Redazione Fiscosport
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La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportive e per il Enti del Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.
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Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le O.n.l.u.s. (rag. Gianpaolo Concari)
La circolare n. 59/E del 31/10/2007 è il frutto dell’incontro tenutosi a Roma lo scorso 16/05/2007. Alcune prese di posizione sono alquanto sorprendenti e sorprende ancora di più che siano state condivise dall’Agenzia per le O.n.l.u.s.
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QUESITO N. 309 del 06/11/2007 – utente fiscosport n. 417 – prov.di BOLZANO
Nella Vs. risposta al quesito n.281 del 23.04.2007 indicate l`applicazione del "principio di cassa" per la determinazione della base imponibile IRES di una associazione sportiva dilettantistica in regime L.398/91. A proposito gradirei avere la Vs. conferma, se tale criterio debba intendersi applicabile solo per le imposte dirette o se possa valere anche per l`IVA? Mi risulta che la SIAE e parte della dottrina si è espressa per l`applicazione del "principio di competenza" ai fini dell`individuazione dell`IVA da liquidare, tenendo peró conto che: - per i proventi incassati senza fattura (esp. biglietteria) si segue il criterio di cassa; - per i proventi fatturati ancorché riscossi, si applica il criterio di competenza ("criterio di fatturazione"). Seguendo questo orientamento si applicano due criteri l`uno ai fini IVA e l`altro per le imposte sui redditi, che onestamente non mi sembra molto corretto. Quale é la Vs. posizione in merito? Grazie e cordiali saluti. risposta a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente Provinciale Fiscosport Siena
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LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
L`Agenzia delle Entrate, a pochi giorni dalla scadenza del 15 ottobre, ha pubblicato la Circolare n.53/E del 3 ottobre 2007 avente ad oggetto "Elementi informativi, definizione delle modalità tecniche e termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223". La circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito ai soggetti esonerati ed al contenuto degli elenchi da trasmettere. Gli esperti Fiscosport commenteranno la circolare nella prossima newsletter (la n. 33/2007 del 11 ottobre 2007).
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QUESITO n. 305 del 26/09/2007 – utente fiscosport n. 5578 – prov.di ROMA
Le società sportive dilettantistiche devono rispettare la normativa sulle società non operative? Io credo di no ma non riesco a trovare una norma o una circolare che le escluda esplicitamente. Considerato il periodo e la portata generale del quesito sarebbe auspicabile una risposta in tempi brevi. Grazie. risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport
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QUESITO N. 306 del 02/10/2007 – utente fiscosport n. 6255 – prov.di GORIZIA
Sono un componente del Collegio Sindacale di una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, la quale ha optato per i benefici previsti dalla legge n. 398/91. Nel bilancio, nelle entrate e nelle uscite non ha fatto transitare gli importi superiori a € 516,46 tramite conti correnti bancari o postali. Vorrei sapere: 1. Il Collegio Sindacale può approvare il bilancio? 2. Il Collegio se approva il bilancio, è passibile di sanzioni (eventualmente quali)? 3. Come dobbiamo comportarci in merito? Grazie risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport - Venezia
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MEETING DEI CONSULENTI FISCOSPORT RIMINI 19-20-21 OTTOBRE 2007
Ogni anno Fiscosport, nel mese di ottobre, programma il proprio meeting dei consulenti ed un convegno nazionale, in collaborazione con un C.R. o C.P. CONI: - il 4° Meeting dei Consulenti (dopo Imperia 2004, Coverciano 2005 ed Alassio 2006) si terrà a Rimini, dal 19 al 21 ottobre 2007. - il Convegno nazionale CONI/Fiscosport si svolgerà sabato 20 ottobre 2007 con l'organizzazione a cura del CONI - Comitato Provinciale di Rimini. Maggiori dettagli nelle prossime newsletters.
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Le associazioni sportive alle prese con il modello 770/semplificato. PASSO PASSO i quadri ed i prospetti che il Dirigente deve affrontare per il caso più semplice: compensi art. 25 legge 133/99 (ed eventuali compensi a
IL FRONTESPIZIO DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO La compilazione del modello 770/2007 inizia dal frontespizio dove deve essere indicato: - il codice fiscale; - se trattasi di (eventuale) dichiarazione correttiva nei termini o integrativa; - i dati identificativi del sostituto d'imposta (cognome e nome ovvero ragione o denominazione sociale, codice fiscale, codice attività, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica); - gli altri soggetti (diversi dalle persone fisiche, tra cui le società ed associazioni sportive dilettantistiche) devono indicare: la sede legale (e, se diverso, il domicilio fiscale), mese e anno di variazione (da riportare solo se, con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione, è variata la sede legale o il domicilio fiscale), nonchè i codici statistici che fanno riferimento allo stato (SA), alla natura giuridica (SB) e alla situazione (SC), i cui codici sono facilmente reperibili nell'Appendice delle istruzioni ministeriali. Nella pagina successiva
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SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: IL MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO (dichiarazione dei sostituti d’imposta)
RIPROPONIAMO L'ARTICOLO DEL DOTT. FORTE VISTA L'IMPORTANZA PER LE ASSOCIAZIONI DELLA SCADENZA DEL 770/2007 SEMPLIFICATO FISSATA PER IL 1° OTTOBRE 2007. Il modello 770 semplificato deve essere presentato dai sostituti di imposta che hanno corrisposto, nel corso dell’anno 2006 somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte. In realtà l’affermazione non è del tutto corretta in quanto in alcuni casi particolari i sostituti di imposta potrebbero essere soggetti comunque all’obbligo di presentare il predetto modello anche se non hanno operato, al momento dell’erogazione dei compensi, alcuna ritenuta d’acconto. Si tratta del caso concernente il pagamento di compensi effettuato, ad esempio, in favore di sportivi dilettanti entro l’importo annuale di 7.500 euro. In questo caso i nominativi degli sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, etc) che hanno percepito i compensi devono essere indicati nei relativi quadri del Modello, anche se non hanno subito alcuna ritenuta d’acconto. Deve poi ricordarsi che
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QUESITO N. 301 del 10/09/2007 – utente fiscosport n. 8778 – prov.di BARI
Il criterio di cassa applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91, devono seguire quanto detto nella circolare ministeriale 11 febbraio 1992, n.1-11/151 (criterio di cassa secondo le regole delle II.DD.) o quanto detto nel D.M. 18 maggio 1995 ossia criterio di cassa , fermo restando il principio della normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorchè non riscossi? risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport
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QUESITO N. 302 del 10/09/2007 – utente fiscosport n. 1431 – prov.di CUNEO
Buongiorno chiedo cortesemente agli esperti, abbiamo optato per il regime 398 e versato Iva in eccesso. Come fare per recuperarla? Non presentando la dichiarazione Iva, come credito in Rx mi sembra non appropriato. E' possibile utilizzarlo in compensazione? Grazie. risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport
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Comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale nel caso di avvio di un rapporto...
Nella risposta al quesito del 7 gennaio 2022 dal titolo "Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: obbligo anche per le a.s.d. e s.s.d." si afferma che non è una disposizione ai rapporti di lavoro occasionale utilizzati in ambito istituzionale del sodalizio sportivo (diversamente invece applicabile in ambito di società sportiva dilettantistica in quanto, come sappiamo, la loro attività è sempre di natura commerciale). Nella risposta al quesito del 9 aprile 2026 dal titolo "La prestazione autonoma occasionale nello sportiva comunicata al rasd? si afferma che: "Le asd e ssd svolgendo attività senza scopo di lucro sono state escluse da questo adempimento". Ravviso una contraddizione nelle due risposte






