Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

L’art. 6 della Tabella (allegato B) al D.P.R. n. 633/1972, impone l’alternatività tra imposta sul valore aggiunto e imposta di bollo, in altre parole, se un documento è soggetto a IVA, non lo è a imposta di bollo.
La concessione dell’utilizzo di impianti sportivi verso altre associazioni è in linea generale attività commerciale, ma va considerata una importante agevolazione: l’articolo 148, d.p.r. n. 917 del 1986, al terzo comma, in connubio con l’art. 4, d.p.r. n.633 del 1972, al quarto comma, indicano che tale attività non è commerciale quando effettuata in conformità alle finalità istituzionali, se resa nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.
Nella ricevuta emessa in favore dell’associazione, se considerata non commerciale e quindi fuori campo IVA, va applicata la marca da bollo da euro 2,00, se la stessa ricevuta ha un importo superiore a euro 77,47.
Il soggetto che emette il documento ha l’obbligo di apporre la marca da bollo, il soggetto che riceve un documento senza il regolare assolvimento dell’imposta di bollo, che voglia regolarizzare tale omissione, deve presentarlo all’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dalla data del suo ricevimento, pagando il relativo tributo.
In caso di controllo, l’omessa applicazione della marca da bollo è passibile di sanzione che va da una a cinque volte l’importo dovuto, oltre il pagamento della marca da bollo omessa, con possibilità (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-quater) di pagare sanzione ridotta (1/5 dell’irrogato, che su Euro 2,00 danno sanzione di Euro 0,40), dopo il p.v.c. e prima dell'accertamento.
La sanzione viene applicata anche quando la marca da bollo viene apposta al documento in modo irregolare, per esempio con data successiva alla data di emissione dello stesso.