum
  • Le Monografie di Fiscosport
  • Terzo settore
    • Enti Terzo Settore
    • 5 per mille
  • I vostri quesiti
    • Le risposte ai quesiti
    • Poni un quesito
  • Scadenzario
  • Convegni ed eventi
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login
Registrati
Benvenuto!Accedi al tuo account
Password dimenticata?
Crea un account
Registrazione
Benvenuto!Crea un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
Cerca
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Crea un account
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Facebook
Instagram
Twitter
Sign in / Join
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETSFiscosport.itProfessionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login
More
    • Home
    • Approfondimenti
      • Articoli di approfondimento
      • Lavoro e previdenza
    • Notizie in Pillole
      • News e Comunicazioni
      • Le dichiarazioni
    • Giurisprudenza, norme e prassi
      • Sentenze
      • Circolari e risoluzioni
      • Normativa
      • La modulistica
    • Guide e Vademecum
    • Le Monografie di Fiscosport
    • Terzo settore
      • Enti Terzo Settore
      • 5 per mille
    • I vostri quesiti
      • Le risposte ai quesiti
      • Poni un quesito
    • Scadenzario
    • Convegni ed eventi
    • Chi siamo
    • Abbonamenti
    • Abbonamenti e Convenzioni
    • Contatti
    • Login
    Home 5 per mille AUTOCERTIFICAZIONI E 5 PER MILLE
    • 5 per mille

    AUTOCERTIFICAZIONI E 5 PER MILLE

    Gianpaolo CONCARI
    Gianpaolo CONCARI
    Consulente ENP in Soragna (PR)
    10 Settembre 2007
    Facebook
    Twitter
    Linkedin
    WhatsApp
    Telegram
    Email
    Print
      C’è un rimedio al mancato invio dell’autocertificazione prevista dai decreti attuativi del 5 per mille? Esiste un rimedio alla mancata allegazione del documento di identità? Qual è l’autorità giudiziaria a cui rivolgersi per un eventuale ricorso? Sono le domande che molti enti esclusi dall’elenco dei beneficiari del 5 per mille dell’anno scorso si stanno ponendo dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di non validazione ( semprechè fossero "potenziali" beneficiari: per le associazioni sportive dilettantistiche ricordiamo che la sola iscrizione al registro del CONI non sostituisce il "riconoscimento" della personalità giuridica -  vedasi circ. 30/E del 22/5/2007 - Agenzia delle Entrate - ndr ). Quanto segue è il frutto di alcune considerazioni effettuate insieme all’avvocato Paolo Michiara di Parma per verificare se esiste la possibilità di recuperare queste situazioni. Si tratta perciò di tesi che devono essere sottoposte alla verifica del giudice (amministrativo o ordinario lo vedremo dopo) per tastarne l’effettiva validità. In molti casi la “non validazione” riguarda enti non profit che hanno ricevuto poche assegnazioni e per le quali un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate risulterebbe particolarmente gravoso in termini economici rischiando di annullare il beneficio derivante dall’assegnazione del 5 per mille. In altri casi vi potrebbe essere invece la convenienza se le spese per il giudizio si potessero ripartire attraverso un ricorso collettivo.

      Autocertificazioni e 5 per mille

      (di Gianpaolo Concari e Paolo Michiara)

       

      C’è un rimedio al mancato invio dell’autocertificazione prevista dai decreti attuativi del 5 per mille? Esiste un rimedio alla mancata allegazione del documento di identità? Qual è l’autorità giudiziaria a cui rivolgersi per un eventuale ricorso?

       

      Sono le domande che molti enti esclusi dall’elenco dei beneficiari del 5 per mille dell’anno scorso si stanno ponendo dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di non validazione.

      Quanto segue è il frutto di alcune considerazioni effettuate insieme all’avvocato Paolo Michiara di Parma per verificare se esiste la possibilità di recuperare queste situazioni. Si tratta perciò di tesi che devono essere sottoposte alla verifica del giudice (amministrativo o ordinario lo vedremo dopo) per tastarne l’effettiva validità.

      In molti casi la “non validazione” riguarda enti non profit che hanno ricevuto poche assegnazioni e per le quali un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate risulterebbe particolarmente gravoso in termini economici rischiando di annullare il beneficio derivante dall’assegnazione del 5 per mille.

      In altri casi vi potrebbe essere invece la convenienza se le spese per il giudizio si potessero ripartire attraverso un ricorso collettivo.

       

      Per prima cosa è da rimarcare che la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stata quantomeno improvvida, atteso che i controlli sui beneficiari sono ancora in corso e che numerosi sono i casi in cui, un ente risultato in un primo tempo “validato”, successivamente alla pubblicazione, ha ricevuto la comunicazione di cancellazione.

       

      Si registrano anche difformità di comportamento tra le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, quando è riscontrata la mancata allegazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente all’autocertificazione inviata lo scorso 30 giugno 2006. In alcuni casi, in via certamente ufficiosa, alcune direzioni interrogate sull’argomento, rispondono di inviare a stretto giro di posta il documento mancante.

      In alcuni casi la linea tenuta è quella dell’intransigenza, conformemente a quanto disposto nella circolare Agenzia delle Entrate 22/05/2007 n. 30/E, nella quale le direttive sono quelle di cancellare l’ente dall’elenco.

      In altri casi ancora si afferma che si sta lavorando ad una possibile soluzione a livello ministeriale.

      Vi sono altri casi ancora nei quali la comunicazione di cancellazione è avvenuta mediante una lettera inviata per posta ordinaria.

      Insomma un bel pasticcio.

