Il quesito
La legge finanziaria 2017 ha stabilito che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo del volume d'affari per poter usufruire della legge n. 398/91 è elevato da € 250.000 a € 400.000 e che tale ultimo importo non venga superato nel periodo precedente. Si chiede al riguardo quale concreto riferimento debbano tenere in considerazione sia le associazioni con bilancio chiuso al 31/12/2016 e sia quelle che, con esercizio a cavallo, chiuderanno il bilancio al 30/06/2017. Più precisamente se tale limite di €. 400.000 possa riferirsi anche al volume d'affari conseguito al 31/12/2016 per l'esercizio 2017 e al volume d'affari al 30/06/2016 per la stagione sportiva 01/07/2016-30/06/2017
Risposta di: Stefano ANDREANI

La legge finanziaria 2017 ha stabilito che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, l'importo del volume d'affari per poter usufruire della legge n. 398/91 è elevato da € 250.000 a € 400.000 e che tale ultimo importo non venga superato nel periodo precedente. Si chiede al riguardo quale concreto riferimento debbano tenere in considerazione sia le associazioni con bilancio chiuso al 31/12/2016 e sia quelle che, con esercizio a cavallo, chiuderanno il bilancio al 30/06/2017. Più precisamente se tale limite di €. 400.000 possa riferirsi anche al volume d'affari conseguito al 31/12/2016 per l'esercizio 2017 e al volume d'affari al 30/06/2016 per la stagione sportiva 01/07/2016-30/06/2017
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