AGEVOLAZIONI IMPOSTA DI CONSUMO GAS METANO PER ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI, a cura del Dott....
Con il presente intervento si intende ricordare a tutti i rappresentanti di enti senza scopo di lucro operanti nel settore sportivo dilettantistico, che è possibile accedere alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano prevista dal D.lgs. 26/10/1995 n. 504, art. 26 e nota 1 , in impianti sportivi e loro pertinenze. A ribadire la normativa di favore è intervenuta in seguito la Circolare delle Dogane n. 64/D del 03/04/2000 , in cui è stato chiarito che l'applicazione delle agevolazioni previste per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse agli impianti stessi. Per poter accedere alla particolare aliquota di accisa prevista dalla fonte normativa citata, il rappresentante legale dell'ente sportivo dilettantistico dovrà inoltrare alla società erogatrice del combustibile apposita domanda di riduzione dell'imposta, specificando, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, che l'ente non ha scopo di lucro e che svolge attività sportiva dilettantistica. Abitualmente occorre allegare alla domanda fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, statuto, ultima fattura ed altri documenti che saprà certamente precisare la società erogatrice del combustibile, la quale dovrebbe disporre di moduli ad hoc per accedere al beneficio.
GLI ACCERTAMENTI FISCALI SULLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – IL PUNTO SULLA SITUAZIONE, a cura...
La circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – n. 20/E del 16 aprile 2010, avente ad oggetto “prevenzione e contrasto dell’evasione – anno 2010 – indirizzi operativi” contiene un paragrafo, il n. 2.4, dedicato agli Enti Non Commerciali. Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate si occupa del Non Profit, e delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche in particolare: negli ultimi due anni numerosi sono stati i documenti, sia normativi che di prassi, aventi ad oggetto le verifiche alle quali sottoporre il mondo associativo al fine di contrastare il temuto abuso dei regimi agevolativi dei quali il Non Profit può beneficiare. Interessanti spunti di riflessione giungono anche dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che ha emanato diverse sentenze a seguito dei controlli, evidentemente più frequenti che in passato, operati sui sodalizi e sui circoli sportivi: da ultimo, l’importante sentenza della Corte di Cassazione, sez. trib., n. 12249 del 19 maggio 2010. La problematica dei controlli fiscali, e della regolarità, formale e sostanziale, delle procedure amministrative degli enti sportivi dilettantistici non è dunque più eludibile, e merita la massima attenzione da parte dei dirigenti sportivi
IL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE SOMME CORRISPOSTE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE...
Quella del trattamento fiscale dei premi e delle indennità che una associazione o società sportiva dilettantistica può ricevere in ordine al trasferimento dei propri atleti, è una questione complessa, cui ad oggi non si è ancora data soluzione definitiva. In proposito occorre anzitutto premettere che nel settore dilettantistico non sempre le normative federali di riferimento consentono la corresponsione di somme di denaro tra associazioni sportive dilettantistiche come corrispettivo del "trasferimento" degli atleti: alcune infatti o vietano espressamente tale possibilità oppure non disciplinano la materia (ad esempio la FIM, la FISI, la FIN), altre invece, e sono la maggior parte (la FIGC, la FIB, la FIPAV, la FIBS, la FIDAL, la FCI, la FIR, ecc.) prevedono tabelle, parametri e/o importi predefiniti, variabili in ragione dell'età dell'atleta e dei risultati sportivi raggiunti, per determinare le somme che la società che acquisisce i diritti alle prestazioni dell'atleta deve corrispondere a quella che li cede.
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: IL MUTUO LIGHT a cura del Dott. Enzo Marra,...
La piccola ristrutturazione dell’impianto sportivo, l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’acquisto di attrezzature per l’attività sportiva sono oggi finanziabili dal Credito Sportivo con una linea di credito veloce e poco elaborata: l’ ICS mutuo light . Le associazioni sportive dilettantistiche interessate ed iscritte al registro Coni possono richiedere questo particolare mutuo allegando alla domanda l’atto costitutivo e lo statuto , gli ultimi due rendiconti approvati, documentazione comprovante la disponibilità dell’impianto ( contratto di affitto, di concessione ) per la durata pari a quella del mutuo e il preventivo o il computo metrico dettagliato dei lavori da effettuare. Ai suddetti documenti va allegata la delibera dell’assemblea dei soci di conferma del direttivo al momento dell’istanza e dei poteri di rappresentanza degli organi amministrativi, la conferma dello statuto sociale dell’ente, la delibera del consiglio direttivo avente come oggetto la volontà di contrattazione del mutuo ed il conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante ai fini della sottoscrizione del contratto. L’importo massimo erogabile dal Credito Sportivo è di 50 mila euro versato in unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto previa esibizione delle fatture dei lavori effettuati o dell’acquisto delle attrezzature. Il piano di ammortamento è molto flessibile e va da un minimo di 18 ad un massimo di 60 mesi (cinque anni) con rate mensili. Le spese d’istruttoria sono di 100,00 euro da versare all’atto di erogazione del mutuo. Come garanzia l’ente sportivo può proporre una fideiussione personale (anche pro quota dei singoli dirigenti) o altri tipi di garanzie, mentre il tasso d’interesse viene fissato al momento della stipula del contratto. L’ ICS mutuo light si configura come un prodotto finanziario la cui istruttoria è molto semplice e consente di dare immediate risposte alle esigenze di tanti enti sportivi che, avendo vinto una gara d’appalto pubblico, devono attrezzare l’impianto preso in gestione o che, a seguito di prescrizioni, debbono per esempio adeguare l’impianto elettrico o rinnovare le attrezzature di una sala di fitness o comprare nuovi attrezzi.
LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L’ANNO 2009 (scadenza: 1 MARZO 2010), a cura del...
A norma dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, i soggetti titolari di partita Iva di norma (fatte salve le specifiche esclusioni) sono tenuti alla presentazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, della comunicazione annuale dei dati Iva relativa all'anno precedente . Per l'anno 2010, la scadenza è prorogata dal 28 febbraio (domenica) al 1° marzo 2010 (lunedì). La menzionata scadenza non interessa alcune particolari categorie di soggetti che sono stati espressamente esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione in parola. Si tratta, (con riferimento al comparto sportivo) dei seguenti: - le associazioni sportive dilettantistiche , le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991 (esclusione estesa alle srl sportive e alle cooperative sportive che si avvalgono della medesima agevolazione, nel rispetto del comma 1, articolo 90, legge 289/2002); - le persone fisiche che hanno realizzato (nelll'anno cui si riferisce la comunicazione) un volume d'affari non superiore a 25.000 euro ( limite sostituito al precedente di 25.822,84 euro dall'art. 10, c. 1, D.L. n. 78/2009 ), ancorchè tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale; - le persone fisiche che si sono avvalse nell'anno 2009 del regime dei contribuenti minimi, previsto dall'art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007; - gli esercenti attività di intrattenimento per i quali è previsto l'esonero dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.
VENDITE E ACQUISTI DI BENI VERSO E DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO a...
Nell’ultimo periodo si fa un gran parlare del Decreto Legislativo che recepisce specifiche direttive comunitarie in materia di territorialità Iva. Principi che hanno ampliato la definizione di “soggetto passivo di imposta” con riferimento alle prestazioni di servizi e al luogo di tassazione , ha definito nuove modalità per i rimborsi ai non residenti e modificato le regole sulla fatturazione. Al contrario, con il presente documento, vogliamo tornare ad approfondire, ai fini della disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto, il concetto di cessione di beni con particolare riferimento ai rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.
INFEDELE ED OMESSA DICHIARAZIONE: FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente...
In ambito sportivo, in tema di applicazione delle agevolazioni fiscali sancite dall’art. 148 del TUIR ai fini delle imposte dirette e dall’art. 4 del DPR 633/1972 ai fini IVA, si può porre la problematica di una inesatta interpretazione della normativa: ciò potrebbe avere risvolti di rilevanza penale.
INFEDELE ED OMESSA DICHIARAZIONE: FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTI a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente...
In ambito sportivo, in tema di applicazione delle agevolazioni fiscali sancite dall’art. 148 del TUIR ai fini delle imposte dirette e dall’art. 4 del DPR 633/1972 ai fini IVA, si può porre la problematica di una inesatta interpretazione della normativa: ciò potrebbe avere risvolti di rilevanza penale.
LA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI: un adempimento in scadenza il 28 febbraio di ogni anno,...
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a rilasciare le certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d'imposta, in merito ai compensi e somme corrisposti durante l'anno solare precedente per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, commercialisti, medici o altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali), nonchè al rilascio del modello CUD a lavoratori dipendenti e collaboratori a progetto (riforma Biagi). Le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono, altresì, obbligate alla certificazione dei compensi art. 67, comma 1, lett. m) TUIR anche se rientranti nella fascia di esenzione di 7.500,00 euro.
LA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI SPORTIVI a cura del Dott. Marco D’Isanto,...
I dirigenti delle associazioni sportive e delle società sportive molto spesso sono chiamati a svolgere direttamente dei ruoli operativi nell’ambito dello svolgimento delle attività sportive. In questi casi si pone il problema se sia lecito che tali dirigenti percepiscano delle normali retribuzioni senza che questo possa essere considerata una distribuzione diretta o indiretta di utili. Si tratta di una questione particolarmente delicata che vale la pena sinteticamente di analizzare.






