Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Considerata "l'anzianità" dello statuto, è auspicabile che il lettore provveda con massima urgenza alla redazione di un nuovo atto interno, rispondente ai requisiti di cui all'art. 90 legge 289/02 e alle norme del codice civile relative alle associazioni provviste di personalità giuridica o sprovviste, in dipendenza della natura dell'asd cui è associato il lettore.
La mancata rispondenza alle prescrizioni normative citate può, infatti, comportare spiacevoli conseguenze nella malaugurata ipotesi di controlli fiscali.
Lo statuto è un atto fondamentale per l'ente sportivo dilettantistico che deve essere redatto tenendo conto non solo delle norme obbligatorie ex lege (un esempio è proprio l'art. 90 l. 289/02), bensì anche delle reali esigenze del sodalizio. Il contenuto dello statuto, se, da un lato, deve conformarsi alle prescrizioni normative, dall'altro, deve essere funzionale al regolare svolgimento della vita associativa dell'ente. Le modalità di convocazione dell'assemblea oltre a dovere essere necessariamente contemplate nello statuto, in virtù del principio di necessaria democraticità dell'ente sportivo dilettantistico, devono rispondere alle esigenze dell'associazione. E' oltremodo evidente che, considerato l'elevato numero di soci da convocare, dovrà essere scelta una modalità "economica", ma certa. Qualora si opti per l'affissione della convocazione in bacheca, è necessario farsi comunque firmare dai soci la "presa visione" della convocazione da tenere agli atti per potere dimostrare (anche a distanza di tempo) l'avvenuta convocazione.
Sembra invero doveroso suggerire l'opportunità di prevedere anche altre modalità, alternative, di convocazione dell'assemblea (tali da garantire la dimostrazione del rispetto di un simile obbligo anche a distanza di anni) funzionali proprio a garantire la massima diffusione della convocazione, in linea con l'esigenza di assicurare il rispetto di democraticità dell'ente.
Sulla base di quanto esposto, nonostante lo statuto in vigore (di cui si auspica l'aggiornamento il prima possibile) contempli esclusivamente la convocazione mediante affissione in bacheca, si suggerisce di fare firmare ai soci la presa visione della convocazione medesima e di utilizzare un ulteriore strumento di comunicazione (si pensi all'invio a mezzo mail dell'avviso di convocazione, alla pubblicazione di tale documento sul sito dell'associazione o sulla pagina facebook, nonché ad altre modalità idonee al raggiungimento della massima pubblicità).
Preme, infine, sottolineare il necessario rispetto delle prescrizioni contenute nello Statuto non solo limitatamente alle modalità di convocazione dell'assemblea, bensì con riguardo a tutti gli aspetti ivi contemplati. Le previsioni statutarie (sia quelle obbligatorie ex lege sia quelle espressione di autonomia negoziale) devono, infatti, trovare concreta attuazione nel corso della vita associativa.
E' opportuno ricordare al lettore la necessità di registrare il nuovo statuto (redatto quanto prima) all'Agenzia delle Entrate, comunicare eventuali variazioni di dati entro 30 giorni al medesimo ente e, infine, comunicare il documento alla Federazione di appartenenza.