Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Relativamente al trattamento fiscale dei rimborsi spese erogati da sodalizi sportivi dilettantistici nei confronti di sportivi o collaboratori amministrativo-gestionali, occorre distinguere i rimborsi spese forfetari da quelli analitici, tra questi ultimi comprese le indennità chilometriche.
I rimborsi spese forfetari sono quelli non documentati e vengono trattati al pari dei premi, dei compensi e delle altre somme di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), T.U.I.R. e quindi imponibili ai fini Irpef se viene superata la soglia pari a euro 7.500 (secondo quanto disposto dall'art. 69, co. 2, T.U.I.R. e dall'art. 25, co. 1, L. n. 133/1999). In altri termini, tali somme concorrono alla determinazione della franchigia pari a euro 7.500.
Diversamente i rimborsi analitici, documentati o c.d. "a pie' di lista" non devono essere computati nel calcolo della somma esente pari a euro 7.500, se le spese rimborsate sono relative a viaggio, vitto, alloggio e trasporto e connesse ad attività sportive effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percettore. Tra le spese di viaggio sono comprese le indennità chilometriche, nel caso di utilizzo del proprio mezzo, da quantificare in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto delle tabelle ACI appositamente elaborate (Risoluzione Agenzia Entrate 38/E del 11.4.2014).
Di conseguenza se al "meccanico" sono corrisposti compensi pari a euro 7.500 e in aggiunta anche rimborsi forfetari, su tali rimborsi occorre applicare la tassazione ai fini Irpef secondo le modalità previste dalla normativa sopra citata. I rimborsi documentati, come quelli delle indennità chilometriche, non vengono invece tassati se sono rispettate le condizioni prima descritte.
Si consiglia quindi di valutare attentamente la natura delle spese oggetto del rimborso e la relativa documentazione di supporto.
Ad esempio, nel caso di specie delle indennità chilometriche, è bene prevedere tale rimborso in sede di formale conferimento scritto di incarico, previa apposita delibera autorizzatoria dell'organo direttivo, cercando in ogni caso di garantire una certa "coerenza" tra l'importo erogato a titolo di compenso e quello a titolo di rimborso, al fine di evitare l'insorgere di presunzioni contrarie in caso di verifica.
Si consiglia altresì e in ogni caso di procedere a una accurata analisi di ciascuna posizione lavorativa e delle caratteristiche del sodalizio sportivo, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dalla normativa vigente in materia, per poter godere del trattamento fiscale (e previdenziale) di favore riservato ai compensi sportivi e per co.co.co. amministrativo-gestionali in ambito dilettantistico.