Stefano ANDREANI

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Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario.
Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana.
Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.
articolo riservato agli abbonati
QUESITO N. 453 del 05/09/2009 – utente fiscosport n.774 – prov.di BRESCIA
Un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in regime 398/91 che gestisce una piscina intenderebbe trasformare l'associazione stessa in una S.n.c. o in una S.a.s. (pur sapendo di non rientrare fra le tipologie societarie previste per le società sportive) a seguito degli annunciati accertamenti fiscali. Vorremmo sapere quali siano gli adempimenti per la trasformazione societaria e come andrebbero gestiti a livello di I.V.A. gli incassi della S.n.c. Ed inoltre, se vi siano altre forme possibili di collaborazione per gli istruttori della piscina, oltre all'apertura della Partita I.V.A. o al lavoro dipendente, visto che le ricevute per compensi agli sportivi dilettanti non sono più possibili. Grazie e cordiali saluti. risposta a cura del Dott. Stefano Andreani - Dottore Commercialista in Campi Bisenzio (Firenze)
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LA CIRCOLARE N. 12/E del 9/4/09, sull’art. 30 del D.L. 29/11/2008 n. 185: QUALE COMMERCIALITA’?
In altri articoli di questo Fiscosport Flash - newsletter n. 7/bis/2009 - vengono ampiamente illustrati sia la circolare 12/E che il punto 4.2 della circolare 13/E, entrambe del 9/4/09. Oggetto di questo breve scritto è invece l’approfondimento di quanto nella circolare 12/E è scritto a proposito del diritto per le associazioni sportive dilettantistiche, e in generale per gli enti non commerciali, di avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 148 T.U.I.R. ed all’art. 4 del D.P.R. 633/72, muovendo dalla distinzione fra attività commerciali e non commerciali. 1) Il, condivisibile, punto di partenza Il punto 1.1.1 della circolare inizia affermando che il regime fiscale di favore è riservato agli enti che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale, ai sensi dell’art. 73 T.U.I.R. E fin qui non possiamo che concordare. 2) La prima affermazione non condivisibile Subito dopo, la circolare prosegue con la prima delle affermazioni che non possiamo assolutamente condividere:
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IL PUNTO 2.4 DELLA CIRCOLARE 13/E del 9/4/09: La programmazione dell’attività di controllo 2009 sugli enti non commerciali
Il punto 2.4 della circolare 13/E, intitolata “Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi” riguarda gli enti non commerciali. Le disposizioni sono abbastanza scarne (poco più di una pagina) e non ci pare presentino aspetti di particolare rilevanza. Ne diamo qui di seguito sommariamente conto. 1) Gli obiettivi e le modalità La circolare esordisce affermando che il controllo sugli enti appartenenti al terzo settore riveste, anche alla luce del più volte citato art. 30 del D.L. 185/08, “una rilevanza superiore rispetto al passato” . “Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato … allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi”; “L’attività di controllo va quindi indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni … evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto la forma di associazioni culturali, sportive … e simili”.
