Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Con riferimento agli enti associativi, il Codice Civile non dispone nulla in specifico circa le modalità di "ammissione a socio". Viene infatti concessa dalla legge ampia autonomia nella individuazione delle regole da inserire nello Statuto al fine di disciplinare la fattispecie in esame.
Le associazioni sportive dilettantistiche, in qualità di enti non commerciali di tipo associativo, che intendono usufruire di talune agevolazioni fiscali disposte a loro favore dall'ordinamento tributario vigente, devono tuttavia prestare particolare attenzione alle regole in questione.
Una delle condizioni a cui è subordinato l'accesso ai benefici fiscali di cui sopra consiste nel rispetto della "effettività" del rapporto associativo e della "democratica partecipazione" alla vita associativa.
Come espressamente richiesto dall'art. 148, co. 8, TUIR e dall'art. 90, co. 18, L. 289/2002, tra le altre condizioni, la presenza di clausole statutarie ispirate ai principi enunciati ed il relativo rispetto nella pratica operativa quotidiana, consentono di godere della "decommercializzazione specifica" ex art. 148, co. 3, TUIR e art. 4, co. 4, dpr 633/1972, e di ottenere il "riconoscimento sportivo" da parte del CONI.
Occorre quindi evitare che l'accesso al centro sportivo e la partecipazione alle attività sportive sia consentito "indiscriminatamente" al pubblico, senza la previsione e l'osservanza di regole formali, e che i frequentanti siano qualificabili, di fatto, come "clienti" piuttosto che come "associati" o "tesserati",
Per semplicità di trattazione, consideriamo esclusivamente il caso in cui la figura dell'associato e del tesserato coincidano (in realtà ci potrebbero essere "associati non tesserati" o "tesserati non associati"), che non ci siano "minori" di età e che l'organo deputato alle deliberazioni in materia sia il Consiglio Direttivo.
Chi intende assumere lo status di associato e di tesserato, per poter accedere al centro sportivo e partecipare alle attività sportive, dovrebbe presentare apposita "domanda" scritta di ammissione/tesseramento al Consiglio Direttivo, dichiarando contestualmente di aver preso visione e di accettare le regole statutarie, i regolamenti interni e quelli dell'organismo di affiliazione, prestando il consenso al trattamento dei dati sensibili e versando (a titolo cauzionale) la quota associativa annuale deliberata per l'anno sociale in corso.
L'eventuale ammissione/tesseramento dovrebbe essere quindi oggetto di apposita "delibera" del Consiglio Direttivo, da redigere in forma scritta, iscrivere nel "libro delle adunanze e dei verbali" dell'organo in questione, e comunicare all'organo di affiliazione (per l'aggiornamento dei dati ai fini del tesseramento sportivo) oltre che al diretto interessato,
L'iter si dovrebbe concludere e perfezionare attraverso l'annotazione delle generalità del nuovo associato e della data di ammissione (quella della delibera del Consiglio Direttivo) nel "libro degli associati", oltre che ai riferimenti del tesseramento ottenuto (per esempio il numero identificativo della tessera, se prevista).
Solo a partire da questo momento il soggetto potrebbe essere correttamente qualificato come "associato" (status dalla durata illimitata, salvo il caso di recesso o esclusione), quindi partecipare alle assemblee degli associati e candidarsi alla carica di consigliere del Consiglio Direttivo, e "tesserato" ai fini della partecipazione alle attività sportive.
Tutte le somme eventualmente versate prima che tale iter si sia consluso nel modo sopra descritto, siano esse quote associative o corrispettivi specifici per la frequenza periodica alle attività sportive, non potranno godere dei benefici fiscali previsti.
In conclusione, è consigliabile evitare la prassi frequente di iscrivere immediatamente a libro soci chi si presenta al centro sportivo e chiede di poterlo frequentare, oltre che di rilasciare contestualmente la tessera, precedentemente acquisita "in bianco" dall'organismo di affiliazione.