Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

In effetti nell’art. 148, comma 8 T.U.I.R. si definiscono gli elementi di governance necessari affinché gli statuti degli enti senza finalità di lucro siano considerati di “tipo associativo” e quindi ammessi ai regimi fiscali premiali.
La lettera c) di tale comma, a proposito della partecipazione alla vita associativa, afferma che lo statuto deve prevedere per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Questa formulazione induce a pensare che, per esclusione, gli associati o partecipanti minori di età non possano esprimere il diritto di voto.Ma potrebbe essere anche intesa come “condizione minima” e cioè che almeno gli associati maggiorenni debbano avere il diritto di voto ecc.
Tuttavia la Cassazione con ordinanza n. 23228/2017 (Civile Ord., sez. 6 – pubblicata il 04/10/2017) ha ribaltato questo concetto, affermando che non è giuridicamente corretto escludere i minori dall’esercizio del voto, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori o dal responsabile genitoriale.
Il tema è stato quindi ripreso dal MLPS che, con la nota n. 1309 del 06/02/2019, ha fatto proprio l’orientamento espresso dalla Cassazione, confermando che i minori esprimono il proprio voto mediante la partecipazione all’assemblea di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Diverso è il caso della partecipazione all’elettorato passivo, posto che il minore è in ogni caso considerato legalmente incapace.
Ci si riferisce all’organo amministrativo: il minore, essendo legalmente incapace, per effetto dell’art. 2382 cod.civ., se eletto decadrebbe immediatamente dalla carica.
Sebbene nelle norme relative alla riforma dello sport non siano stati espressi uguali principi, si ritiene che siano comunque principi di ordine generale e che come tali siano applicabili anche all’ambito sportivo.