In sede di conversione in legge del d.l. n. 93 del 14 agosto 2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle Province) è stato soppresso il comma 2 dell’art. 9, che aveva modificato l’art. 24-bis del D. Lgs. 231/1991.
L’art. 24-bis, si ricorda, è relativo ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.
Erano stati ricompresi tra i reati presupposto previsti dal suddetto art. 24-bis le seguenti fattispecie:
– frode informatica con sostituzione dell’identità digitale;
– indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento;
– reati (delitti) di trattamento illecito dei dati personali, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante e inosservanza dei provvedimenti del Garante.
Con la conversione in legge, è stata soppressa la disposizione che integrava le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati di cui all’art. 24-bis del D. Lgs. 231.
Ricordiamo che i "reati presupposto" sono le tipologie di reato dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente.
Trattasi della responsabilità in sede penale degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.