Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La procedura di ammissione a socio è regolata dall’ente sportivo in virtù della propria autonomia normativa.
Anche il CTS (art. 23) disciplina l’iter da seguire per la corretta ammissione a socio in via residuale, ovvero salvo che “l’atto costituto o lo statuto non dispongano diversamente”.
In assenza di una espressa previsione statutaria o regolamentare, “l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati”. Sempre se “l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati”.
Infine, qualora “l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione”.
La circostanza per cui, giova ribadirlo, la procedura da seguire è contenuta nel proprio statuto, impone una lettura accurata e un rispetto rigoroso della stessa nel caso in cui il soggetto sia interessato a diventare socio. Viceversa, laddove lo sportivo intenda frequentare l’associazione esclusivamente ai fini della pratica sportiva, non è obbligato ad associarsi, come correttamente disposto nello statuto del sodalizio del gentile lettore.
Lo status di socio e tesserato, infatti, devono essere tenuti necessariamente distinti, posto che non sono sovrapponibili.
Il tesseramento, di durata annuale, è un atto teso a consentire l’ingresso nell’ordinamento sportivo, al perfezionarsi del quale si consegue lo status di tesserato, ovvero un insieme di diritti e doveri, su cui non è possibile dilungarsi in questa sede.
La qualifica di associato, che si ottiene attraverso un atto diverso e distinto, ovvero attraverso la domanda di ammissione a socio, consente solo a chi è interessato alla vita associativa e alle finalità del sodalizio sportivo di entrare a farne parte.
Nonostante si tratti di atti distinti, con caratteristiche e finalità diverse (sul punto, si rinvia a Chiarimenti circa la possibilità di essere soci o solamente tesserati in una a.s.d.), è possibile che il tesserato sia anche socio. Alcune federazioni impongono invero che il socio sia necessariamente tesserato, non il contrario, posto che possono disciplinare in modo autoritario solo il rapporto sportivo, non quello associativo, rimesso all’autonomia privata.
In definitiva, considerata la distinzione fra soci e tesserati, è necessario tenere distinte le due figure, provvedendo a valutare e verbalizzare le domande di ammissione a socio secondo le modalità statutarie, nonché a iscrivere i soci a libro soci (ricordandosi che il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo recesso o dimissioni e, pertanto, non deve essere rinnovato annualmente).
Anche la figura del tesserato dovrebbe essere regolata nell’ambito dello statuto; qualora così non fosse, l’associazione sportiva dovrebbe decidere una linea da seguire.
In ogni caso, è opportuno provvedere a redigere una lista con i nomi dei tesserati (da rinnovare annualmente) e – accanto – la data di validità della tessera. Quest’ultimo aspetto non può essere sottovalutato, considerate le conseguenze derivanti in termini di tutela assicurativa e sanitaria.
È oltremodo importante verificare, tra l’altro, che la validità della certificazione sanitaria copra l’intero periodo di validità del tesseramento; in caso contrario, è necessario rinnovarla in tempo utile.
L’indicazione fornita dal lettore secondo cui l’a.s.d. configura una APS rende opportuna una considerazione finale.
L’art. 36 del CTS consente a tali enti di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro (autonomo o di altra natura) purché il numero di lavoratori impiegati nell’attività non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati. Laddove, pertanto si tratti di un sodalizio (ASD APS) composto da un numero esiguo di associati (a fronte di molti tesserati) potrebbe disporre di pochi collaboratori, salva l’ipotesi in cui i volontari siano molto numerosi.