Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Ci spiace essere in ritardo rispetto al Natale, ma l'argomento è di interesse generale e ci pare quindi opportuno trattarlo comunque.
Trattandosi di donazioni e quindi non di attività commerciale, la documentazione può essere rilasciata in qualsiasi forma (ovviamente, non fattura!), purchè sia chiaramente scritto che si tratta, appunto, di una donazione.
Approfittiamo per ricordare sinteticamente le regole perchè i donanti possano usufruire delle agevolazioni.
Sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche è detraibile il 19% dell'importo donato, a condizione che il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale o altri strumenti di pagamento tracciabili (quindi, non in contanti). Documentazione indispensabile è quindi la copia del bonifico o del versamento in c/c postale o l’estratto conto della carta di credito, nei quali deve essere chiaramente indicata la causale. Per completezza è opportuno che l'asd rilasci una ricevuta sulla quale, secondo l'Agenzia, in caso di pagamento con assegno ne dovrebbe essere indicato il numero (non lo richiede alcuna norma, ma diciamo che è un "gesto di cortesia" verso il donante).
L'unica differenza è che per le persone fisiche esiste il tetto di spesa di 1.500 euro, mentre per i soggetti IRES tale limite non esiste.
Passando alla seconda domanda, se quanto percepito dal Comune è considerato corrispettivo e quindi assoggettato a IVA, come pare di desumere dal quesito, certamente concorre a formare il plafond della Legge 398/91, passato ora da 250.000 a 400.000 euro annui.