Stefano ANDREANI
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Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario.
Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana.
Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.
articolo riservato agli abbonati
QUESITO n. 578 del 25/04/2011 – utente fiscosport n. 9465 – prov. di CAGLIARI
Una Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente iscritta al Registro delle associazioni sportive dilettantistiche chiede di sapere se con un budget annuo di 6.000,00 euro è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi. Risposta a cura del dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana - Firenze
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QUESITO N. 503 del 15/05/2010 – utente fiscosport n.6592 – prov.di FIRENZE
Ho un dubbio relativo alla compilazione del modello EAS, in quanto gestisco un'associazione sportiva che ha optato per la legge 398/91, la quale ha fatto richiesta ed ha ottenuto tramite la federazione di appartenenza (U.I.S.P. locale), il certificato d'iscrizione al registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche del C.O.N.I.. Mi chiedo se la stessa associazione può compilare il modello EAS SEMPLIFICATO ed eventualmente, in caso di risposta affermativa, se necessita indicare questa opzione all'interno dello stesso modello. Certo di un Vs.immediato riscontro, porgo i miei più cordiali saluti. risposta a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport - Toscana
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INVII TELEMATICI: ancora problemi per le società sportive dilettantistiche a r.l. (Ssdrl)
Non c’è proprio pace per la Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata. Mentre sul piano giuridico e sostanziale la lunga ombra dell’abuso di diritto e le ipotesi di interposizione fittizia tolgono il sonno a più di un amministratore, nuove difficoltà emergono sul piano degli adempimenti. In sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi emerge che l’indicazione del codice natura giuridica 53 (“Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”), già utilizzato senza problemi lo scorso esercizio (come pure nel Mod. 770/2009), costituisce quest’anno errore bloccante, che impedisce l’invio . Nonostante svariati tentativi, non è stato possibile ricevere alcuna indicazione dai vari call center interpellati, nè nonostante le varie segnalazioni fatte agli uffici periferici vi sono stati aggiornamenti del programma telematico che correggessero l’errore. L’unico espediente
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Pubblicato il modello di comunicazione previsto dal D.L. 185/08 – “Mod. EAS”
E’ finalmente stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ( ed allegato alla presente news, insieme alle relative istruzioni - ndr ) il “ modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi ”, previsto dall’art. 30 del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28/1/09 n. 2. Il modello deve essere presentato , esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), entro sessanta giorni dalla costituzione, e per i soggetti costituiti prima del 1/9/09, entro il 30/10/2009 . Qualora vi sia una variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello dovrà essere ripresentato entro il 31/3 dell’anno successivo a tale variazione; tale nuova presentazione non è dovuta se la variazione riguarda alcuni dei dati, essenzialmente quelli numerici, come illustreremo più avanti. Sono esonerate dalla presentazione , oltre alle organizzazioni di volontariato ed alle PRO-LOCO [ ERRATA CORRIGE - delete: enti di promozione sociale - ndr ] (a determinate condizioni), le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che non svolgono attività commerciali. Debbono presentare il modello anche le società di capitali e cooperative, sportive dilettantistiche .
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Controlli incrociati INPS / Amministrazione Finanziaria
Nell’ambito di un controllo a tappeto, effettuato sulla base delle risultanze dei modelli 770/2007, l’INPS sta inviando in questi giorni una lettera a tutti coloro che risultano aver percepito redditi di lavoro autonomo ( compresi i collaboratori sportivi ) senza aver versato contributi INPS. Il problema è particolarmente delicato per i collaboratori sportivi, dato che i loro compensi sono integralmente dichiarati dalle società o associazioni che li corrispondono, non sono assoggettati a contribuzione, ed è quindi probabile che la lettera di cui si è detto qui sopra pervenga a tutti, anche per compensi di importi modesti. In tale comunicazione viene reso noto che per informazioni e notizie ci si può rivolgere al numero verde dell’INPS (803 164), ma: - da un lato, essendo in corso una procedura di portata molto ampia, potrebbe rivelarsi difficoltoso trovare una linea libera; - dall’altro, onde essere sicuri di non ricevere una iscrizione a ruolo di contributi e somme aggiuntive (o quantomeno per difendersi in caso che ciò avvenga), riteniamo consigliabile che le osservazioni vengano trasmesse per iscritto, conservando prova dell’invio. Suggeriamo quindi o di recarsi personalmente all’INPS, o di inviare una lettera raccomandata comunicando che non sono stati versati i contributi perchè la tipologia di reddito percepita non vi è soggetta. Riportiamo qui di seguito uno stralcio della comunicazione dell’INPS, ed alleghiamo una bozza della lettera che potrebbe essere inviata in risposta.
