Stefano ANDREANI
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Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario.
Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana.
Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.
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Controlli incrociati INPS / Amministrazione Finanziaria
Nell’ambito di un controllo a tappeto, effettuato sulla base delle risultanze dei modelli 770/2007, l’INPS sta inviando in questi giorni una lettera a tutti coloro che risultano aver percepito redditi di lavoro autonomo ( compresi i collaboratori sportivi ) senza aver versato contributi INPS. Il problema è particolarmente delicato per i collaboratori sportivi, dato che i loro compensi sono integralmente dichiarati dalle società o associazioni che li corrispondono, non sono assoggettati a contribuzione, ed è quindi probabile che la lettera di cui si è detto qui sopra pervenga a tutti, anche per compensi di importi modesti. In tale comunicazione viene reso noto che per informazioni e notizie ci si può rivolgere al numero verde dell’INPS (803 164), ma: - da un lato, essendo in corso una procedura di portata molto ampia, potrebbe rivelarsi difficoltoso trovare una linea libera; - dall’altro, onde essere sicuri di non ricevere una iscrizione a ruolo di contributi e somme aggiuntive (o quantomeno per difendersi in caso che ciò avvenga), riteniamo consigliabile che le osservazioni vengano trasmesse per iscritto, conservando prova dell’invio. Suggeriamo quindi o di recarsi personalmente all’INPS, o di inviare una lettera raccomandata comunicando che non sono stati versati i contributi perchè la tipologia di reddito percepita non vi è soggetta. Riportiamo qui di seguito uno stralcio della comunicazione dell’INPS, ed alleghiamo una bozza della lettera che potrebbe essere inviata in risposta.
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QUESITO n. 547 del 19/01/2011 – utente fiscosport n.7728 – prov. di PORDENONE
Buongiorno, seguo una società di calcio femminile e per racimolare qualche fondo normalmente facevamo una lotteria classica, ma in questi ultimi anni i risultati sono scarsi con difficoltà di vendita; abbiamo così pensato di fare una lotteria istantanea di tipo "gratta e vinci" ma nessuno ci sa dire come poter fare per realizzarla: vorremmo cioè sapere quali sono i permessi da chiedere anche per poter vendere i biglietti in biglietteria e nelle edicole. I premi sono sia in denaro che gadget ma principalmente in denaro. Potete aiutarci? Risposta a cura del rag. Gianpaolo Concari, Collaboratore della Redazione Fiscosport - Soragna (PR)
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IL REQUISITO OGGETTIVO PER L’ESENZIONE ICI nella Circolare 26/1/2009 n. 2/DF – Tutto bene, ma fino a un certo punto …
Il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera i, del D. L.vo 30/12/1992 n. 504 e art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248), già citati nell’articolo della dott.ssa Sideri sulla presente newsletter, porta alla seguente individuazione degli immobili, posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, che hanno diritto all’esenzione ICI: si tratta di quelli “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ” , a condizione che tali attività non abbiano esclusivamente natura commerciale . In proposito è intervenuta a inizio anno la Circolare 26/1/09 n. 2/DF, che su due punti in particolare non appare del tutto convincente. A) Il rigore dell’ “esclusività” B) La “commercialità” dell’attività svolta
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QUESITO N. 444 del 12/06/2009 – utente fiscosport n.9510 – prov.di REGGIO CALABRIA
Sono il Presidente di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata. Gradirei conoscere la prassi per avviare i contratti di collaborazione con i tecnici e gli addetti alla reception, con tutti gli adempimenti da fare. La mia società è affiliata alla F.I.N. ed è iscritta al registro del C.O.N.I. Grazie per le informazioni che mi saranno sicuramente utili. risposta a cura del Dott. Stefano Andreani, Dottore Commercialista in Campi Bisenzio (Firenze)
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QUESITO N. 445 del 16/06/2009 – utente fiscosport n.10428 – prov.di BERGAMO
Sono il vicepresidente di un'associazione sportiva dilettantistica di ciclismo che ha optato per il regime forfettario L398/91. Per l'anno d'imposta 2008 abbiamo emesso fatture per pubblicità e quindi versato l'Iva e provveduto alla presentazione con relativi versamenti a saldo e in acconto dell'Unico 2009. Nel caso in cui non avessimo proventi commerciali nell'anno in corso, dobbiamo presentare comunque il mod. Unico 2010? Abbiamo ricevuto dal Comune un'erogazione quale "contributo economico per l'attività svolta" come dobbiamo considerare tale importo ai fini fiscali, dobbiamo rilasciare fattura/ricevuta? risposta a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana - Campi Bisenzio (FI)
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QUESITO N. 441 del 31/05/2009 – utente fiscosport n.7168 – prov.di TRIESTE
