ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: IL MUTUO LIGHT a cura del Dott. Enzo Marra,...
La piccola ristrutturazione dell’impianto sportivo, l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’acquisto di attrezzature per l’attività sportiva sono oggi finanziabili dal Credito Sportivo con una linea di credito veloce e poco elaborata: l’ ICS mutuo light . Le associazioni sportive dilettantistiche interessate ed iscritte al registro Coni possono richiedere questo particolare mutuo allegando alla domanda l’atto costitutivo e lo statuto , gli ultimi due rendiconti approvati, documentazione comprovante la disponibilità dell’impianto ( contratto di affitto, di concessione ) per la durata pari a quella del mutuo e il preventivo o il computo metrico dettagliato dei lavori da effettuare. Ai suddetti documenti va allegata la delibera dell’assemblea dei soci di conferma del direttivo al momento dell’istanza e dei poteri di rappresentanza degli organi amministrativi, la conferma dello statuto sociale dell’ente, la delibera del consiglio direttivo avente come oggetto la volontà di contrattazione del mutuo ed il conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante ai fini della sottoscrizione del contratto. L’importo massimo erogabile dal Credito Sportivo è di 50 mila euro versato in unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto previa esibizione delle fatture dei lavori effettuati o dell’acquisto delle attrezzature. Il piano di ammortamento è molto flessibile e va da un minimo di 18 ad un massimo di 60 mesi (cinque anni) con rate mensili. Le spese d’istruttoria sono di 100,00 euro da versare all’atto di erogazione del mutuo. Come garanzia l’ente sportivo può proporre una fideiussione personale (anche pro quota dei singoli dirigenti) o altri tipi di garanzie, mentre il tasso d’interesse viene fissato al momento della stipula del contratto. L’ ICS mutuo light si configura come un prodotto finanziario la cui istruttoria è molto semplice e consente di dare immediate risposte alle esigenze di tanti enti sportivi che, avendo vinto una gara d’appalto pubblico, devono attrezzare l’impianto preso in gestione o che, a seguito di prescrizioni, debbono per esempio adeguare l’impianto elettrico o rinnovare le attrezzature di una sala di fitness o comprare nuovi attrezzi.
I SISTEMI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE a cura del...
La Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato da qualche anno la raccomandazione n. 5 riguardante “I sistemi e le procedure di controllo nelle aziende non profit”. Tale documento assume ancora oggi un particolare interesse vista l’importanza che ricopre l’attività di revisione e certificazione degli enti non profit e, quindi, delle associazioni sportive dilettantistiche. Viene sintetizzato di seguito il contenuto della raccomandazione sopra citata. Alla luce delle caratteristiche gestionali delle aziende non profit risultano di crescente rilievo le problematiche relative alle modalità di sviluppo dei sistemi verifica, valutazione e controllo di prassi, grado di perseguimento dei fini istituzionali e coerenza con i riferimenti e le normative civilistiche. La raccomandazione riguarda i sistemi e le procedure di controllo dell’azione e delle attività delle aziende non profit, comprese le associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta di un documento che fornisce indicazioni che consentono un più efficace, trasparente e affidabile sviluppo delle azioni di controllo da parte degli organi a vario titolo deputati al controllo negli enti sportivi dilettantistici. Lo scopo della raccomandazione è definire le forme di controllo esterno mediante le quali le associazioni sportive dilettantistiche realizzano azioni di verifica della regolarità della gestione mediante soggetti indipendenti, non legati da interessi di alcun tipo all’azienda stessa (né di legame di parentela o di interesse con i membri dell’organo direttivo, né di lavoro, né di consulenza ecc.). Il soggetto indipendente deve essere dotato dei richiesti requisiti di competenza tecnico-professionale. Tale forma di controllo è particolarmente importante nelle associazioni sportive dilettantistiche per diverse ragioni. La prima consiste nel fatto che
L’IMPORTANZA DI RISPETTARE LA SCADENZA DEL 15 DICEMBRE 2009 PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO...
