Certificato medico sportivo agonistico o non agonistico? I chiarimenti del Ministero

Avvocato in Pesaro
All’inizio della stagione sportiva è doveroso, tra gli altri adempimenti consigliati, fare un check dei propri tesserati per verificare l’adeguatezza e la validità delle certificazioni di idoneità

Alcuni atleti potrebbero, ad esempio, avere raggiunto l’età minima per lo svolgimento di attività sportiva agonistica.

La distinzione fra l’attività sportiva agonistica e non agonistica rileva, condizionandola, sulla tipologia di certificazione necessaria per lo svolgimento di ciascuna.

Come abbiamo più volte ribadito, il fatto che la differenziazione fra le due tipologie di attività si fondi su un criterio di tipo anagrafico si è rivelato foriero di dubbi e perplessità fin dall’emanazione delle relative normative.

Con provvedimento del 31 luglio 2026, a completamento di quanto emanato in data 27 novembre 2025 (v. Età minima per l’attività sportiva agonistica: cosa cambia per i giovani atleti), il Ministero è nuovamente intervenuto per cercare di fornire chiarimenti in materia di tutela sanitaria degli atleti agonisti.

Nonostante l’età minima per la pratica di tale tipologia di attività sportiva sia determinata da ciascun organismo affiliante in modo autonomo, il Ministero ha stabilito che non possa essere inferiore agli otto anni di età.

Il provvedimento ha inoltre precisato, nell’ambito di una tabella che si allega, per ciascuna disciplina sportiva, se l’età di inizio debba essere considerata età anagrafica, solare o sportiva.

Alla luce di tali chiarimenti, pertanto, è doveroso verificare la tipologia stabilita dal proprio organismo affiliante, al fine di determinare con esattezza la tipologia di certificazione da richiedere a ciascun tesserato.

Da ultimo, non certo per importanza, è necessario evidenziare un’ulteriore importante novità apportata dal recente provvedimento ministeriale.

La circostanza per cui la normativa originaria in materia di tutela sanitaria agonistica (il D.M. del 1982) fosse risalente nel tempo e contenesse un numero molto limitato di discipline sportive imponeva al medico sportivo, tenuto a rilasciare il certificato di idoneità per uno sport non contemplato nella tabella allegata al D.M., di individuare un’attività sportiva “codificata” cui assimilarlo, al fine di individuare gli accertamenti idonei da compiere.

Il legislatore ha ridotto notevolmente questa discrezionalità, provvedendo lui stesso ad ampliare l’elenco delle discipline rispetto a quelle menzionate nel D.M. del 1982, chiarendo, al contempo, se si tratti di attività a elevato o a basso impegno cardiovascolare.

Anche in questo caso, pertanto, la raccomandazione è di verificare la tabella aggiornata.

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Barbara AGOSTINIS
Avvocato esperto in diritto dello sport e dottore di ricerca in diritto civile. Svolge attività professionale anche in sede giurisdizionale nell’ambito del diritto sportivo. È stata titolare dell’insegnamento di Diritto dello Sport e di insegnamenti affini presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. È componente del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI (V sezione), è giudice del Tribunale disciplinare della I.A.A.F., nonché referente della Scuola dello Sport CONI Marche per l’area giuridica. È autrice di molteplici pubblicazioni (testi e articoli) in materia di diritto dello sport e diritto civile; relatrice a numerosi Convegni, anche di rilevanza internazionale, e corsi di perfezionamento universitari in diritto e giustizia, nonché diritto e fiscalità dello sport. Oltre a far parte del Comitato di Redazione Fiscosport, è socia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (responsabile del Coordinamento Regione Marche).