Sono il Presidente di un’associazione sportiva dilettantistica (140 soci) affiliata alla Federazione Italiana Vela. Credendo che l'argomento sia di estrema attualità, nonchè d'interesse generale, pongo il seguente quesito: considerato che il carico di lavoro gestionale amministrativo (segreteria, tesseramento, contabilità, promozione sportiva, rapporti con enti esterni, sito internet, ecc.) di una associazione sportiva dilettantistica di piccole / medie dimensioni, ricade quasi sempre sulla figura del Presidente o del Segretario o di qualche altro volonteroso componente del Consiglio Direttivo, si chiede conferma sulla possibilità di erogare a tali figure un compenso proporzionato alla loro attività svolta. In caso affermativo si desidera sapere dal punto di vista fiscale e statutario quali sarebbero le modalità da seguire, ricordando che, per soddisfare l’art. 90 della Legge 289/2002, è stata inserita negli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche la clausola inerente la gratuità. Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti. risposta a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana - Campi Bisenzio (FI )
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QUESITO N. 438 del 18/05/2009 – utente fiscosport n.3033 – prov.di TARANTO
Gli Ispettori del Lavoro, nel corso di varie ispezioni effettuate di recente presso palestre ed associazioni sportive dilettantistiche, sostengono che i contratti degli istruttori/allenatori devono essere comunicati ai Centri Territoriali per l'Impiego. Se questo costituisce un obbligo, gradirei conoscere la fonte normativa; nello specifico, chiedo se tale obbligo sussiste anche qualora l'istruttore/allenatore è un socio della medesima Associazione Sportiva Dilettantistica. Lo scrivente non ha mai effettuato tali comunicazioni poichè ritiene che se tale obbligo sussiste, esso ha un senso solo nei rapporti che l'Associazione Sportiva Dilettantistica stipula con terzi non soci. Grazie e buon lavoro. risposta a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana
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QUESITO N. 453 del 05/09/2009 – utente fiscosport n.774 – prov.di BRESCIA
Un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta in regime 398/91 che gestisce una piscina intenderebbe trasformare l'associazione stessa in una S.n.c. o in una S.a.s. (pur sapendo di non rientrare fra le tipologie societarie previste per le società sportive) a seguito degli annunciati accertamenti fiscali. Vorremmo sapere quali siano gli adempimenti per la trasformazione societaria e come andrebbero gestiti a livello di I.V.A. gli incassi della S.n.c. Ed inoltre, se vi siano altre forme possibili di collaborazione per gli istruttori della piscina, oltre all'apertura della Partita I.V.A. o al lavoro dipendente, visto che le ricevute per compensi agli sportivi dilettanti non sono più possibili. Grazie e cordiali saluti. risposta a cura del Dott. Stefano Andreani - Dottore Commercialista in Campi Bisenzio (Firenze)
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LA CIRCOLARE N. 12/E del 9/4/09, sull’art. 30 del D.L. 29/11/2008 n. 185: QUALE COMMERCIALITA’?
In altri articoli di questo Fiscosport Flash - newsletter n. 7/bis/2009 - vengono ampiamente illustrati sia la circolare 12/E che il punto 4.2 della circolare 13/E, entrambe del 9/4/09. Oggetto di questo breve scritto è invece l’approfondimento di quanto nella circolare 12/E è scritto a proposito del diritto per le associazioni sportive dilettantistiche, e in generale per gli enti non commerciali, di avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 148 T.U.I.R. ed all’art. 4 del D.P.R. 633/72, muovendo dalla distinzione fra attività commerciali e non commerciali. 1) Il, condivisibile, punto di partenza Il punto 1.1.1 della circolare inizia affermando che il regime fiscale di favore è riservato agli enti che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale, ai sensi dell’art. 73 T.U.I.R. E fin qui non possiamo che concordare. 2) La prima affermazione non condivisibile Subito dopo, la circolare prosegue con la prima delle affermazioni che non possiamo assolutamente condividere:
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IL PUNTO 2.4 DELLA CIRCOLARE 13/E del 9/4/09: La programmazione dell’attività di controllo 2009 sugli enti non commerciali
Il punto 2.4 della circolare 13/E, intitolata “Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi” riguarda gli enti non commerciali. Le disposizioni sono abbastanza scarne (poco più di una pagina) e non ci pare presentino aspetti di particolare rilevanza. Ne diamo qui di seguito sommariamente conto. 1) Gli obiettivi e le modalità La circolare esordisce affermando che il controllo sugli enti appartenenti al terzo settore riveste, anche alla luce del più volte citato art. 30 del D.L. 185/08, “una rilevanza superiore rispetto al passato” . “Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato … allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi”; “L’attività di controllo va quindi indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni … evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto la forma di associazioni culturali, sportive … e simili”.
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026






