Il nuovo Regolamento – di cui alleghiamo sia il testo firmato (privo di data ma comunque pubblicato sul sito di Sport e Salute), sia una tabella di comparazione con la versione precedente – si differenzia rispetto al precedente essenzialmente per le seguenti previsioni:
– viene fatto riferimento agli “enti sportivi dilettantistici” e non solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ricomprendendo la possibilità di iscrizione degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; la previsione è in ottemperanza a quanto disposto dalla nuova novella del d.lgs. 36/2021 che ha previsto anche per tali enti la possibilità di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che per tali enti non è richiesto, ai fini della loro iscrizione al Registro, il requisito dell’esercizio in via principale di attività dilettantistica;
– viene eliminato l’obbligo che la denominazione debba indicare la finalità sportiva dilettantistica;
– viene previsto che entro 180 giorni dall’iscrizione gli enti sportivi dilettantistici debbano comunicare al Registro l’avvio “di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”;
– viene previsto che per mantenere l’iscrizione al Registro debbano essere annualmente comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno (oppure entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento) i dati riferiti “all’attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa” svolta dall’ente sportivo dilettantistico;
– viene previsto l’istituto della “delega” – fino a un massimo di tre – per l’accesso e la comunicazione di alcuni specifici dati al Registro (“i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro”); risultano pertanto delegabili le comunicazioni relative ai lavoratori sportivi per i cui adempimenti è possibile avvalersi del Registro.
Se, da un lato, è apprezzabile la previsione delle deleghe per consentire anche ad altri soggetti oltre al legale rappresentante di gestire i dati presso il Registro delle attività sportive dilettantistiche (e sarebbe auspicabile che la medesima previsione avvenisse anche in ambito del Registro unico nazionale del terzo settore), dall’altro lato non è stato chiarito se per la permanenza nel Registro sia necessario lo svolgimento sia dell’attività sportiva che dell’attività didattica (e formativa), oppure se sia sufficiente lo svolgimento di una sola tipologia di tali attività.
Infatti, se in fase di prima iscrizione è chiaramente prevista la comunicazione dell’avvio di almeno una delle tre attività, in fase di conferma annuale viene riproposta la dizione di “attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa” e resta immutato il “nonché” contemplato all’articolo 4, circa i soggetti iscrivibili nel Registro “Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciuti ai fini sportivi da un Organismo sportivo e se ad esso affiliati”.
L’incertezza relativa all’obbligo svolgimento dell’attività sportiva e/o didattica continua …
***
Per un elenco aggiornato delle informazioni da inserire in fase di registrazione al RAS si veda da ultimo I documenti necessari per l’iscrizione al RAS