Il quesito
Risposta di: Pietro CANTA

La norma di riferimento è il comma 18 bis dell'art. 90 della legge n. 289/2002 che recita:
18 bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Nel precisare che per questa disposizione non vi è espresso obbligo di inserimento nello statuto (come invece previsto per le clausole di cui al comma 18 dell'art. 90 della stessa legge), il problema che si pone è come interpretare le parole "medesima carica" che alcune federazioni hanno interpretato estensivamente (una persona può essere presidente in una associazione ed essere consigliere in altra) altre invece rigidamente (far parte di un consiglio direttivo di una esclude la possibilità di far parte di un consiglio direttivo di altra).
Premesso che il problema si pone solo nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, come dice chiaramente la norma, si ritiene di dover applicare ques'ultima in forma rigida, salvo che la federazione si sia espressa diversamente.
Questo in quanto, ad avviso di chi scrive, la medesima carica, almeno per le associazioni non riconosciute, deve intendersi quale "facente parte del medesimo organismo", dal momento che vi è responsabilità solidale e illimitata di chi agisce in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).
Tutto ciò fermo restando che non sono stabilite – o meglio, non siamo a conoscenza di – sanzioni in merito, dal momento che non sono a rischio le agevolazioni fiscali; in pratica si potranno avere ripercussioni solo a livello federale, a cui si rimanda per eventuali regolamenti e/o disposizioni attuative.