Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
“Secondo diverse circolari (anche secondo vostri vecchi quesiti) per le associazioni sportive dilettantistiche che sono considerate anche associazioni di promozione sociale, tramite l’affiliazione a un Ente di Promozione Sportiva o ad una delle Federazioni Sportive Nazionali che hanno ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera e) della Legge n. 287 del 25/08/1991: “non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché le predette attività siano diretta attuazione degli scopi istituzionali …”.
Ma il bar all’interno di un circolo che promuove la musica, oppure all’interno di una associazione di danza può essere considerato “in diretta attuazione degli scopi istituzionali”? di conseguenza per una ASD affiliata a ente di promozione sociale non è necessario aprire partita IVA per somministrare alimenti e bevande ai propri soci
Durante i controlli la maggioranza dei funzionari ha obiettato che l’attività di bar in associazioni sportive che praticano danza o in circoli culturali che propongono musica dal vivo non è da considerarsi “attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali” e pertanto richiedono apertura partita IVA e possibilità di tassazione agevolata con opzione legge 398.
Nel caso quindi di bar aperti anche a non soci di associazioni sportive che hanno partita IVA e hanno fatto opzione per L.398 come vengono considerati tali corrispettivi?
Leggendo la circolare dell’Agenzia n. 18/e del 01/08/2018 ci pare di capire che l’applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è limitato alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro”.
Quindi se il bar all’interno di una associazione che fa danza non fosse considerato “attività strettamente connessa a quella istituzionale” andrebbe tassato in maniera ordinaria pur avendo fatto opzione per legge 398?
Inoltre, sempre confrontandoci con i funzionari di Agenzia Entrate, abbiamo inteso che è consigliabile ma non obbligatorio certificare gli incassi bar tramite ricevute fiscali o scontrini fiscali anche se da normativa L. 398 tali enti sarebbero esonerati dalla certificazione.
Quindi si tratterebbe solamente di dotarsi di registratore di cassa per emissione scontrini solo per formalità, non prevedendo l’obbligo di trasmissione telematica degli stessi (a partire dal 01/01/2020)
In Liguria stanno intensificando i controlli e al momento sarebbe importante avere informazioni concrete supportate anche da riferimenti normativi per poter affrontare queste situazioni.”
In linea teorica la somministrazione di alimenti e bevande da parte di a.s.d. (tra gli enti non commerciali di tipo associativo) è considerata attività commerciale tout court, ai sensi dell’art. 148, co. 4, T.U.I.R. (ai fini delle imposte sul reddito) e dell’art. 4, co. 5, DPR 633/1972 (ai fini IVA).
Fanno tuttavia eccezione a tale regola generale, ai sensi dell’art. 148, co. 5, T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 6, d.p.r. 633/1972, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate:
- da associazioni di promozione sociale (aps) ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, co. 6, lett. e), L. 287/1991;
- presso le sedi in cui viene svolta attività istituzionale;
- da bar ed esercizi similari, qualora tali attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuati nei confronti di soggetti qualificati.
Somministrazione, vendita e ristorazione
Occorre prestare attenzione alla previsione normativa che si riferisce espressamente alle attività di “somministrazione” e non a quelle di “vendita” e tantomeno a quelle di “ristorazione”, intendendosi con ciò che l’attività deve consistere nella fornitura e nel servizio di prodotti (alimenti e bevande) sostanzialmente confezionati, pronti, che necessitano di una minima preparazione (ad esempio il caffè, il gelato, il panino, la bibita, ecc.) e che sono destinati a essere consumati in loco.
Nella “vendita” non esiste il servizio mentre la “ristorazione” presuppone una trasformazione (delle materie prime) e un servizio (al tavolo) più articolati e specifici.
Tali ultime due attività, se consentite dal punto di vista amministrativo, attraverso apposita licenza, sono sempre considerate, a livello fiscale, attività “commerciale”.
Associazioni di Promozione Sociale
L’attività di somministrazione deve essere svolte da aps ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3, co. 6, lett. e), L. 287/1991, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e per la cui individuazione si può fare riferimento all’elenco qui allegato.
