Patrizia SIDERI
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Dottore commercialista e revisore legale in Siena, con specializzazione pluriennale nel settore non profit e sportivo dilettantistico, compresa la consulenza direzionale per il controllo di gestione e per il project financing delle realtà più strutturate.
Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
Consulente della Scuola dello Sport Toscana.
Socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.
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Trattamento contabile e fiscale dello Sport bonus 2023
Scrivo in merito all'articolo di Patrizia Sideri relativo al trattamento fiscale dell'erogazione dello Sport Bonus nei confronti di una s.s.d.: nel caso venisse ricevuto da una società cooperativa sportiva dilettantistica (equiparata a una srl con deposito di bilancio e non in regime legge 398) per la realizzazione di un nuovo campo da padel, potrebbe essere considerato un contributo c/impianti non tassabile? Ringraziando in anticipo per la risposta, porgo cordiali saluti
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L’obbligo di trasparenza dei contributi pubblici
La legge 124/2017 – art. 1, commi da 125 a 129 – prevede l’obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni, se di importo complessivo superiore a euro 10.000 annui
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Prestazioni di servizi sportivi e territorialità IVA
In ambito sportivo, può accadere che vengano rese prestazioni nei confronti di soggetti stranieri, oppure che vengano rese prestazioni all’estero da parte professionisti italiani: pensiamo a un istruttore dotato di partita iva che svolga attività di personal trainer e che svolga la propria attività in Italia, sia nei confronti di clienti italiani che esteri, oppure che si rechi all’estero ad allenare
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Attività istituzionale rivolta a tesserati non soci della a.s.d.
In una a.s.d. affiliata Fipsas è stato promosso un corso di primo grado subacqueo al quale potranno partecipare oltre gli associati anche i tesserati Fipsas associati ad altre a.s.d., affiliate anche loro alla Fipsas. Si chiede se l'attività rivolta al tesserato non associato sia da considerarsi commerciale. Ringrazio
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Riepilogo delle prossime scadenze: Unilav, INPS, Uniemens
Riportiamo un'utile tabella con le scadenze relative agli adempimenti per i compensi dei co.co.co. sportivi superiori ai 5mila euro
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RAS: Guida al caricamento dei compensi co.co.co. sportivi fino a 15.000 euro
Pubblichiamo una guida che illustra per immagini gli step da seguire per caricare i compensi dei collaboratori sportivi all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)
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La Circolare INL sul lavoro sportivo: disattese le aspettative degli operatori
È stata pubblicata la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul lavoro sportivo (Circolare INL n. 2, del 25 ottobre 2023): si tratta, in sostanza, di un riepilogo a uso del personale ispettivo del dettato normativo
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Trattamento fiscale delle quote associative diversificate
Una a.s.d. ASD affiliata a EPS, iscritta al RAS, e riconosciuta CONI che non si avvale della 398, non svolge alcuna attività commerciale e non ha partita IVA, rivolge la sua attività (corsi di apnea, subacquea e acquaticità) unicamente ai propri associati e utilizzando una piscina che il Comune mette a disposizione con contratto di concessione stagionale e a fronte della quale vengono pagati canoni di utilizzo. Gli associati versano annualmente la prevista quota di associazione, che consente a tutti indistintamente i medesimi diritti, doveri e servizi: si vorrebbe però introdurre una quota associativa diversa (e di importo maggiore) che consentirebbe anche l'utilizzo della piscina (se e quando libera da impegni connessi ai corsi istituzionali); sarebbe a scelta dell'associato optare annualmente fra una quota, diciamo, "base" (di importo minore) oppure "full" (di importo maggiore, per ora non definito) se fosse di suo interesse frequentare la piscina.
Va comunque puntualizzato che la maggiorazione della quota full nemmeno lontanamente coprirebbe i costi del canone di concessione, ma sarebbe un mero contributo a detti costi. Tenendo presente che la piscina è l'elemento preminente nelle attività dell'associazione e che a livello statuto fra gli scopi si cita anche quello di ".. organizzare attività̀ ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci", si chiede se questa impostazione consente di considerare (o meno) decommercializzati gli incassi dalle quote associative "full" e se si vada comunque a ledere il carattere di democraticità con le conseguenze del caso.
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La normativa antipedofilia alla luce della Riforma dello sport
La nuova qualificazione di “lavoratori” agli operatori in ambito sportivo che percepiscano compensi (tecnici, istruttori, allenatori, …) implica che torni applicabile nei confronti dei sodalizi sportivi che fanno attività con i minori, la cosiddetta “legge antipedofilia”
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Allenatore di pallavolo con partita IVA
Una persona fisica svolge nel tempo libero l'attività di allenatore di pallavolo per due squadre di diversa categoria ma facenti parte della medesima a.s.d. Per tale attività in questi anni ha percepito compensi ex art. 67 lett. m per un importo indicativamente di € 7.000 annui. La persona è altresì titolare di una partita IVA in regime forfetario con la quale svolge l'attività di ingegnere. Ora, alla luce della riforma del lavoro sportivo e a decorrere dal 1 luglio 2023, tale soggetto sta valutando l'opportunità di svolgere l'attività di allenatore tramite la propria partita IVA di libero professionista. Detto ciò, la cosa, come sembra, è fattibile? Se sì, come devono essere gestiti i due tipi di ricavo ai fine della compilazione del modello Redditi affinché vengano tenute separate le due attività e le esenzioni previdenziali previste dalla riforma dello sport?
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I Premi sportivi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono esenti dalla ritenuta...
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026






