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Home Notizie in Pillole Registro CONI: approvata la sanatoria
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Registro CONI: approvata la sanatoria

Stefano ANDREANI
Dottore Commercialista in Firenze
2 Gennaio 2020
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    A.s.d. e s.s.d. possono tirare un sospiro di sollievo, purché consapevoli che si tratta di tregua del tutto temporanea

    Come era nell’aria da tempo, stanti le rilevanti difficoltà emerse in sede di implementazione del “Registro CONI 2.0”, nel comunicato emesso al termine della riunione del Consiglio Nazionale del 17/12 u.s., il CONI ha approvato

    “la sanatoria delle iscrizioni al Registro in corso di validità al 31 dicembre 2019 per il mancato caricamento dell’attività sportiva, inclusa quella didattica, nonché per anomalie riferite esclusivamente agli anni 2018 e 2019, dei codici 450 [“L’organismo non ha inviato il presidente del consiglio societario”], 470 [“L’organismo non ha inviato almeno un tesserato”], 490 [“Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto”] e 500 [il codice non esiste, il successivo codice 510 riguarda il caso in cui “Il rappresentante legale della società non coindice con il presidente dle consiglio”] e che, per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità 2018 e 2019, restano validi gli atti e le decisioni già adottate dal CONI“.

    In sostanza, il CONI non ha potuto che prendere atto delle rilevanti problematiche e carenze emerse a livello di inserimento dei dati nel sistema informatico e quindi, il passaggio al “Registro CONI 2.0”, ovvero, fra l’altro, l’obbligo di inserimento dei dati relativi alle competizioni e all’attività didattica svolta, di fatto è slittato di 12 mesi, parte cioè dal 1/1/2020.

    Dato che non tutti i seri problemi che si sono presentati nel 2019 sono stati risolti, è forse possibile una ulteriore mini-sanatoria per l’attività dei primi mesi del 2020, o più probabilmente una proroga dei termini per l’inserimento dei dati dei primi mesi del 2020, ma riteniamo assai improbabile che anche il 2020 si possa concludere con un nulla di fatto, di conseguenza raccomandiamo di:

    – fornire alle proprie Federazioni ed Enti di promozione con la massima precisione e puntualità, tramite i loro sistemi informatici, i dati da essi richiesti: atleti e istruttori tesserati, attività didattica svolta (con descrizione, responsabile e partecipanti), ecc.

    – verificare che i dati trasmessi alla Federazione o Ente di promozione siano stati da essi recepiti e inseriti nel Registro CONI

    – approfittare dei primi mesi del 2020 (nei quali qualcosa ancora non funzionerà e quindi le eventuali sanzioni saranno modeste se non inesistenti) per “fare pratica”, così che tale attività diventi familiare

    – vedere il Registro CONI come uno strumento utile e non solo come un aggravio di adempimenti da rispettare: di ciò che è stato inserito nel Registro più difficilmente potrà essere contestata la “sportività” in sede di verifica.

    Sottolineiamo questo ultimo punto, che i responsabili del CONI giustamente da tempo stanno enfatizzando.

    Sappiamo, per esempio, che spesso in sede di verifica viene contestato che una parte o tutte le attività svolte non sono sportive ma “servizi alla persona”, commerciali. Ora, se un corso viene comunicato alla Federazione o all’Ente di promozione affiliante e la Federazione o Ente, in base al regolamento del Registro emanato dal CONI (“unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta”), inserisce tale corso nel Registro dandone in tal modo “espressa autorizzazione”, come recita il Regolamento, ci pare più difficile per ogni verificatore contestare la “sportività” di esso, dei corrispettivi pagati per parteciparvi e dei compensi corrisposti all’istruttore che lo ha tenuto.

    Oppure, se un istruttore, un dirigente o un accompagnatore risulta del registro aver partecipato a uno o più corsi o competizioni, di tale elemento non potrà non tenersi conto in sede di verifica della modalità ed entità degli eventuali compensi sportivi corrisposti.

    Per questo motivo ribadiamo la necessità e opportunità di seguire con attenzione l’inserimento dei dati richiesti nel Registro, tramite la Federazione o Ente affiliante, con la massima precisione e puntualità (e con un po’ di pazienza, soprattutto nei primi mesi, nei quali qualche problema operativo continuerà inevitabilmente a presentarsi).

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      Stefano ANDREANI
      Stefano ANDREANI
      Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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