Qual è il corretto principio da applicare in merito alla modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP per le a.s.d./s.s.d. che abbiano optato per la Legge 398/1991? Prassi e giurisprudenza non aiutano affatto a dare una risposta univoca
Qual è il corretto principio da applicare in merito alla modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRES e IRAP per le a.s.d./s.s.d. che abbiano optato per la Legge 398/1991? Prassi e giurisprudenza non aiutano affatto a dare una risposta univoca
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026