Approfondimenti

L’INTRATTENIMENTO E LO SPORT

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Spesso nell’ambito sportivo si organizzano intrattenimenti che, se dovessero utilizzare uno dei seguenti "apparecchi da divertimento": • Biliardi, elettrogammofoni, biliardini; • qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico; • strumenti multimediali; • gioco del bowling; • noleggio go-kart; (punto 2 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640) scontano l’imposta sugli intrattenimenti.

SPORT E AGONISMO: UN LEGAME NON SEMPRE SCONTATO – UN DIVERSO PUNTO DI VISTA

Il presente intervento riprende il tema trattato nella newsletter n. 28/2007 del 06/09/2007 da Rossana Prola di professione acqua. Le problematiche affrontate sono, in sintesi, le seguenti: a) ha senso, oggi, con l’evoluzione delle modalità di svolgimento dell’attività sportiva da parte della generalità della popolazione (meno agonismo e più attività sportiva non agonistica) continuare a costruire impianti sportivi con misure “olimpiche”, ovvero tarati su situazioni di sport di vertice (stadi e palasport per la serie “A”)?; b) in particolare, è giusto che un’Amministrazione Pubblica (nella generalità dei casi un comune) utilizzi denari della collettività per finanziare impianti istituzionalmente in perdita economica a beneficio di pochi (atleti e tifosi), considerando anche il fatto che, sovente, il successo di un impianto è strettamente legato ai successi sportivi della squadra della città, cioè ad un elemento quantomai aleatorio, laddove impegno finanziario ed economico per il realizzo della struttura ed il suo mantenimento rappresentano oneri certi ed ineludibili?; c) non sarebbe più corretto che le Amministrazioni Pubbliche realizzassero impianti meno ridondanti ed economicamente più gestibili, finalizzandone l’utilizzo alla generalità della popolazione (che pratica attività sportive non agonistiche) lasciando che siano le squadre di vertice a costruirsi e gestirsi gli impianti, ovvero creasse le condizioni normative, regolamentari ed anche economiche affinché tali piccoli impianti possano essere economicamente gestiti da privati?

LA DETRAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLE PALESTRE: la deducibilità è per i figli o è...

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a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/5/07 torna, fra l’altro, sulla questione della detrazione del 19% delle spese per l’iscrizione alle palestre. Da tale comunicato non emergono novità, a parte che in più punti si riferisce alla spese sostenute per “i figli”, mentre la Legge parla ben più genericamente di “ragazzi”, non richiedendo quindi ulteriori requisiti, quali essere figli, essere a carico, essere conviventi, o altro.

IL REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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Le associazioni sportive dilettantistiche, ed in generale le associazioni, fanno spesso ricorso all’erogazione di rimborsi spese. Ai fini fiscali e previdenziali è importante distinguere tra erogazione del compenso ed erogazione del rimborso spese, al fine di non incorrere in errori circa il loro rispettivo inquadramento ed al conseguente rischio di assoggettamento ad imposizione diretta (IRPEF ed IRAP) ed all’applicazione dei contributi (ove previsti). Le principali situazioni nelle quali l’associazione dovrà valutare la disciplina il regime dei rimborsi spese, sono le seguenti:

FINALMENTE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO SUGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: fine (per ora) delle preoccupazioni...

.... omissis ... Passando agli argomenti di più stretto interesse per le società ed associazioni sportive il provvedimento, dopo aver ribadito che soggetti obbligati sono tutti i titolari di partita IVA, stabilisce che gli elenchi debbono contenere , oltre al codice fiscale ed alla partita IVA del soggetto che effettua la trasmissione ed all’anno di riferimento: - nell’elenco clienti (limitatamente agli anni 2006 e 2007) solo i titolari di partita IVA , - sia per i clienti che per i fornitori (sempre limitatamente agli anni 2006 e 2007) non è necessario indicare anche il codice fiscale - per ciascun cliente e fornitore devono essere indicati gli importi delle operazioni distinte per aliquote ed eventuale titolo di non imponibilità o esenzione, al netto delle note di variazione, nonchè le note di variazione riferite ad annualità precedenti - non debbono essere indicate negli elenchi , oltre a importazioni, esportazioni, acquisti e vendite intracomunitari, anche (limitatamente agli elenchi per il 2006 e 2007) le “ operazioni relative a fatture emesse ... [e] ... ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA ”, e quindi tutte la fatture di vendita e di acquisto dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 ; ricordiamo infatti che l’art.2, IV comma, della Legge 398/91, stabilisce che sia le fatture di vendita che quelle di acquisto debbono essere numerate e conservate, ma non registrate ( sul punto si veda anche più avanti ) - non debbono infine essere indicati, sempre limitatamente al 2006 e 2007, i dati delle fatture emesse per importi già compresi nel registro dei corrispettivi.

ATTIVITA’ DIDATTICA svolta dalle associazioni/società sportive dilettantistiche: problematica inerente all’ESENZIONE IVA ai sensi dell’art.10, primo...

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Problema Molte associazioni / società sportive dilettantistiche, regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, svolgono, conformemente alle proprie finalita' statutarie, anche attivita' didattiche, organizzando corsi di formazione e di avviamento in alcune discipline sportive riconosciute dal CONI. Ci si chiede se i proventi derivanti da tali corsi siano soggetti a iva o torni applicabile l’esenzione iva, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.20 del DPR 26 ottobre 1972, n.633. Il citato articolo dispone, infatti, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese...omissis…". Per poter beneficiare dell'esenzione IVA sulle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu', nonche' a quelle didattiche di ogni genere, rese da soggetti diversi dalle Onlus, e', dunque, necessario che siano realizzate due condizioni: 1) le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole; 2) che tali istituti o scuole siano riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

SPETTACOLI CON INGRESSO LIBERO IN ALCUNI SETTORI O TRATTI DEL PERCORSO: REGIME APPLICABILE AI...

