Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La collaborazione del dipendente pubblico in ambito sportivo è disciplinata dall'art. 90, c. 23, l. 289/02, cui, pertanto, è necessario riferirsi.
Ai sensi di tale disposizione "I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
E' oltremodo evidente che la collaborazione, per essere legittima, deve essere resa fuori dall'orario di lavoro (fatti salvi gli obblighi di servizio) e a titolo gratuito.
Soprattutto quest'ultima condizione (la gratuità della prestazione) esclude qualsiasi configurazione lavoristica, consentendo l'erogazione di compensi sportivi, che, per espressa disposizione normativa, sono ritenuti "redditi diversi".
E' proprio la legge, del resto, ad ammettere esclusivamente quest'ultima forma di "retribuzione", richiamando l'art. 81, ora 67, 1° comma lett. m, TUIR, secondo cui:
Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il richiamo all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, effettuato dalla citata disposizione, comporta che la possibilità di corrispondere queste somme debba essere verificata alla luce della delibera CONI (più volte oggetto di commento in precedenti contributi pubblicati su questa rivista, a cui pertanto si rinvia) e dell'elenco delle discipline sportive in essa contenuto; qualora si tratti di collaborazione relativa ad un'attività non compresa nell'elenco (e pertanto non sportiva) non può essere erogato alcun emolumento al collaboratore, il quale, non essendo legittimato a percepire compensi sportivi, è tenuto a prestare la propria opera gratuitamente, dopo avere effettuato adeguata comunicazione all'amministrazione di appartenenza.