L'adempimento qui ricordato è successivo alla domanda di iscrizione presentata entro il 7 maggio 2018: vi è pertanto tenuto il legale rappresentante della a.s.d. che quest'anno si è iscritta nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille.
Non riguarda pertanto i legali rappresentanti delle a.s.d. già presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti pubblicato il 28 marzo 2018 a meno che il rappresentante legale sia nel frattempo cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.
Entro il 2 luglio prossimo questi soggetti devono dunque provvedere – a pena di decadenza dal beneficio – all'invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47, d.p.r. 28/12/2000 n. 445) che attesti il possesso dei requisiti di ammissione all’elenco.
Si tratta di una dichiarazione, redatta appunto dal legale rappresentante dell'associazione presente nelle liste del 5 per mille, che va compilata utilizzando il modello in pdf scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate. All’atto dell’iscrizione la procedura rende inoltre disponibile il modulo di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi, con le informazioni fornite dagli interessati al momento della domanda di iscrizione.
Ricordiamo che è fondamentale allegare alla dichiarazione una fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive
Dichiarazione e copia del documento di identità vanno inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (o in alternativa a mezzo PEC) all'Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata.
Ricordiamo infine che l'inosservanza di questo adempimento può essere sanata purché vi si provveda entro il 1 ottobre 2018 (primo giorno utile, in quanto il 30 settembre cade di domenica), versando una sanzione di importo pari a 250 euro (c.d. remissione in bonis).