Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Prima di affrontare l'interrogativo posto alla nostra attenzione, premettiamo che sarebbe necessario approfondire meglio la natura del corrispettivo corrisposto alla società che offre la disponibilità degli istruttori, al fine di evitare che allo stesso sia attribuita la qualifica tributaria di corrispettivo "non commerciale" in assenza dei presupposti di legge: in mancanza di ulteriori dati ci limitiamo a prendere atto di quanto affermato dal nostro gentile lettore e comunque non oggetto specifico del quesito.
Si tratta infatti di un tema molto delicato e spesso oggetto di "contenzioso" per cui è doveroso precisare che, al fine di qualificare il corrispettivo in esame come "non commerciale" sarebbe innanzitutto necessario verificare che le attività siano conformi agli scopi istituzionali. In questo senso, se si tratta di collaborazione nello svolgimento dell'attività sportiva, il corrispettivo può essere senz'altro "de-commercializzato", mentre se si tratta di mera messa a disposione degli spazi all'interno della medesima sede esiste il rischio che il corrispettivo possa essere considerato di natura commerciale (locazione) in sede di verifica. Occorre pertanto quantomeno verificare che negli statuti adottati da entrambi i soggetti sia prevista, tra gli scopi istituzionali, la gestione di palestre o impianti sportivi finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva. Inoltre sarebbe necessario verificare l'affiliazione al medesimo Ente di Promozione sportiva (come affermato dall'utente), la conformità degli statuti di entrambi i sodalizi sportivi alle clausole previste dall'art. 148, c. 8, T.U.I.R. e l'avvenuta trasmissione del modello EAS.
Ciò premesso, la convenzione tra le due società dovrebbe essere stata stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata e come tale non è soggetta all'obbligo della registrazione.
La registrazione tuttavia attribuisce data certa alla formazione degli accordi in essa contenuti e sarebbe pertanto consigliabile, ai fini della opponibilità tra le parti e nei confronti dei terzi.
A partire dal 01.01.2014 l'imposta di registro, dovuta in misura fissa per tale tipologia di atti, ammonta a euro 200,00.
All'imposta di registro occorre aggiungere il costo delle marche da bollo da apporre sulle copie della scrittura da sottoporre a registrazione.