Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
Come regolarsi dunque per il bar del circolo? Aperto perché compreso nelle attività di ristorazione o chiuso perché annesso al centro ricreativo?
Premesso che le disposizioni non sono chiare sul punto, proviamo a orientare una soluzione, anche in via prudenziale, alla luce del quadro di riferimento.
a) Disposizioni a livello nazionale
I principi generali sono dettati dal D.L. 16 maggio 2020 n.33 che, per quanto qui di interesse, all’art.1 comma 8 ribadisce e conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico mentre al comma 10, mitigando la situazione precedentemente in vigore, consente le riunioni a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di un metro.
Quanto alle attività economiche, produttive e sociali, il successivo comma 14 ne condiziona lo svolgimento al rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali stabilendo che in assenza di protocolli regionali trovano applicazione quelli nazionali.
In attuazione di tali principi il D.P.C.M. 17 maggio 2020 ha disposto la riapertura dal 18 maggio delle attività di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) condizionata all’accertamento della compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica da parte delle regioni nonché all’adozione e al rispetto di linee guida e protocolli come sopra indicati.
Nello specifico le Linee guida della Conferenza Stato-Regioni (allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio) precisano che le indicazioni per i servizi di ristorazione si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
L’elencazione non appare dunque tassativa ma esemplificativa, risultando i protocolli applicabili ad ogni tipo di somministrazione in conformità anche al tenore delle disposizioni generali del D.L. 33/2020 che da un lato si riferiscono non solo alle attività economiche e produttive ma anche alle attività sociali e dall’altro, nell’individuare i protocolli di settore, vi comprendono anche gli ambiti analoghi, per cui ben si potrebbe ritenere che le linee guida e le misure di sicurezza adottate per gli esercizi pubblici o comunque per le attività economiche e produttive, si estendano anche al bar circolo.
Del resto, anche ordinariamente fuori dall’ambito delle disposizioni emergenziali, alle attività di somministrazione riservate ai soci – pur essendo riconosciute, a determinate condizioni, le agevolazioni fiscali di sui all’art.148 comma V t.u.i.r. e le semplificazioni amministrative di cui al D.P.R. 235/2001 – per il resto si applicano in materia igienico-sanitaria le medesime autorizzazioni e prescrizioni dettate per gli esercizi pubblici, in ragione della finalità di tali disposizioni, volte a tutelare la salute pubblica e la sicurezza degli utenti, proprio come nel caso dell’applicazione dei protocolli Covid-19.
Tuttavia bisogna considerare che il D.P.C.M. all’art.1 comma 1 lett.z) prevede espressamente che continuino a essere sospese le attività dei centri culturali e dei centri sociali, considerati – a ragione o a torto – quali tipici luoghi di aggregazione e quindi potenzialmente pericolosi.
Ma cosa si deve intendere per centro culturale/sociale?
Sarebbe auspicabile un chiarimento sul significato di tale definizione, in quanto l’attività del settore è talmente ampia ed eterogenea da ricomprendere anche una serie di attività destinate a piccoli gruppi, che non richiedono né presuppongono alcun tipo di assembramento (si pensi ad esempio a gruppi di lettura o a laboratori creativi); si tratta di iniziative che in sostanza ben potrebbero essere riconducibili all’ambito della riunione, ora consentita nel rispetto della distanza di sicurezza.
In mancanza di indicazioni precise e attenendoci prudenzialmnte ad un concetto esteso di centro culturale e sociale – attribuibile a un’associazione di promozione sociale che abbia una sede preposta all’organizzazione di attività e includa la mescita interna – viene da chiedersi se l’esercizio della somministrazione ai soci possa considerarsi attratto dalla riapertura di tutte le attività di ristorazione o se debba invece considerarsi sospeso in quanto annesso al centro sociale/culturale.
In linea di principio non vi sono ragioni per non estendere le disposizioni sulla riapertura delle attività di somministrazione al bar circolistico, nel rispetto dei protocolli, purchè in maniera avulsa e indipendente dalle attività culturali e sociali che nel centro/luogo di aggregazione sono espressamente sospese. Anche se in tal caso ne risulterebbe compromessa, seppure temporaneamente, la sua tipica funzione.
Infatti, la gestione diretta del bar interno presso la sede non è finalizzata al servizio di somministrazione (ai soci) ma è necessariamente connessa e strettamente funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali che in questa fase non sono consentite. A fronte di un’interpretazione restrittiva il rischio potrebbe essere quello di riprendere un’attività non consentita con conseguente applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 400 a 3.000 euro nonché di condurre una gestione non conforme alle previsioni statutarie e alle caratteristiche proprie della mescita interna che come disposto dall’art.148 comma 5, t.u.i.r. deve risultare complementare all’attuazione delle finalità istituzionali e comunque, anche ai sensi del d.p.r. 235/01, deve essere correlata all’effettivo svolgimento di attività istituzionale.
Sul punto però – a conferma della scarsa chiarezza delle norme – si registrano soluzioni opposte adottate da parte delle regioni in relazione alle tappe e alle condizioni di riapertura.
b) Le disposizioni regionali
Le specifiche disposizioni della Regione Umbria (regione di residenza del gentile lettore che ha posto il quesito) seguono la tesi dell’attrazione del bar circolistico alla chiusura dei centri sociali e culturali.
In particolare l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2020, n. 25 conferma la riapertura dal 18 maggio delle attività di ristorazione, condizionate al rispetto dei protocolli di settore e individuate nell’allegato 1, da considerarsi parte integrante e sostanziale del provvedimento, con riferimento ai codici di attività della classificazione ATECO 2007 limitatamente alla sezione I divisione 56 “attività dei servizi di ristorazione” (in definitiva soltanto per le imprese con codice iniziale 56.3. che di regola non viene adottato dalle associazioni ricreative).
Precisa inoltre che tutte le attività economiche e culturali la cui apertura non è contemplata nel provvedimento – e quindi le attività il cui codice ateco non rientri tra quelli indicati – saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all’evoluzione della situazione epidemiologica; per tali attività sono consentite tutte le operazioni esclusivamente prodromiche alla futura riapertura con l’osservanza, in ogni caso, delle misure di prevenzione generali.
Stante quindi la specificità del provvedimento regionale si ritiene che in Umbria allo stato non sia consentita la riapertura del bar sociale.
Ma si registrano anche soluzioni opposte. È il caso dell’Emilia-Romagna che nel confermare l’applicazione dei protocolli adottati a livello regionale (ordinanza 17 maggio 2020) a tutte le attività di somministrazione, precisa che fino alla riapertura dei centri sociali, circoli culturali e ricreativi prevista per il 25 maggio, i responsabili dei circoli devono vigilare e adoperarsi affinché non sia consentito, negli spazi dedicati alla somministrazione, l’esercizio di attività ricreative e/o culturali. La nota pubblicata sul sito della regione precisa che si applichi il protocollo per le attività di somministrazione fino all’adozione di specifico protocollo per le attività ricreative, presupponendo quindi la possibilità di apertura (anticipata) della sola somministrazione ai soci.
In definitiva, nel tentativo di dare un orientamento valido per tutte le realtà circolistiche, la soluzione andrà ricercata dapprima nelle disposizioni regionali di riferimento e quindi, in mancanza di specifiche indicazioni, valutata alla luce della disposizioni nazionali adottando quanto meno in via prudenziale e in mancanza di chiarimenti sul significato da attribuire alla nozione di centro culturale/centro sociale – specie in relazione al concetto di riunione – un atteggiamento di cautela fino alla riapertura dei centri culturali e sociali.