Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

La chiara risposta è contenuta nella Circolare 27/3/2015 n. 14, che al punto 10 recita:
“10. SOGGETTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE
….
In considerazione di quanto sopra, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633 del 1972).
L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ai soggetti esonerati dai predetti adempimenti contabile si porrebbe, infatti, in contrasto con la ratio agevolativa e con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali.
A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dall'applicazione del meccanismo del reverse charge rientrano:
….
enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
Sarà quindi sufficiente che il soggetto in “regime 398”, sia esso una a.s.d. o una S.s.d.r.l., dichiari tale suo status al prestatore del servizio, che emetterà una fattura con normale addebito dell’IVA.
Nel caso di a.s.d. senza partita IVA la questione si risolve ancora più a monte, atteso che il regime del “reverse charge” di cui all’art. 17 del D.P.R. 633/72 si applica solo se il cessionario o committente è soggetto IVA.