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Home Notizie in Pillole Obbligo di dotazione dei defibrillatori - Analisi delle specificità della normativa regionale...
  • Notizie in Pillole

Obbligo di dotazione dei defibrillatori – Analisi delle specificità della normativa regionale della Regione Toscana

Patrizia SIDERI
Dottore Commercialista in Siena
2 Dicembre 2016
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    Della ulteriore proroga della data di entrata in vigore dei defibrillatori, rinviata al 1 gennaio 2017, diamo notizia in altra sezione della presente Newsletter: in questo contributo analizziamo invece, nello specifico, la normativa regionale di settore di una delle poche regioni che hanno deliberato in merito, la Regione Toscana.

    Il prossimo 1 gennaio 2017 entrerà in vigore – a seguito di numerosi rinvii: v. da ultimo OBBLIGO DEFIBRILLATORI: ULTERIORE PROROGA – l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici, di dotarsi del defibrillatore previsto dal decreto Balduzzi (DM 24/04/2013, n. 69, pubblicato nella GU 20/07/2013, nr. 169), che prevede:

    • art. 1 “… la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.“;
    • art. 5 che titola “Linee  guida  sulla  dotazione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori   semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita 1”
    • allegato E, in cui sono riportate le linee guida (vedasi allegato).

    In sintesi, il decreto Balduzzi:

    •     introduce per le Società Sportive 2 l’obbligo di dotazione di Defibrillatori semi Automatici Esterni ( DAE ) entro 30 mesi (data poi rinviata al prossimo 30/11/2016);
    •     prevede che i DAE possono essere usati anche da “ laici” (non sanitari) ai sensi del DM 18/03/2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”;
    •     fissa che, entro i termini di dotazione, venga individuato e formato il personale per l’uso del DAE;
    •     prevede che la comunicazione dell’acquisizione del DAE venga effettuato alla Centrale Operativa 118 competente per territorio.

    In virtù della competenza regionale nelle materie attinenti alla salute, alcune regioni hanno normato ulteriormente la materia, talvolta stabilendo anche decorrenza difforme dalla legislazione nazionale. 

    In particolare, la Regione Toscana:

    – ha emanato la Legge Regionale (LR) n. 68 del 9/10/2015 3 fissando la data di decorrenza dell’obbligo al 1 luglio 2016 (sul punto si veda anche l’articolo di B. Agostinis, La legge regionale della Regione Toscana 9 ottobre 2015 n. 68 posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo del defibrillatore e non solo, in Newsletter 19/2015);

    – con il regolamento 38R del 10/6/2016 ha dato attuazione alla LR.

    Il Regolamento Regionale:

    – ha classificato gli impianti soggetti all’applicazione della disciplina, e di quelli esclusi 4: a) impianti gestiti da soggetti pubblici; b) impianti gestiti da  associazioni, enti o  società sportive, dilettantistiche o professionistiche; c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera b); gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 5 sono quelli indicati all'articolo 3, comma 2, della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all’uso personale dei proprietari e quelli  pubblici o privati ad accesso libero non vigilato.“;

    – ha stabilito quali sono gli adempimenti a carico dei gestori o degli assegnatari degli impianti per quanto riguarda la collocazione, la manutenzione del defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello stesso nell'impianto;

    – ha stabilito che gestore e assegnatario possano concordare che la presenza dell'esecutore sia garantita dal gestore con oneri a carico dei soggetti assegnatari, prevedendo che l’accordo risulti da atto scritto 6; trattasi della fattispecie molto diffusa, in cui il gestore assegni spazi a società, enti o associazioni sportive, con l'obbligo di garantire la presenza dell'esecutore BLS-D a carico di questi soggetti come previsto dall'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 -;

    – relativamente alla determinazione dei criteri di comunicazione al 118 7, ha stabilito che oltre alla comunicazione sul possesso, modello e ubicazione del defibrillatore e dell’elenco degli esecutori – a carico del gestore – sia obbligatoria anche la comunicazione dell’indirizzo dell’impianto, della collocazione all’interno dello stesso e dei recapiti telefonici del gestore;

    – relativamente alla collocazione del defibrillatore, ha specificato che il defibrillatore deve essere collocato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio- ricreativa in modo tale da poterlo raggiungere, al massimo, in tre minuti a passo veloce;

    – relativamente agli sport in movimento, sono state specificate le modalità per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento: l’art. 9 del regolamento 8 stabilisce che per gli “sport in movimento” (“le attività sportive praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti e scoperti e da spazi circoscritti all’aperto”, es. ciclismo, podismo, vela, ecc.) vi sia un obbligo sia in fase di organizzazione di eventi, che in fase di allenamenti: nel primo caso – organizzazione eventi relativi ad attività sportive – devono assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D 9;  nel secondo caso – durante gli  allenamenti da esse organizzati – qualora sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l’attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.

    Infine, si ricorda il sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione regionale:

    • chiusura dell'impianto in caso di inosservanza degli obblighi di dotazione del BLSD;
    • sanzione pecuniaria da 2.500 a 5.000 euro in caso di assenza di esecutori BLSD e/o di mancata formazione;
    • sanzione pecuniaria da 1.000 a 2.000 euro a carico dei gestori nei casi di mancata manutenzione

    —–

    1 art. 5 DM 69/2013:
    “1. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  societa'  sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
    2. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  societa'  sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.   
    3. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 si  dotano  di  defibrillatori semiautomatici nel rispetto  delle  modalita'  indicate  dalle  linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di  cui  al   presente   comma   non   si   applica   alle   societa' dilettantistiche che svolgono attivita' sportive con ridotto  impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce  in  volo),  biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport  di  tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. 
    4. Le societa' professionistiche attuano la disposizione di cui  al comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.  
    5. Le societa' dilettantistiche attuano la diposizione  di  cui  al comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.   
    6. L'onere della  dotazione  del  defibrillatore  semiautomatico  e della sua manutenzione e' a carico della societa'.  Le  societa'  che operano  in  uno  stesso  impianto  sportivo,  ivi  compresi   quelli scolastici,  possono  associarsi  ai   fini   dell'attuazione   delle indicazioni di cui  al  presente  articolo.  Le  societa'  singole  o associate  possono  demandare  l'onere  della   dotazione   e   della manutenzione   del   defibrillatore   semiautomatico    al    gestore dell'impianto  attraverso  un  accordo   che   definisca   anche   le responsabilita' in ordine all'uso e alla gestione.  
    7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo  2011  "Determinazione  dei  criteri  e  delle   modalita'   di diffusione dei defibrillatori automatici  esterni",  le  Linee  guida (Allegato E) stabiliscono le modalita' di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle societa' sportive  professionistiche  e dilettantistiche.. Il  CONI,  nell'ambito  della  propria  autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso  sportivo  defibrillato  (PSSD), della  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana,  nel  rispetto  delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.”

    2 Per “Società Sportive”, il DM intende le società dilettantistiche , ASD,SSD, COOP sportive dilettantistiche e le società professionistiche.

    3 La Regione Toscana aveva dapprima emanato la Legge Regionale n. 22 del 8 maggio 2013, con decorrenza dell’obbligo al 1 gennaio 2015, poi abrogata dalla L. 68/2015.

    4 Art. 1  Definizioni  “1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: a) complesso sportivo: un insieme di impianti in cui si svolge unicamente l’attività sportiva e motorioricreativa che non hanno in comune alcuni specifici servizi accessori, come spogliatoi, servizi igienici; b) esecutore BLS-D (basic life support defibrillation):  l’operatore, sanitario non medico o laico, abilitato all’uso del defibrillatore.”
    Art. 2  Classificazione degli impianti  1. “Gli impianti ai quali si applica la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68  (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva) si distinguono in: a) impianti gestiti da soggetti pubblici; b) impianti gestiti da  associazioni, enti o  società sportive, dilettantistiche o professionistiche; c) impianti gestiti da soggetti privati diversi da quelli di cui alla lettera b).  2. Gli impianti ai quali non si applica la l.r. 68/2015 sono quelli indicati all'articolo 3, comma 2, della citata legge, quelli privati destinati esclusivamente all’uso personale dei proprietari e quelli  pubblici o privati ad accesso libero non vigilato. “

    5 2. La presente legge non si applica: a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline: 1) bocce, escluse quelle in volo; 2) biliardo; 3) sport di tiro; 4) golf; 5) giochi da tavolo e sport assimilabili come speci?cati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 8. b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attività sportive della pesca sportiva di super?cie e della caccia sportiva; c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato; d) agli impianti di proprietà statale.

    6  Art. 6  Adempimenti relativi alla presenza degli esecutori  “1. La presenza degli esecutori BLS-D deve essere assicurata durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria, che ha inizio con l’accesso degli utenti all’interno dell’impianto sportivo e termina con la loro uscita dall’impianto stesso.  2. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 6, della l.r. 68/2015, qualora sussistano le condizioni, il gestore e gli assegnatari possono concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici a carico degli enti, società e associazioni sportive.  3. L'obbligo di cui all'articolo 4, comma 6 della l.r. 68/2015 e l’accordo di cui al comma 2 devono essere contenuti in un atto scritto, dal quale risulti in maniera inequivocabile le responsabilità in ordine all’uso del defibrillatore.”

    7 Art. 7  Adempimenti relativi alla comunicazione alla centrale 118  1. I gestori degli impianti trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente, oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, della l.r. 68/2015, le informazioni relative all’indirizzo dell’impianto, alla dislocazione del defibrillatore all’interno della struttura ed ai recapiti telefonici dei gestori cui fare riferimento in caso di attivazione in emergenza del defibrillatore.  2. Qualsiasi modifica alle informazioni di cui al comma 1 è tempestivamente comunicata alla centrale operativa 118.

    8 Art. 9  Indirizzi relativi agli sport in movimento  “1. Le società, enti ed associazioni sportive che svolgono attività nell’ambito degli sport in movimento, assoggettate all’obbligo di dotazione del defibrillatore ai sensi della normativa statale vigente, devono: a) qualora organizzino eventi relativi ad attività sportive, ai quali si applica la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n.149 (Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”), assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D; b) qualora nel corso degli  allenamenti da esse organizzati, sia prevista la presenza di un mezzo di locomozione al seguito ed il contesto in cui si svolge l’attività lo consenta, assicurare che sul mezzo sia presente il defibrillatore ed un esecutore BLS-D.”

    9 Il RG fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n.149 (Recepimento dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”)

    Allegati

    • Legge_Reg._Toscana_n._68-2015_DEFIBRILLATORI.pdf
      Legge_Reg._Toscana_n._68-2015_DEFIBRILLATORI.pdf
      Dimensione del file: 0 B Download: 1451
    • regolamento.giunta_2016_38R_v2.pdf
      regolamento.giunta_2016_38R_v2.pdf
      Dimensione del file: 0 B Download: 1391
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      Patrizia SIDERI
      Patrizia SIDERI
      Dottore commercialista e revisore legale in Siena, con specializzazione pluriennale nel settore non profit e sportivo dilettantistico, compresa la consulenza direzionale per il controllo di gestione e per il project financing delle realtà più strutturate. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. Consulente della Scuola dello Sport Toscana. Socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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