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Home Approfondimenti BOLLO SU RICEVUTE E FATTURE PER PRESTAZIONI ESENTI
  • Approfondimenti

BOLLO SU RICEVUTE E FATTURE PER PRESTAZIONI ESENTI

Stefano ANDREANI
Dottore Commercialista in Firenze
1 Dicembre 2008
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    La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008, che si allega, definisce chiaramente gli obblighi a carico di entrambe le parti per quanto riguarda il bollo sulle fatture per prestazioni mediche, obblighi che valgono quindi per tutte le ricevute a fronte di pagamenti non soggetti ad IVA, come quelle rilasciate dalle società e associazioni sportive prestazioni rientranti nell’attività istituzionale (in ogni caso, com’è noto, se le fatture o ricevute evidenziano importi superiori a 77,47 euro). Rinviando alla seconda parte di questo intervento per l’importante distinzione fra ricevute per prestazioni e ricevute per quote associative (e solo alle prime ci stiamo riferendo ora), i principi stabiliti dalla Risoluzione sono i seguenti:

    La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008, che si allega, definisce chiaramente gli obblighi a carico di entrambe le parti per quanto riguarda il bollo sulle fatture per prestazioni mediche, obblighi che valgono quindi per tutte le ricevute a fronte di pagamenti non soggetti ad IVA, come quelle rilasciate dalle società e associazioni sportive prestazioni rientranti nell’attività istituzionale (in ogni caso, com’è noto, se le fatture o ricevute evidenziano importi superiori a 77,47 euro).
    Rinviando alla seconda parte di questo intervento per l’importante distinzione fra ricevute per prestazioni e ricevute per quote associative (e solo alle prime ci stiamo riferendo ora), i principi stabiliti dalla Risoluzione sono i seguenti:
    a) obbligato ad apporre il bollo è chi emette la ricevuta;
    b) coobligato in solido è chi la riceve;
    c) se chi la emette non vi appone il bollo, chi la riceve deve entro 15 giorni portarla all’Agenzia delle Entrare e regolarizzarla, pagando solo il bollo; la sanzione (da una a cinque volte l’importo del bollo) verrà irrogata a carico di chi la ha emessa;
    d) se chi la riceve non segue la procedura indicata al punto precedente diviene coobligato solidalmente sia per l’imposta che per la sanzione.
    La Risoluzione affronta poi nel dettaglio la questione della detrazione del 19%, in sede di dichiarazione dei redditi, per quanto riguarda appunto l’importo del bollo; ciò che viene detto per le spese mediche vale anche per le spese per la pratica sportiva dei ragazzi da 5 a 18 anni (con il noto limite dei 210 euro annui):
    I) se il bollo viene apposto da chi emette la fattura o ricevuta, resta a suo carico e quindi non può essere considerato in sede di detrazione del 19% da parte di chi la riceve;
    II) se chi emette la ricevuta non vi appone il bollo e chi la riceve segue l’iter descritto al precedente punto “c”, allora appare evidente che il bollo è stato pagato da chi ha ricevuto la fattura, diventa un costo accessorio e quindi dà diritto alla detrazione del 19%;
    III) spesso accade che chi emette la ricevuta ne addebiti il costo al cliente (cosa consentita dalla legge), indicandolo nella ricevuta stessa (prestazione 100 + bollo 1,81 = importo pagato 101,81); anche in tal caso è provato che tale bollo è stato posto a carico del cliente, che quindi può usufruire della detrazione.
    Ricordiamo poi che è evidente che se il bollo non viene apposto da chi ha emesso la ricevuta ma da colui al quale è stata consegnata (senza attuare la evidentemente macchinosa procedura di cui al precedente punto “c”), ad un eventuale controllo il documento apparirà assolutamente regolare, ma ciò solo se il bollo avrà una data precedente o contemporanea a quella della ricevuta.

    Infine, una doverosa e importante precisazione, già anticipata in apertura.
    Tutto quanto illustrato qui sopra riguarda le ricevute rilasciate per prestazioni rientranti nell’attività istituzionale, rilasciate quale documentazione dei:
    – “corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” per le “prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali“, a cui si riferisce il primo comma dell’art. 143 del D.P.R. 917/86;
    – “corrispettivi specifici” per “le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali” dell’associazione, come stabilisce il ben noto terzo comma dell’art. 148 del D.P.R. 917/86.
    Si tratta quindi dell’iscrizione al corso, dell’abbonamento che dà diritto all’utilizzo della palestra o della piscina, della partecipazione ad uno stage, ecc.
    Diverso è il caso delle ricevute rilasciate a fronte delle “somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi”, ovvero le quote di iscrizione, le quote annuali e in generale tutti pagamenti fatti a favore dell’associazione non quale corrispettivo per un servizio ricevuto o da ricevere.
    Tali quote “non concorrono a formare il reddito complessivo” dell’associazione a norma del primo comma del citato art. 148 D.P.R. 917/86, e sono esenti da bollo a norma dell’art. 7 della Tabella all. B al D.P.R. 26/10/72 n. 642.

    Documenti Allegati

    • file
      La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008
      <p>130824211016_357.pdf</p>
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      Stefano ANDREANI
      Stefano ANDREANI
      Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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