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Home Approfondimenti LA DETRAZIONE PER SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA DI RAGAZZI FRA 5 E...
  • Approfondimenti

LA DETRAZIONE PER SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DI RAGAZZI FRA 5 E 18 ANNI

Stefano ANDREANI
Dottore Commercialista in Firenze
18 Marzo 2008
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    Una interpretazione “estensiva” del limite dei 210 euro annui nelle istruzioni al 730: il tetto è per ragazzo e non per soggetto che sostiene la spesa (... ma possiamo fidarci?)

    Nel precedente articolo sull’argomento (v. newsletter n. 14/2007 del 5 aprile 2007), che analizzava il contenuto del Decreto Ministeriale attuativo e della relazione che lo accompagnava, concludemmo evidenziando tre questioni poco chiare già dall’emanazione della norma, delle quali proponemmo la nostra interpretazione.

    Ora, dopo la pubblicazione delle istruzioni al mod. 730 e all’UNICO persone fisiche, pare che, in modo assolutamente salomonico, di una si fosse allora offerta una corretta lettura, di una no, sull’ultima le incertezze permangano.

    1) La territorialità

    Sgombriamo subito il campo dall’unica questione non affrontata: vi è o no una limitazione geografica? Ovvero, è necessario che la palestra sia in Italia?

    A parte il fatto che si tratta evidentemente di ipotesi assolutamente marginali (l’esempio più probabile mi pare possa essere l’attività sportiva svolta nella Repubblica di San Marino), in assenza di specifiche limitazioni, applicando per analogia quanto stabilito per le spese mediche, nel silenzio delle interpretazioni ufficiali ritengo che si possa dare una risposta favorevole ai contribuenti: la palestra può essere anche all’estero, purchè la spesa sia adeguatamente e correttamente documentata.

    2) Il ragazzo deve essere a carico?

    Sul punto viene confermata, indirettamente ma in modo che pare assolutamente chiaro, la soluzione già proposta.

    Sia le istruzioni al 730 che quelle all’UNICO recitano: “la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico”.

    Sembra quindi definitivamente accolta la nostra interpretazione, secondo la quale non è necessario che i ragazzi, per i quali sono sostenute le spese, debbano essere legati da particolari rapporti di parentela o di “carico fiscale” con il soggetto che tali spese ha sostenuto.

    Leggendo il testo delle istruzioni pare addirittura che il fatto che il ragazzo sia a carico di chi sostiene la spesa sia, oltre che irrilevante, assolutamente incidentale.

    3) Il limite dei 210 euro, è per pagante o per ragazzo?

    3.1) La nostra precedente interpretazione


    La nostra interpretazione derivava dalla lettura coordinata dell’art. 15 del Testo Unico Imposte sui Redditi, che stabilisce:

    “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente …: …
    f) i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente … per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila …
    i) le erogazioni liberali … per un importo non superiore al 2 per cento del reddito … a favore di enti o istituzioni … che … svolgono esclusivamente attività nello spettacolo …
    i-bis) le erogazioni liberali … per un importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore di … ONLUS …
    i-ter) le erogazioni liberali … per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche …
    i-quater) le erogazioni liberali … per un importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale …
    i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale o l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine …”


    Dato che era assolutamente pacifico (o forse ora non lo è più…?) che i limiti massimi fossero per soggetto che sostiene le spese o compie l’erogazione, e quindi indipendentemente da quante assicurazioni fossero state sottoscritte, o a quanti enti o associazioni fossero fatte le erogazioni, avevamo applicato tale principio anche alla lettera i-quinquies, sostenendo che il tetto dei 210 euro era per soggetto che sostiene le spese, e non per ciascun ragazzo.

    3.2) Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi

    Su questo punto le istruzioni all’UNICO si limitano a ripetere quanto stabilisce la norma, e quindi non aggiungono alcun elemento nuovo, ma le istruzioni al 730 portano una interpretazione contraria a quella che avevamo dato noi.

    All’ultimo capoverso di pagina 22 leggiamo infatti: “Nel rigo E16 indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a € 210 …”.