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Le prestazioni di spettacolo sportivo rese a coloro che assistono alla partenza e all’arrivo delle manifestazioni negli spazi o tribune appositamente allestiti, ove l’accesso viene circoscritto e controllato dall’organizzatore della manifestazione, sono soggette ad IVA e, se sono effettuate gratuitamente, vanno certificate con l’apposito titolo di accesso con l’indicazione dell’ingresso gratuito. Viceversa, la disciplina delle prestazioni gratuite non si applica nei casi in cui l’evento sportivo si svolge lungo un percorso, in aree o spazi non delimitati o circoscritti, ove l’accesso non dipende (cioè non è controllato, limitato o consentito) dall’organizzatore, e la manifestazione spettacolistica può essere fruita liberamente da chiunque si posizioni lungo il percorso. Poiché in tale ipotesi non si instaura un rapporto rilevante agli effetti tributari tra l’organizzatore e il singolo fruitore dell’evento, per conseguenza, l’organizzatore non deve rilasciare alcun titolo d’accesso agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione spettacolistica in spazi aperti. Si tratta di chiarimenti che sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 28.02.2007 (allegata) , rilasciati in risposta ad una istanza di interpello della SIAE. Le domande poste all’Agenzia delle Entrate

I COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI SOCI DI S.R.L. SPORTIVE DILETTANTISTICHE: DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI?

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Le Società sportive dilettantistiche, quindi costituite nella forma di S.r.l. o S.p.A., possono erogare compensi al socio-amministratore in relazione alla carica sociale ricoperta, purché entro il limite previsto dal D.P.R. n. 645/1994 per la funzione di presidente del collegio sindacale delle S.p.A.. Solo in tale ipotesi le somme erogate non costituiscono distribuzione indiretta di utili. La precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 25/01/2007, in risposta ad un interpello posto da un centro Sportivo costituito come società sportiva Dilettantistica S.R.L.. Si tratta del documento che ha chiarito anche altri punti controversi in materia. Tale risoluzione ha poi precisato che i compensi esclusi da tassazione (entro il limite massimo di 7.500 euro), di cui alla lett. m) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, percepiti dal socio in qualità di istruttore e allenatore nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, possono essere erogati purchè non superiori del 20% rispetto ai salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro. Diversamente, come già ricordato per la fattispecie del socio amministratore, superando il predetto limite l’erogazione di tali somme darebbe luogo ad una distribuzione indiretta di utili. Un’ulteriore fattispecie presa in esame dalla risoluzione n. 9/E riguarda Un’ulteriore fattispecie presa in esame dalla risoluzione n. 9/E riguarda la percezione di un canone di locazione di immobili affittati dai soci fondatori in favore della società sportiva di cui fanno parte. Secondo l’Amministrazione finanziaria si configura l’ipotesi di distribuzione indiretta di utili, in violazione di quanto disposto dall’art. 90, comma 18, lett. d) della Legge n. 289/2002, qualora il canone praticato sia superiore a quello di mercato, determinato in base al valore normale (ai sensi dell'articolo 9 del TUIR). In definitiva, ha ammonito la risoluzione, deve essere accertato se, in concreto, mediante il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci, che, invece, come è noto non è ammessa per gli enti non commerciali. Le norme per usufruire dei benefici fiscali

L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL’ELENCO CLIENTI E FORNITORI a cura della Dott.ssa Rosanna D’Amore,...

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L’art. 37, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nel la legge 4 agosto 2006 n. 248, ha ripristinato, a partire dall’anno 2007, con riferimento al periodo d’imposta 2006, l’adempimento del la comunicazione dell’elenco clienti e fornitori Iva , da effettuarsi esclusivamente in via telematica. Dal tenore letterale del la norma, tutti i soggetti tito la ri di partita Iva dovranno inviare, obbligatoriamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). L’invio ha cadenza annuale e dovrà essere effettuato entro il 29 aprile , ovvero entro 60 giorni dal termine previsto per la trasmissione del la comunicazione annuale dati Iva, con riferimento alle fatture emesse e ricevute nell’anno d’imposta precedente (quindi, per l’anno 2006, entro il prossimo 29 aprile 2007). Le sanzioni amministrative previste per la mancata presentazione degli elenchi, nonché per l’invio degli stessi con dati non veritieri o incompleti, vanno da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro, anche se, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, è possibile correggere eventuali errori od omissioni, con il pagamento di sanzioni ridotte . Passando al contenuto dei dati da riportare, la norma prevede:

ANCORA SUL SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 250.000 EURO IN CORSO D’ANNO PER LE ASSOCIAZIONI...

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Il commento alla recente risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006, oggetto dell'approfondimento della scorsa settimana a cura della Dott.ssa Rosanna D'Amore, viene ripreso in questa newsletter dal Dott. Marco Fava, che nell'analizzare nuovamente la risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate espone un CASO CONCRETO: Supponiamo che l'associazione sportiva dilettantistica Basket Teramo abbia optato, avendone i requisiti, per la L. 398/91 e che si trovi nella seguente situazione:

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Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: sono obbligate anche le ASD?

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Il legislatore ha introdotto, tra il 2019 e il 2022, un nuovo obbligo per tutti gli operatori economici: l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il presente intervento ha l’obiettivo di svolgere una disamina circa il presupposto soggettivo, ovvero perimetrare gli enti che devono sottostare al nuovo adempimento; seguiranno interventi specifici per chiarire in cosa consistano, rispettivamente, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quali azioni debbano adottare gli amministratori per dotarsi di un assetto “adeguato”

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