Prima nota associazioni

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Il file permette di gestire il conto cassa ed il conto banca delle associazioni sportive dilettantistiche, con la possibilità di annotare le partite fuori cassa; la contropartita di COSTO o di RICAVO consentirà a fine anno di predisporre le voci da inserire nel rendiconto gestionale (avvalendosi dei filtri del file di Excel).

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 25 legge 133/99)

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L'autocertificazione deve essere rilasciata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 133/99 prima di erogare compensi per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali non professionali in ambito sportivo.

Ricevuta dei compensi e delle spese sostenute per conto della società/associazione sportiva dilettantistica (per...

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Il documento consente di attestare, con compilazione del documento a video e successiva stampa/archiviazione, la percezione di compensi art. 67, comma 1, lettera m) Tuir, con indicazione al lordo e al netto di eventuali ritenute a titolo d'imposta o di acconto (23% + add.li reg.li 0,90%), oltre al dettaglio delle spese di viaggio e trasferimento.

Ricevuta dei compensi e delle spese sostenute per conto della società/associazione sportiva dilettantistica (per...

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Il documento consente di attestare, con compilazione manuale, la percezione di compensi art. 67, comma 1, lettera m) Tuir, con indicazione al lordo e al netto di eventuali ritenute a titolo d'imposta o di acconto (23% + add.li reg.li 0,90%), oltre al dettaglio delle spese di viaggio e trasferimento.

Ricevuta per erogazioni liberali

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Il documento consente di attestare la corresponsione di un importo in denaro a favore di una società/associazione sportiva dilettantistica, che se erogato tramite conti correnti bancari o postali (assegni non trasferibili, giroconti, bonifici) con transito su conti correnti intestati alla società/associazione sportiva dilettantistica consente alla persona fisica che ha corrisposto l'erogazione liberale di detrarla nella propria dichiarazione dei redditi nel limite annuo di euro 1.500,00.

Ricevuta per erogazione liberale

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Il modello consente di rilasciare la ricevuta per le somme erogate a titolo di liberalità a favore della società o dell'associazione sportiva dilettantistica. La compilazione del modello avviene utilizzando i campi precompilati con scelta (a cascata) della voce che più è inerente alla persona che eroga la liberalità. Così come tutta la modulistica Fiscosport, la ricevuta per erogazione liberale è utilizzabile a video, con successiva stampa (per l'archiviazione è necessario salvare il file con nome prima di personalizzarlo) ovvero stampabile per una compilazione manuale (modello per la compilazione manuale).

L’opzione per la legge n. 398/91

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La comunicazione di opzione per la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 deve essere fatta alla SIAE competente per territorio entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quale si intende applicare il regime agevolativo (ovvero con la richiesta di partita Iva, relativamente alle società ed associazioni sportive dilettantistiche per le società/associazioni di nuova costituzione. Fiscosport ha predisposto la modulistica necessaria a tale adempimento:

QUESITO N. 190 del 14/11/2005 – utente servizi Fiscosport n. 5914 –  prov. di Lucca

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Sono il segretario di una società sportiva dilettantistica della toscana la quale attualmente è regolata da uno statuto che prevede il periodo contabile dal 01/01 al 31/12. Avendo cambiato lo statuto che prevede il periodo contabile dal 1/7 al 30/6 dell'anno successivo contabilmente nell'anno in corso dobbiamo chiudere con il bilancio dal' 01/01 al 30/06 oppure possiamo per l'anno in corso chiuderlo al 30/06 del 2006. Ringraziandovi anticipatamente e in attesa di risposta distintamente saluto. Risposta a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri - Consulente Provinciale Fiscosport Siena

QUESITO N. 197 del 18/1/2006 – utente fiscosport n.5860 – prov.di RAGUSA

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Spett.le redazione di Fiscosport, Vi scrivo in merito al divieto previsto dall'art. 90 della legge 289/2002 per i componenti i Consigli Direttivi delle associazioni sportive dilettantistiche di fare parte come Dirigenti di altre associazioni sportive dilettantistiche che pratichino le stesse discipline sportive. Nel decreto attuativo un comma è dedicato a ciò che deve essere scritto sullo statuto affinchè possa esservi la classificazione di associazione sportiva dilettantistica ed in un altro comma si determina che chi fa parte di un Direttivo di una associazione sportiva dilettantistica non può far parte del Direttivo di altra associazione sportiva dilettantistica aderente alla stessa federazione.  Ritengo che, essendovi due commi distinti e numerati distintamente, l'obbligo di non far parte di due Direttivi è un obbligo di legge e non è necessario inserirlo nello statuto.Vorrei sapere il Vostro autorevole parere, considerato che modificare lo statuto per inserivi la clausola in parola ha un costo. Ringraziandovi fin d'ora porgo i migliori saluti e i più vivi ringraziamenti per la vostra preziosa presenza. risposta a cura del Rag. Pietro Canta, Consulente Nazionale Fiscosport

QUESITO N. 213 del 04/03/2006 – utente fiscosport n. 5053 –  prov. di VENEZIA

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La nostra associazione sportiva dilettantistica, in regola con lo statuto sociale, svolge la propria attività esclusivamente nel settore mini-basket ed è iscritta al C.N.M.B. della F.I.P., ma non risultando affiliata direttamente alla F.I.P. viene preclusa l'iscrizione al registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche gestito dal CONI per via telematica. E' possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per il settore sportivo (in primis, la possibilità di corrispondere i compensi all'istruttore mini-basket) oppure occorre obbligatoriamente procedere all'iscrizione alla Federazione Italiana Pallacanestro, per poter accedere al registro CONI ? risposta a cura del dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale Fiscosport Marche

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Nella risposta al quesito del 7 gennaio 2022 dal titolo  "Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: obbligo anche per le a.s.d. e s.s.d." si afferma che non è una disposizione ai rapporti di lavoro occasionale utilizzati in ambito istituzionale del sodalizio sportivo (diversamente invece applicabile in ambito di società sportiva dilettantistica in quanto, come sappiamo, la loro attività è sempre di natura commerciale). Nella risposta al quesito del 9 aprile 2026 dal titolo "La prestazione autonoma occasionale nello sportiva comunicata al rasd? si afferma che: "Le asd e ssd svolgendo attività senza scopo di lucro sono state escluse da questo adempimento". Ravviso una contraddizione nelle due risposte