Il quesito
Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica prevede per i figli dei soci che abbiano compiuto il 21° anno di età il diritto di presentare, a pena di decadenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento di tale età, la domanda di ammissione quali soci ordinaria senza il pagamento della tassa di iscrizione. Lo stesso statuto prevede che il Consiglio Direttivo "determina l'ammontare della quota sociale di iscrizione a socio". Se il C.D., e non l'assemblea, delibera, in occasione di un importante anniversario del circolo, quindi straordinariamente e transitoriamente per soli sei mesi, la determinazione in misura ridotta della quota di iscrizione per taluni soggetti in possesso di determinati requisiti (i figli dei soci di cui prima, che non abbiano esercitato quel diritto e non abbiano superato il 40° anno di età) si rischia di far venire meno l'uniformità del rapporto associativo e, pertanto, di non poter usufruire delle agevolazioni fiscali? o il punto c, comma 8, dell'art. 148 TUIR individua esattamente i casi temuti esclusivamente nella temporaneità della partecipazione alla vita associativa e nella limitazione ai diritti amministrativi (esclusivamente di voto, approvazione e modifica statuto e regolamenti, e nomina organi)? risposta a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale Fiscosport Marche
Risposta di: Giuliano SINIBALDI

Lo statuto di una associazione sportiva dilettantistica prevede per i figli dei soci che abbiano compiuto il 21° anno di età il diritto di presentare, a pena di decadenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento di tale età, la domanda di ammissione quali soci ordinaria senza il pagamento della tassa di iscrizione. Lo stesso statuto prevede che il Consiglio Direttivo "determina l'ammontare della quota sociale di iscrizione a socio". Se il C.D., e non l'assemblea, delibera, in occasione di un importante anniversario del circolo, quindi straordinariamente e transitoriamente per soli sei mesi, la determinazione in misura ridotta della quota di iscrizione per taluni soggetti in possesso di determinati requisiti (i figli dei soci di cui prima, che non abbiano esercitato quel diritto e non abbiano superato il 40° anno di età) si rischia di far venire meno l'uniformità del rapporto associativo e, pertanto, di non poter usufruire delle agevolazioni fiscali? o il punto c, comma 8, dell'art. 148 TUIR individua esattamente i casi temuti esclusivamente nella temporaneità della partecipazione alla vita associativa e nella limitazione ai diritti amministrativi (esclusivamente di voto, approvazione e modifica statuto e regolamenti, e nomina organi)? risposta a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale Fiscosport Marche
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