RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ PERICOLOSA – Gioco del calcio – Corte di...
Con la sentenza 19.01.2007 n.1197 che si segnala, la Suprema Corte si è pronunciata sulla natura del gioco del calcio, escludendo espressamente che si tratti di attività pericolosa
RESPONSABILITA’ PENALE – REATO DI LESIONI PERSONALI – Applicabilità dell’esimente del consenso dell’avente diritto...
Con la sentenza che si segnala, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla possibilità di escludere il reato di lesioni personali per l'operare dell'esimente del consenso dell'avente diritto ovvero di altra causa di giustificazione non codificata, con riferimento alle lesioni procurate all'avversario da un calciatore, nel corso di una partita, ma a gioco fermo.
RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – PRECETTORI E MAESTRI – Responsabilità dell’insegnante di educazione fisica...
Con la sentenza 14.10.2003 n.15321 che si segnala, la Suprema Corte – confermando la decisione dei primi due gradi di giudizio - si è pronunciata sulla responsabilità dell’insegnante ai sensi dell’art.2048 c.c., per i danni sofferti da un allievo durante una partita di pallamano, che si svolgeva nell'ora di educazione fisica, tra due squadre formate da alunni appartenenti a due diverse sezioni della terza classe.
RESPONSABILITA’ CIVILE – ATTIVITA’ PERICOLOSA – Attività innocua – Cassazione civile III sez., 02.12.1997...
Con la sentenza 02.12.1997 n.12193 che si evidenzia, la Corte di Cassazione Sezione si è pronunciata sulla diversa rilevanza della natura dell'attività (pericolosa o innocua), ai fini della responsabilità ex art.2050 c.c. ovvero 2043 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui < Per "attività pericolose", agli effetti di cui all'art. 2050 c.c., devono intendersi quelle così qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati, mentre non possono considerarsi tali le attività nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei (in applicazione del suddetto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale che escludeva il carattere pericoloso di una sauna gestita all'interno di un centro di benessere).> D i seguito si riporta il testo della sentenza in parola.
Responsabilità civile: la responsabilità da custodia del gestore di palestra (Cassazione civile Sentenza, Sez....
Per le conseguenze sofferte da un cliente/associato nel corso dell'utilizzazione di un apparecchio predisposto all'attività fisica è responsabile il gestore della palestra. Il membro dell'associazione sportiva che gestisce una strtuttura destinata all'esercizio fisico è legittimato ad agire per il risarcimento del danno (biologico, fisico, e morale) subito a causa di un infortunio dovuto al difettoso funzionamento di un attrezzo collocato all'interno della palestra. Questa in sintesi la massima espressa dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 17/01/2008, n. 858), con la quale sono stati confermati i principi predominanti in tema di responsabilità da custodia.
Rassegna Normativa : la sentenza n. 612/2006 – Corte Suprema di Cassazione –...
SENTENZA n. 612/2006, depositata il 13/1/2006, sul ricorso proposto dal CIRCOLO RICREATIVO ... ricorrente contro il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate ... avverso la sentenza n. 58/01 della commissione tributaria regionale di Firenze
LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT: pubblichiamo in allegato una sentenza della Cassazione
La Cassazione ha affermato il principio secondo cui "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi". In allegato la citata sentenza n. 20908/05:
Rassegna Normativa : la sentenza n. 612/2006 – Corte Suprema di Cassazione –...
SENTENZA n. 612/2006, depositata il 13/1/2006, sul ricorso proposto dal CIRCOLO RICREATIVO ... ricorrente contro il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate ... avverso la sentenza n. 58/01 della commissione tributaria regionale di Firenze