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Home Notizie in Pillole Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI: istanza entro il...
  • Notizie in Pillole

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI: istanza entro il 7 settembre 2020

Pietro CANTA
Rag. Commercialista in Imperia
30 Luglio 2020
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    Il decreto Rilancio ha introdotto agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione dei crediti d’imposta e per la relativa cessione.

    Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 7 settembre 2020, limitatamente alla sanificazione e acquisti dei dispositivi di protezione:

    •  l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
    •  l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

    Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato l’apposito modello di comunicazione scaricabile in pdf dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

    I contribuenti interessati possono trasmettere la comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.

    Ammontare del credito

    Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.

    In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

    Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

    •  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
    •  in compensazione.

    Cessione del credito d’imposta

    Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

    La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata (Entratel/Fisconline).

    La circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 ha già fornito un primo chiarimento circa i dispositivi individuali agevolati:

    • mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari (conformi a requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);
    • prodotti detergenti e disinfettanti;
    • termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti (conformi a requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione) – sezione introdotta in sede di conversione del decreto;
    • dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (comprese eventuali spese di installazione).
       

    Istruzioni per la compilazione:

    Spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione e credito d’imposta (art. 125 D.L. n. 34/2020):

    Questa è la parte del modello che ci interessa in questo momento, in quanto la prima parte (“adeguamento degli ambienti di lavoro”) ha una scadenza di presentazione successiva (entro il 30 novembre 2021).

    Nel riquadro deve essere indicato l’ammontare delle spese (già sostenute o che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020) per la sanificazione e l’acquisito di DPI, nonché il relativo credito d’imposta, pari al 60 per cento di tali spese e comunque non superiore a 60 mila euro.

    In particolare:

    “Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione”:
    In questo campo deve essere indicato l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo successivo.

    “Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020”:
    In questo campo deve essere indicato l’ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020. La compilazione di questo campo è obbligatoria, se non è stato compilato il campo precedente.

    “Totale spese”:
    In questo campo deve essere indicato il valore risultante dalla somma degli importi indicati nei due campi precedenti.

    “Credito d’imposta”:
    In questo campo deve essere indicato (arrotondato all’unità di euro) il 60 per cento dell’importo indicato nel campo “Totale spese”; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l’importo di 60 mila euro.

    In merito agli “enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”, la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 ha previsto che

    “in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l’inclusione degli enti non commerciali, degli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti beneficiari della norma in commento, si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19″. 

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      Pietro CANTA
      Pietro CANTA
      Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile, nel proprio studio di cui è titolare svolge sia attività rivolta a privati, ditte, imprese e società commerciali, che agli enti no profit, e in particolare alle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Organizzatore e relatore in numerosi convegni in materia fiscale, con particolare attenzione al settore sportivo-dilettantistico. Fondatore nel 2000 della società Fiscosport s.r.l. e ideatore dell'omonimo sito, dal 2011 ne ha lasciato l'amministrazione, rimanendo socio e componente del comitato di redazione.

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