       

      L’invio dell’autocertificazione entro il 30 giugno è stato stabilito con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare che però contrasta con il contenuto dell’art. 18, legge 241/90 che ha introdotto il principio generale secondo il quale “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

      Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare”.

      Questo significa che l’Agenzia delle Entrate che, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 460/97, cura la tenuta dell’Anagrafe delle O.n.l.u.s., è già in possesso delle notizie che vengono richieste con l’autocertificazione. In altri termini l’adempimento è inutile. Tanto più inutile se si pensa che viene richiesto in un momento assai anteriore rispetto a quello in cui le somme saranno messe in pagamento: dal 30/06/2006, data in cui è stata richiesta l’autocertificazione ad oggi (06/07/2007) non è stato ancora messo in pagamento un euro dei fondi del 5 per mille. Nel frattempo, di avvenimenti che avrebbero potuto far venir meno i requisiti per poter beneficiare della ripartizione del 5 per mille, ne potrebbero essere accaduti parecchi.

       

      Enunciato il concetto della inutilità dell’autocertificazione sia perché richiesta per fatti già noti all’Agenzia delle Entrate, sia per il momento in cui tale adempimento è richiesto, è di tutta evidenza che cade qualsivoglia pretesa di autocertificazione, rendendo quindi illegittimi i provvedimenti di cancellazione dall’elenco dei beneficiari dei fondi del 5 per mille.

      E’ altrettanto evidente perciò che la questione della mancata allegazione della carta di identità diventa un particolare pressocché insignificante.

      Si aggiunga poi che vi è giurisprudenza in cui si afferma ammissibile la produzione successiva del documento di identità rispetto all’autocertificazione. In senso conforme: TAR Sardegna, 28/11/2003 n. 1547; TAR Molise, 30/06/2003 n. 499; TAR Lazio, sez. III, 18/06/2002 n. 5578; TAR Marche, 26/02/1999 n. 176.

       

      Infine un cenno merita la questione della giurisdizione competente: nella circolare n. 30/E si indica nel giudice ordinario l’unico competente a decidere sull’eventuale contenzioso che si dovesse sviluppare. In effetti sono da escludere le commissioni tributarie perché i fondi del 5 per mille non rientrano tra le materie previste dall’art. 2 d.lgs. 546/92.

      Restano il tribunale amministrativo regionale o il giudice ordinario. Le argomentazioni però non convincono e possono generare pericolose conseguenze. Mentre infatti il ricorso al giudice ordinario non è sottoposto a termine decadenziale breve, quello al giudice amministrativo deve essere instaurato entro 60 giorni dal momento di ricevimento del provvedimento in questione e quindi sarebbe cauto esperire il ricorso al TAR.

      Facebook
      Twitter
      Linkedin
      WhatsApp
      Telegram
      Email
      Print
        Articolo precedenteIL REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
        Articolo successivoLA DETRAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLE PALESTRE: la deducibilità è per i figli o è generalizzata per tutti i “ragazzi”? …
        Gianpaolo CONCARI
        Gianpaolo CONCARI
        Consulente ENP in Soragna (PR)
        Si occupa del controllo di gestione e della fiscalità degli enti non profit. Svolge altresì la professione di revisore dei conti.
        È stato coordinatore del Gruppo di Lavoro Enti non Profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed Esperti Contabili che ha pubblicato (2002) la prima raccomandazione contabile in Italia dedicata alla contabilizzazione delle erogazioni liberali.
        Si occupa di formazione tenendo seminari e webinar riguardanti il Terzo settore.
        Collabora con vari siti internet che si occupano della materia.
        Dal 2002 è collaboratore della testata on-line Fiscosport.

        Resta connesso

        2,589FansMi piace
        206FollowerSegui

        Ultimi articoli

        Le risposte ai quesiti

        Obblighi assicurativi per i collaboratori amministrativo-gestionali

        Barbara AGOSTINIS - 21 Gennaio 2021 0
        Si chiede di chiarire l'obbligo assicurativo verso i collaboratori diversi dagli istruttori tecnici i quali beneficiano di una tutela sanitaria divenuta obbligatoria per effetto delle disposizioni del d.p.c.m. 03/11/2010

        Legge di Bilancio 2021 e diritto del lavoro: dove sono le...

        20 Gennaio 2021

        Le più importanti scadenze fiscali entro il 27 gennaio 2021

        20 Gennaio 2021

        Compensi sportivi all’arbitro di gara

        20 Gennaio 2021

        Presentazione Mod. UNICO per a.s.d. in liquidazione

        20 Gennaio 2021

        Le nostre Newsletter

        Newsletter Fiscosport n. 2/2021

        Newsletter Fiscosport.it - 21 Gennaio 2021

        Newsletter Fiscosport n. 1/2021

        Newsletter Fiscosport.it - 07 Gennaio 2021

        Newsletter Fiscosport n. 25/2020

        Newsletter Fiscosport.it - 17 Dicembre 2020

        Newsletter Fiscosport n. 24/2020

        Newsletter Fiscosport.it - 03 Dicembre 2020

        Le Monografie di Fiscosport - N. 2/2020 - La Riforma dello Sport

        Newsletter Fiscosport.it - 27 Novembre 2020
        Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
        Fiscosport è una pubblicazione on-line registrata (Trib. Perugia n. 18 del 28/06/2011)
        Direttore Responsabile: Francesco Sangermano
        Fiscosport s.r.l. - PI e CF 01304410994 - n. REA 271620 - cap. soc. 10.000,00 euro i.v.
        • Condizioni di utilizzo
        • Privacy policy
        • Cookie policy
        • Contatti
        © Copyright © 2021 Fiscosport.it.
        NON seguire questo link o sarai bannato dal sito!

        Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più consulta la. nostra privacy policy.