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ICI E IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA: DUE QUESTIONI ANCORA APERTE
Per gli immobili utilizzati dalle società e associazioni sportive l’art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504/1992 esenta dal tributo gli immobili utilizzati alle società e associazioni sportive “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ... sportive... ”. Di tale norma l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248) detta la seguente interpretazione autentica: “ L’esenzione ... si intende applicabile alle attività indicate ... che non abbiano esclusivamente natura commerciale ”. Due sono le importanti questioni che dottrina e giurisprudenza non hanno ancora chiarito con certezza:
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BOLLO SU RICEVUTE E FATTURE PER PRESTAZIONI ESENTI
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008, che si allega, definisce chiaramente gli obblighi a carico di entrambe le parti per quanto riguarda il bollo sulle fatture per prestazioni mediche, obblighi che valgono quindi per tutte le ricevute a fronte di pagamenti non soggetti ad IVA, come quelle rilasciate dalle società e associazioni sportive prestazioni rientranti nell’attività istituzionale (in ogni caso, com’è noto, se le fatture o ricevute evidenziano importi superiori a 77,47 euro). Rinviando alla seconda parte di questo intervento per l’importante distinzione fra ricevute per prestazioni e ricevute per quote associative (e solo alle prime ci stiamo riferendo ora), i principi stabiliti dalla Risoluzione sono i seguenti:
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LA CONTRIBUZIONE ENPALS SUL “LAVORO SPORTIVO” EX ART. 67 TUIR: un problema finalmente risolto in senso positivo per le società sportive
... purtroppo facendone sorgere uno più grande: quali sono i redditi compresi nella previsione dell'art. 67, II comma lettera "m", del TUIR? Per mettere le società sportive in condizione di scegliere se avvalersi o meno di tale opportunità, il modo più corretto per inquadrare la vicenda ci è sembrato ripercorrerne le tappe, cercando di costruire in tal modo una interpretazione coerente e sgombrando il campo da alcuni elementi che rischiano di fuorviare molti operatori.
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LA DETRAZIONE PER SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DI RAGAZZI FRA 5 E 18 ANNI
Una interpretazione “estensiva” del limite dei 210 euro annui nelle istruzioni al 730: il tetto è per ragazzo e non per soggetto che sostiene la spesa (... ma possiamo fidarci?)
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LA DETRAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLE PALESTRE: la deducibilità è per i figli o è generalizzata per tutti i “ragazzi”? …
a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/5/07 torna, fra l’altro, sulla questione della detrazione del 19% delle spese per l’iscrizione alle palestre. Da tale comunicato non emergono novità, a parte che in più punti si riferisce alla spese sostenute per “i figli”, mentre la Legge parla ben più genericamente di “ragazzi”, non richiedendo quindi ulteriori requisiti, quali essere figli, essere a carico, essere conviventi, o altro.
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FINALMENTE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO SUGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: fine (per ora) delle preoccupazioni per le società ed associazioni sportive in “regime 398”
.... omissis ... Passando agli argomenti di più stretto interesse per le società ed associazioni sportive il provvedimento, dopo aver ribadito che soggetti obbligati sono tutti i titolari di partita IVA, stabilisce che gli elenchi debbono contenere , oltre al codice fiscale ed alla partita IVA del soggetto che effettua la trasmissione ed all’anno di riferimento: - nell’elenco clienti (limitatamente agli anni 2006 e 2007) solo i titolari di partita IVA , - sia per i clienti che per i fornitori (sempre limitatamente agli anni 2006 e 2007) non è necessario indicare anche il codice fiscale - per ciascun cliente e fornitore devono essere indicati gli importi delle operazioni distinte per aliquote ed eventuale titolo di non imponibilità o esenzione, al netto delle note di variazione, nonchè le note di variazione riferite ad annualità precedenti - non debbono essere indicate negli elenchi , oltre a importazioni, esportazioni, acquisti e vendite intracomunitari, anche (limitatamente agli elenchi per il 2006 e 2007) le “ operazioni relative a fatture emesse ... [e] ... ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA ”, e quindi tutte la fatture di vendita e di acquisto dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 ; ricordiamo infatti che l’art.2, IV comma, della Legge 398/91, stabilisce che sia le fatture di vendita che quelle di acquisto debbono essere numerate e conservate, ma non registrate ( sul punto si veda anche più avanti ) - non debbono infine essere indicati, sempre limitatamente al 2006 e 2007, i dati delle fatture emesse per importi già compresi nel registro dei corrispettivi.
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I cellulari delle società ed associazioni sportive sono ESENTI da CC.GG. … ma non approfittiamone!
Sulla questione dell’esenzione dalla tassa di Concessioni Governative delle utenze cellulari intestate alle società e associazioni sportive sono necessari due livelli di considerazioni:
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Le più importanti scadenze fiscali entro il 20 agosto 2025
Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 20 agosto 2025. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)