In queste ultime settimane si sono succedute varie circolari inviate dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva che hanno ben precisato la scadenza di presentazione del modello EAS, ma che non hanno colto appieno l’importanza del rispetto dell’adempimento e, talvolta, non hanno fatto chiarezza sull’obbligo di adempimento per le attività “strutturalmente” commerciali. Cerchiamo in quest’ultima newsletter Fiscosport prima dell’adempimento (salvo uscire con Fiscosport flash per novità basilari sul modello EAS) di fare il punto principalmente sull’ IMPORTANZA del rispetto di tale adempimento (e della relativa scadenza) , in quanto le società ed associazioni sportive dilettantistiche che non adempiono (se tenute) alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali perdono i benefici della non imponibilità (decommercializzazione) dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ex art. 148 d.p.r. 917/86 (imposte sui redditi) e art. 4 d.p.r. 633/72 (iva) . Tale “perdita” dei benefici non esplica effetto dal 16 dicembre 2009 (data successiva alla scadenza di presentazione del modello), bensì dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto “anti-crisi” – D.L. 185/2008), per cui le associazioni che non provvedono (se tenute) a presentare il modello sono “scoperte” da oltre un anno in tema di tassabilità ed imponibilità sia delle quote associative che dei corrispettivi specifici (e per l’eventuale “ritardo” non è previsto nessun ravvedimento operoso, come ormai si è abituati in ambito fiscale). Quanto alle attività "strutturalmente" commerciali
LE SLIDES DEL PROF. MARCO FAVA SUL MODELLO EAS (con le novità introdotte dalla...
Pubblichiamo le "nuove" slides del Prof. Marco Fava sul MODELLO EAS di comunicazione dei dati rilevanti agli effetti fiscali che gli enti associativi sono chiamati (salvo alcune eccezioni) a compilare e a presentare telematicamente entro il 15 dicembre 2009 (ovvero entro 60 giorni dalla costituzione). La presentazione in PowerPoint è stata integrata con un tasto nella seconda slides "mod. EAS semplificato" per rinviare direttamente alla compilazione di questo modello. Nel corpo della presentazione, nei righi interessati dalla circolare 45/E, è stato inserito un tasto per rinviare direttamente l'utente ai chiarimenti forniti dalla circolare. file realizzato con applicativo Microsoft PowerPoint 2003 (chi ha versioni successive può scaricare il visualizzatore cliccando qui ). [in considerazione del lavoro che tale applicativo ha comportato, possono consultare le slides solo gli utenti abilitati al progetto Fiscosport 2007/2009 direttamente o per tramite di C.R. o C.P. CONI, SRS o Fsn/Dsa/Eps aderenti - non sono perciò abilitati coloro che stanno usufruendo del periodo gratuito di 30 gg., nonchè coloro che hanno terminato il periodo gratuito]
Scadono il 30 novembre i termini per il versamento del secondo acconto IRES e...
Entro il prossimo 30 novembre le società e le associazioni sportive dilettantistiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono chiamate ad effettuare il versamento del secondo acconto Ires e Irap per il 2009. Nulla da fare per la riduzione degli acconti e per il differimento dei termini del versamento degli stessi. Lo ha stabilito il 12 novembre il Consiglio dei Ministri con l’approvazione del decreto legge “Disposizioni in tema di differimento del versamento dell'acconto dell'Ires e dell'Irap" che ha accolto le richieste di difficoltà di copertura finanziaria solo per professionisti, autonomi, titolari di partite Iva e lavoratori dipendenti percettori di altri redditi.
I COMMENTI DEGLI ESPERTI FISCOSPORT: LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N....