    La questione parrebbe quindi chiaramente definita, oltre che certamente estensibile anche alle persone fisiche che non presentano il Mod. 730 ma il Mod. UNICO: un comportamento diverso genererebbe ovviamente una disparità di trattamento assolutamente ingiustificata e illegittima: il limite è per anno e per ragazzo.

    Ma siamo assolutamente certi che questa sia l’interpretazione autentica, e che seguirla ci metta al riparo da ogni possibile contestazione?

    Tutto poggia, ovviamente, sulla valenza giuridica delle istruzioni alla dichiarazione Mod. 730 e due considerazioni, di tipo assolutamente diverso, ritengo non ci consentano tale assoluta certezza.

    In primo luogo i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, in forza del disposto dell’art. 1, primo comma, del D.P.R. 22/7/1998 n. 322, che recita. “Ai fini delle imposte sui redditi… le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo …”.

    Tale disposizione non solo non conferisce all’organo amministrativo (il direttore dell’Agenzia delle Entrate) potere interpretativo della norma, ma nemmeno fa accenno all’emanazione di istruzioni. Di conseguenza, se è ovvio che mettendo a disposizione dei contribuenti un modulo è inevitabile ed anzi doveroso dover fornire anche le istruzioni per compilarlo, non è altrettanto ovvio che, qualora tali istruzioni siano in contrasto o comunque dicano qualcosa di più della legge, esse costituiscano una interpretazione autentica (o, peggio, una integrazione o sostituzione) della legge stessa.

    In secondo luogo, scendendo dal piano giuridico a quello squisitamente pratico, tali istruzioni (in evidente spregio del termine del 31 gennaio stabilito dal D.P.R. 322/98) sono già state abbondantemente corrette con provvedimento del 14 febbraio 2008, e ancora successivamente (con solo riferimento alla scheda di destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille) con provvedimento del 4 marzo 2008.

    Non possiamo quindi escludere che siano in arrivo ulteriori modifiche.

    In conclusione, quindi, che fare?

    In assenza di ulteriori interventi sulle istruzioni alla compilazione del Mod. 730, riteniamo che il principio del limite per anno e per ragazzo possa essere ritenuto valido, sia per chi presenta il Mod. 730 che per chi presenta il Mod. UNICO, quindi suggeriamo di attenersi a tale principio, con due raccomandazioni:

    – fare attenzione ad eventuali modifiche delle istruzioni (e ovviamente Fiscosport ne darà immediato conto con il dovuto risalto)

    – non dare per scontato che questa sia l’interpretazione autentica e definitiva e quindi verificare con attenzione se, sul punto, le istruzioni per l’anno prossimo ribadiranno tale principio.

    3.3) Una questione però rimane aperta…

    Dando quindi per chiarito (con le due piccole raccomandazioni esposte qui sopra) il principio del limite per ciascun ragazzo, il dubbio che resta è ora di segno opposto: se due genitori (o più in generale due soggetti diversi) pagano 210 euro a testa per lo stesso ragazzo, hanno diritto entrambi alla detrazione per l’intera somma, o essa deve essere suddivisa fra loro?

    E’ ovviamente impossibile dare una risposta certa, ma non ci pare che su questa fattispecie le istruzioni portino un limite diverso da quello espresso dalla legge; riteniamo quindi che, pur sapendo di muoverci su un terreno non certo solido e quindi consapevoli di poter essere smentiti da dottrina e giurisprudenza, si possa sostenere che il “tetto” vale per intero, e per ciascun figlio, per tutti coloro che sostengono la spesa.

    Quindi:
    a) un genitore e tre figli: limite di 210 euro per ciascun figlio;
    b) due genitori e un figlio: limite di 210 euro per ciascun genitore;
    c) due genitori e tre figli: limite di 210 euro per ciascun genitore e ciascun figlio: 1.260 euro totale.

    Comprendiamo che le ipotesi “b” e “c” possono portare a moltiplicazioni e quindi a importi rilevanti (ed ancor più se consideriamo che i soggetti pagatori non necessariamente debbono essere i genitori), ma non ci pare di trovare una esclusione in tal senso nella norma, e se la ratio è portare i ragazzi a fare attività sportiva, in questo modo lo scopo viene certamente perseguito con grande forza.

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      Stefano ANDREANI
      Stefano ANDREANI
      Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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