Il quesito
Risposta di: Franca FABIETTI
Con il D.lgs. 120/2023 (c.d. correttivo bis) gli enti sportivi dilettantistici iscritti al RAS non sono più tenuti alla trasmissione del modello EAS.
Con il D.lgs. 36/2021 è stato inserito il comma 6bis nell’art. 36 del D.lgs. 39/2021:
“Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 30”.
Non sono intervenuti provvedimenti di prassi che abbiano evidenziato da quando si applica la disposizione che elimina l’obbligo di trasmissione del Modello EAS e se si possa applicare il principio del “favor rei” (principio in base al quale nessuno può essere assoggettato a una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile).
Tuttavia, la norma è entrata in vigore il 05/09/2023, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la vostra associazione è stata costituita il 23/10/2023, dopo l’abrogazione del modello EAS. Non siete quindi tenuti alla presentazione.
Sull’applicazione della 398 si veda la recente risposta a un quesito di S. Andreani, Mancata opzione al “regime 398”