Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, in base al comma 3 dell’art. 148, usufruiscono di un regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici,
“nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali …”.
La norma va letta in combinato con l’art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972, che dispone
“si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.”
In sostanza si prevede la non imponibilità ai fini dell’imposta sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:
a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli “iscritti, associati o partecipanti” ovvero “di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”;
c) le stesse attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”.
In conclusione, nel caso di associazioni che sono affiliate alla stessa Federazione o Ente di promozione sportiva, l’iscrizione ai Tornei è detassata, quindi non vi è alcun obbligo di emissione di ricevute (comunque consigliato emetterle, per una più corretta tenuta delle entrate) nè tantomeno di fatture; per le Associazioni affiliate presso altri Enti, pur configurandosi attività istituzionale, l’iscrizione versata per il torneo ha natura commerciale e andrà assoggettata a imposte dirette ed indirette, con conseguente emissione di fattura, se l'Associazione non ha optato per il regime agevolativo L. 398/91, mentre se si ha optato per quest'ultima, per le quote incassate per iscrizione ai vari tornei organizzati vi è solo l'obbligo dell'annotazione nel registro semplificato di cui al D.M. 11/02/1997.