Alcuni atleti potrebbero, ad esempio, avere raggiunto l’età minima per lo svolgimento di attività sportiva agonistica.
La distinzione fra l’attività sportiva agonistica e non agonistica rileva, condizionandola, sulla tipologia di certificazione necessaria per lo svolgimento di ciascuna.
Come abbiamo più volte ribadito, il fatto che la differenziazione fra le due tipologie di attività si fondi su un criterio di tipo anagrafico si è rivelato foriero di dubbi e perplessità fin dall’emanazione delle relative normative.
Con provvedimento del 31 luglio 2026, a completamento di quanto emanato in data 27 novembre 2025 (v. Età minima per l’attività sportiva agonistica: cosa cambia per i giovani atleti), il Ministero è nuovamente intervenuto per cercare di fornire chiarimenti in materia di tutela sanitaria degli atleti agonisti.
Nonostante l’età minima per la pratica di tale tipologia di attività sportiva sia determinata da ciascun organismo affiliante in modo autonomo, il Ministero ha stabilito che non possa essere inferiore agli otto anni di età.
Il provvedimento ha inoltre precisato, nell’ambito di una tabella che si allega, per ciascuna disciplina sportiva, se l’età di inizio debba essere considerata età anagrafica, solare o sportiva.
Alla luce di tali chiarimenti, pertanto, è doveroso verificare la tipologia stabilita dal proprio organismo affiliante, al fine di determinare con esattezza la tipologia di certificazione da richiedere a ciascun tesserato.
Da ultimo, non certo per importanza, è necessario evidenziare un’ulteriore importante novità apportata dal recente provvedimento ministeriale.
La circostanza per cui la normativa originaria in materia di tutela sanitaria agonistica (il D.M. del 1982) fosse risalente nel tempo e contenesse un numero molto limitato di discipline sportive imponeva al medico sportivo, tenuto a rilasciare il certificato di idoneità per uno sport non contemplato nella tabella allegata al D.M., di individuare un’attività sportiva “codificata” cui assimilarlo, al fine di individuare gli accertamenti idonei da compiere.
Il legislatore ha ridotto notevolmente questa discrezionalità, provvedendo lui stesso ad ampliare l’elenco delle discipline rispetto a quelle menzionate nel D.M. del 1982, chiarendo, al contempo, se si tratti di attività a elevato o a basso impegno cardiovascolare.
Anche in questo caso, pertanto, la raccomandazione è di verificare la tabella aggiornata.







