Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

Il quesito prende in considerazione la fattispecie del canone di locazione pagato nel 2019, anticipatamente per il 2020; naturalmente, si suppone che ci si riferisca alle mensilità del 2020 per le quali potrebbe competere il credito di imposta (marzo/aprile/maggio).
In realtà le cose non stanno così come descritto nel quesito del nostro gentile lettore, perché nella circolare citata, per quanto riguarda la necessità del pagamento dell’onere (canone di locazione), si fa riferimento (cfr. pag. 14) all’art. 109 T.U.I.R. nel quale sono dettate le regole per l’imputazione del dei costi secondo la loro competenza economica.
In altri termini il riferimento al pagamento dei canoni è strumentale solo per la spettanza del credito di imposta.
Ciò però non significa che il credito di imposta spetti in funzione del criterio di cassa come per esempio, in parallelo, nel caso degli oneri deducibili/detraibili delle persone fisiche.
A parere di chi scrive, il riferimento al pagamento dei canoni si è reso necessario per evitare che il locatario, magari con una lunga storia di morosità, godendo del credito di imposta, si trovasse in una condizione di arricchimento senza causa.
Quanto sopra è peraltro confermato nella circolare dal capoverso precedente nel quale si afferma che, qualora il locatario non abbia corrisposto il canone di locazione, può cedere a questo il credito di imposta ma contestualmente deve versargli il restante 40% affinché la cessione si possa considerare perfezionata.
In conclusione: se il pagamento del canone di locazione per le mensilità oggetto del credito di imposta, è avvenuto anticipatamente nel 2019, il locatario potrà legittimamente utilizzare il credito di imposta per i tre mesi previsti dall’art. 28, d.l. 19/05/2020 n. 34 in funzione del criterio di competenza economica applicabile all’onere oltre al fatto che tale onere ha già avuto la sua manifestazione finanziaria (pagamento).