Ne consegue che l’agevolazione fiscale in questione non spetta alle aps in quanto tali (anche se iscritte negli appositi registri), e quindi alle asd che assumano anche la qualifica di aps, ma è necessario che tali associazioni siano riconosciute, come sopra specificato, o siano affiliate ad associazioni riconosciute.
A ciò si aggiunge la necessaria acquisizione di specifica licenza amministrativa, rilasciata dal Comune competente territorialmente, per l’esercizio dell’attività in oggetto, nei confronti di soggetti qualificati (soci/associati o tesserati), ai sensi del d.p.r. 235/2001 e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali e di idoneità sanitaria dei locali.
Attività conformi a quelle istituzionali
Per “attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali” si dovrebbero intendere le attività che consentono di soddisfare al meglio le esigenze dei partecipanti alle iniziative promosse dall’aps (come ad esempio quelle in ambito culturale di una aps che si configura, appunto, come “circolo culturale”) e quindi agevolarne la pratica rendendola più confortevole.
Nel caso di asd che assumesse anche lo status di aps, tale connessione non andrebbe invece verificata rispetto alle attività sportive.
Ovviamente il bar (o esercizio similare) dovrebbe essere gestito all’interno degli spazi adibiti alle attività statutarie o nelle loro immediate vicinanze, non in maniera del tutto autonoma (orari di apertura coincidenti con quelli dell’ente), attraverso modalità e criteri non di tipo “imprenditoriale” e tali da non distorcere la libera concorrenza di mercato (no insegne esterne visibili, no accesso dalla pubblica via, no pubblicità e simili) – cfr. Circolare 18/E/2018 Agenzia delle Entrate.
Soggetti qualificati e non
Qualora l’aps (o la asd che assumesse anche la qualifica di aps) svolgesse l’attività in questione anche nei confronti di soggetti non qualificati (non soci/associati, non tesserati), in forma non occasionale, sarebbe necessario dotarsi di partita IVA ed eventualmente optare, al ricorrere dei requisiti disposti, per il regime di favore ex L. 398/1991.
Per quanto concerne gli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi (anche attraverso le nuove modalità telematiche in vigore), il combinato disposto dell’art. 2, L. 398/1991 e dell’art. 2, DPR 696/1996 ne esonera i soggetti in regime ex L. 398/1991.
Per concludere e per completezza di informazioni, non possiamo non citare la previsione agevolativa di cui all’art. 25, co. 2, L. 133/1999.
Secondo tale disposizione normativa, non sono imponibili, esclusivamente ai fini delle imposte sul reddito e quindi non anche ai fini IVA, i proventi realizzati da un sodalizio sportivo dilettantistico in regime ex L. 398/1991, in concomitanza di eventi sportivi (massimo due eventi per anno e per un importo complessivo pari a euro 51.645,69), nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, tra cui ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande.
Codice del Terzo Settore (CTS)
Tutto quanto sopra descritto, in attesa dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) che definisce le aps come “Enti del Terzo Settore”, ovvero enti (diversi dalle società) costituiti per il perseguimento di finalità di interesse generale.
Tra queste finalità vi sono anche quelle “sportive”, per cui le aps potranno svolgere, in via esclusiva o meno, attività sportive (senza la necessità, tra gli altri obblighi, di iscrizione al Registro CONI).
In merito al regime tributario applicabile alle aps, il CTS, all’art. 85, replica l’agevolazione fiscale già prevista dall’art. 148 del T.U.I.R. (relativa alla somministrazione di alimenti e bevande) e non prevede più i “tesserati” tra i soggetti qualificati ma esclusivamente i soci/associati e i loro familiari conviventi.
Conclusioni
Come si evince da questa se pur sintetica analisi, la questione è assai complessa e il rischio di contestazioni da parte degli organi competenti, in sede di verifica, è molto elevato.
È quindi necessario prestare molta attenzione principalmente riguardo ai seguenti aspetti:
- bar frequentato da soggetti diversi dai soci/tesserati;
- attività di vendita o ristorazione e non di somministrazione;
- aps non affiliata ad ente riconosciuto;
- asd che utilizza lo schermo di aps per giustificare la presenza del bar;
- bar gestito in forma autonoma.