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IL REQUISITO OGGETTIVO PER L’ESENZIONE ICI nella Circolare 26/1/2009 n. 2/DF – Tutto bene, ma fino a un certo punto …
Il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera i, del D. L.vo 30/12/1992 n. 504 e art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248), già citati nell’articolo della dott.ssa Sideri sulla presente newsletter, porta alla seguente individuazione degli immobili, posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, che hanno diritto all’esenzione ICI: si tratta di quelli “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ” , a condizione che tali attività non abbiano esclusivamente natura commerciale . In proposito è intervenuta a inizio anno la Circolare 26/1/09 n. 2/DF, che su due punti in particolare non appare del tutto convincente. A) Il rigore dell’ “esclusività” B) La “commercialità” dell’attività svolta
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LA CIRCOLARE N. 12/E del 9/4/09, sull’art. 30 del D.L. 29/11/2008 n. 185: QUALE COMMERCIALITA’?
In altri articoli di questo Fiscosport Flash - newsletter n. 7/bis/2009 - vengono ampiamente illustrati sia la circolare 12/E che il punto 4.2 della circolare 13/E, entrambe del 9/4/09. Oggetto di questo breve scritto è invece l’approfondimento di quanto nella circolare 12/E è scritto a proposito del diritto per le associazioni sportive dilettantistiche, e in generale per gli enti non commerciali, di avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 148 T.U.I.R. ed all’art. 4 del D.P.R. 633/72, muovendo dalla distinzione fra attività commerciali e non commerciali. 1) Il, condivisibile, punto di partenza Il punto 1.1.1 della circolare inizia affermando che il regime fiscale di favore è riservato agli enti che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale, ai sensi dell’art. 73 T.U.I.R. E fin qui non possiamo che concordare. 2) La prima affermazione non condivisibile Subito dopo, la circolare prosegue con la prima delle affermazioni che non possiamo assolutamente condividere:
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IL PUNTO 2.4 DELLA CIRCOLARE 13/E del 9/4/09: La programmazione dell’attività di controllo 2009 sugli enti non commerciali
Il punto 2.4 della circolare 13/E, intitolata “Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi” riguarda gli enti non commerciali. Le disposizioni sono abbastanza scarne (poco più di una pagina) e non ci pare presentino aspetti di particolare rilevanza. Ne diamo qui di seguito sommariamente conto. 1) Gli obiettivi e le modalità La circolare esordisce affermando che il controllo sugli enti appartenenti al terzo settore riveste, anche alla luce del più volte citato art. 30 del D.L. 185/08, “una rilevanza superiore rispetto al passato” . “Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato … allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi”; “L’attività di controllo va quindi indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni … evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto la forma di associazioni culturali, sportive … e simili”.
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ICI E IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA: DUE QUESTIONI ANCORA APERTE
Per gli immobili utilizzati dalle società e associazioni sportive l’art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504/1992 esenta dal tributo gli immobili utilizzati alle società e associazioni sportive “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ... sportive... ”. Di tale norma l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248) detta la seguente interpretazione autentica: “ L’esenzione ... si intende applicabile alle attività indicate ... che non abbiano esclusivamente natura commerciale ”. Due sono le importanti questioni che dottrina e giurisprudenza non hanno ancora chiarito con certezza:
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BOLLO SU RICEVUTE E FATTURE PER PRESTAZIONI ESENTI
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008, che si allega, definisce chiaramente gli obblighi a carico di entrambe le parti per quanto riguarda il bollo sulle fatture per prestazioni mediche, obblighi che valgono quindi per tutte le ricevute a fronte di pagamenti non soggetti ad IVA, come quelle rilasciate dalle società e associazioni sportive prestazioni rientranti nell’attività istituzionale (in ogni caso, com’è noto, se le fatture o ricevute evidenziano importi superiori a 77,47 euro). Rinviando alla seconda parte di questo intervento per l’importante distinzione fra ricevute per prestazioni e ricevute per quote associative (e solo alle prime ci stiamo riferendo ora), i principi stabiliti dalla Risoluzione sono i seguenti:
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