Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
IVA
La fattispecie, seppur con l’essenziale coinvolgimento di realtà appartenenti al mondo professionistico, era prevista dal comma 4 dell’articolo 15 della L. 91/1981: “Le somme incassate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art 6 sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto…” ed è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella CM 37/E/2013.
Al contrario, passaggio di un tesserato tra sodalizi sportivi dilettantistici, ove la somma fosse stata quantificata dalla Federazione di appartenenza, o riconducibile a un mero contributo, vale a dire un premio per l’attività di formazione da riconoscere alla parte cedente, si trattava di un’attività istituzionale, cd. “decommercializzata”, ex art. 4, comma 4, del d.p.r. 633/72.
Il legislatore, dal 1° luglio 2023, con la riforma dello sport ha integralmente abrogato la l. 91/1981 e ha ampliato a 360° il coinvolgimento del mondo dilettantistico.
Infatti, ai sensi del comma 2, articolo 1, D.lgs. 36/2021, in caso di primo contratto di lavoro sportivo, tutti i sodalizi sportivi, al di là del settore di appartenenza, professionistico o dilettantistico, seppur con differenti modalità di determinazione, hanno diritto a ricevere un premio di formazione tecnica per il percorso intrapreso nel corso degli anni dai propri tesserati.
E ancora, visto il primo periodo dell’articolo 36, comma 4, D.lgs. 36/2021, “Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ora dunque le indennità/premi di formazione incassate/i dai sodalizi sportivi dilettantistici godono sempre del titolo di esenzione, fattispecie che, se ripetuta e non occasionale, obbliga un sodalizio con solo codice fiscale ad aprire partita IVA.
A tal proposito si sottolinea che le a.s.d./s.s.d. soggetti passivi d’imposta, se tenute alla presentazione del modello IVA, pur non trovando le suddette operazioni una specifica collocazione all’interno dell’art. 10 del d.p.r. 633/72, dovranno indicare i relativi importi al quadro VE della dichiarazione.
Per quanto al quesito si evidenzia infine che l’obbligo di fatturazione si palesa al momento di ogni pagamento delle rate pattuite (salva la possibilità di emettere la fattura antecedentemente, e quindi anche in unica soluzione per l’importo complessivo).
II.DD.
Il secondo periodo dell’articolo 36, comma 4, D.lgs. 36/2021 recita: “Tale premio, qualora sia percepito da società’ e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti”.
Inoltre le indennità di preparazione non partecipano al calcolo del plafond di € 400.000, né alla formazione della base imponibile IRAP.
Considerato il pagamento dilazionato a cui fa cenno il lettore, l’a.s.d., che si avvale del regime di favore ex l. 398/91, al fine di predisporre il proprio bilancio, potrà considerare l’effettivo introito dei vari anni (principio di cassa), o determinare il risultato d’esercizio per competenza, a seconda di come intende impostare il suo rendiconto.
In sintesi, dal 01.07.2023:
ASD/SSD in regime L. 398/91
IVA | Operazione esente ex art. 36, c. 4, D.lgs. 36/2021 |
IRES | Operazione non imponibile |
IRAP | Operazione non imponibile |
ASD/SSD non in regime L. 398/91
IVA | Operazione esente ex art. 36, c. 4, D.lgs. 36/2021 |
IRES | Operazione imponibile |
IRAP | Operazione imponibile |