Come anticipato nell’edizione “flash” di Fiscosport del 29/10 u.s. l’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 29 ottobre 2009 l’attesa circolare – la n. 45/E – avente ad oggetto “Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 – Modello enti associativi (modello EAS) – ulteriori chiarimenti”. La circolare, dopo avere ripercorso le finalità, la natura e gli effetti della norma, offre chiarimenti in merito a: - soggetti tenuti ed esonerati dalla presentazione del modello; - contenuto della dichiarazione con particolare riferimento agli enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche, che saranno tenuti alla presentazione di un modello “Light” contente solo alcuni dei dati richiesti dal modello ordinario; - modalità di compilazione di alcuni righi del modello “ordinario” in relazione ai quali erano emerse necessità di chiarimenti. Le presenti note riprendono l’articolo pubblicato nella newsletter n. 19 e lo integrano con le indicazioni offerte dalla circolare in oggetto. 1) UN PO’ DI STORIA; 2) LE FINALITA’ DELLA NORMA; 3) I CHIARIMENTI OFFERTI DALLA CIRCOLARE 45/E: a) Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’art. 30 – ulteriori chiarimenti; b) Soggetti esclusi dalla presentazione del modello; c) Contenuto della comunicazione “Light” riservata alle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI; d) Analisi dei righi relativi al modello “Light”; e) Analisi degli altri i righi relativi al modello EAS completo. 4) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.
IL RINVIO DEL MOD. EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI...
Come anticipato nell’edizione “flash”di Fiscosport - n. 18/bis del 15/10 u.s. – ed evidenziato anche in altri articoli della presente newsletter, l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 15 Ottobre ha rinviato il termine per la presentazione del modello EAS alla data del 15 dicembre p.v. Il comunicato stampa ha anche annunciato l’emanazione di una circolare (documento di prassi) che dovrebbe chiarire i numerosi dubbi ancora esistenti sia in relazione ai soggetti tenuti ed esonerati alla compilazione del modello che ad alcuni aspetti operativi circa la compilazione del modello medesimo e, soprattutto, la previsione di un modello EAS “light”, che richiederà un numero di informazioni molto ridotto per alcune tipologie di Enti Associativi tra i quali saranno comprese le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte all’apposito Registro tenuto dal CONI. Nell’attesa delle indicazioni contenute nell’emananda circolare si vuole in questa sede fare il punto sulla situazione ed evidenziare alcuni elementi critici del nuovo adempimento, sulla base dei dati e notizie ad oggi a disposizione.
L’INFINITA ODISSEA DELL’APPLICAZIONE DELL’IVA AI POSTI BARCA a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo,...
Con la Sentenza n. 6138 del 13 marzo 2009, emessa dalla V Sezione Civile della Corte di Cassazione, è stato definitivamente chiarito il trattamento fiscale della locazione di un posto barca: sono considerate esenti da IVA tutte le operazioni di locazione di posto barca.
Le interessanti slides del Prof. Marco Fava sul MODELLO EAS
Pubblichiamo le slides del Prof. Marco Fava sul nuovo modello di comunicazione dei dati rilevanti agli effetti fiscali (mod. EAS) che gli enti associativi sono chiamati (salvo alcune eccezioni) a compilare e a presentare telematicamente entro il 30 ottobre 2009 (ovvero entro 60 giorni dalla costituzione) - [ termine in fase di rinvio - ndr ]. file realizzato con applicativo Microsoft PowerPoint 2003 (chi ha versioni successive può scaricare il visualizzatore cliccando qui ). [in considerazione del lavoro che tale applicativo ha comportato, possono consultare le slides solo gli utenti abilitati al progetto Fiscosport 2007/2009 direttamente o per tramite di C.R. o C.P. CONI o Fsn/Dsa/Eps aderenti - non sono perciò abilitati coloro che stanno usufruendo del periodo gratuito di 30 gg., nonchè coloro che hanno terminato il periodo gratuito]
Un nuovo disciplinare per l’istituzione e la funzionalità del Registro nazionale delle associazioni e...
Con delibera n. 1394 del 19 giugno 2009 il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, su proposta della Giunta Nazionale, ha approvato un nuovo disciplinare per l’istituzione e la funzionalità del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche . Il nuovo testo sostituisce quello deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni del 11 novembre 2004 con delibera n. 1288, disciplinando ed articolando meglio le procedure e le responsabilità, in virtù delle esperienze gestionali maturate in questi primi anni di funzionamento, istituzionalizzando la competenza gestionale del servizio, alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi .