Il quesito
In base alla nuova legge di stabilità se una a.s.d. o s.s.d. non lucrativa eroga un compenso sportivo diretto ex art. 67 lett. m) T.U.I.R. per una lezione di un istruttore deve provvedere all'iscrizione nel libro unico, comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino? Oppure è ancora possibile rilasciare una semplice ricevuta? E se invece l'attività dell'istruttore è continuativa, possiamo ritenere che rientri come co.co.co?
Risposta di: Stefano ANDREANI

In base alla nuova legge di stabilità se una a.s.d. o s.s.d. non lucrativa eroga un compenso sportivo diretto ex art. 67 lett. m) T.U.I.R. per una lezione di un istruttore deve provvedere all'iscrizione nel libro unico, comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino? Oppure è ancora possibile rilasciare una semplice ricevuta? E se invece l'attività dell'istruttore è continuativa, possiamo ritenere che rientri come co.co.co?
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