Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Nelle sezioni di tiro a segno nazionale coesistono due aspetti, a volte di non facile coordinamento:
a) l’ “ordinaria” attività sportiva svolta nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi
b) il fatto che una serie di soggetti sono obbligati a svolgere attività di esercitazione presso di essa, a loro volta divisi in:
b/1 – soggetti privati, quali guardie giurate, richiedenti porto d’armi, ecc.
b/2 – forze dell’ordine, che sono dipendenti pubblici.
Per ciascuna di tali attività si pone il problema dell’inquadramento fiscale dei corrispettivi riscossi dall’associazione per:
– eventuali quote di iscrizione annuali
– corsi obbligatori per legge
– “attività libera”
– cessione di munizioni nell’ambito di entrambe tali due categorie.
Cerchiamo pertanto di individuare, per ciascuna casella della griglia che risulta dall’incrocio di tali casistiche, il corretto trattamento tributario.
1) Le quote annuali versate dai soci sono certamente proventi non commerciali, ex art. 148, I comma, secondo periodo, T.U.I.R.
2) I corrispettivi specifici versati dai soci o tesserati sia per la partecipazione ai corsi, alle sessioni di istruzione o addestramento e simili, sia per attività libera (purché ovviamente sportiva) sono anch’essi decommercializzati, ex art. 148, III comma, T.U.I.R. Più delicata è la questione delle munizioni, relativamente alle quali la posizione più ragionevole e corretta (ma non possiamo escludere che un verificatore la pensi diversamente) ci pare la seguente:
2/a – le munizioni necessarie per corsi, alle sessioni di istruzione o addestramento, sono parte indissolubile del costo di tali prestazioni, perché senza di esse non potrebbero essere effettuate, e riteniamo quindi che ne seguano il trattamento tributario di decommercializzazione
2/b – quelle necessarie per le altre sessioni di tiro, invece, ci pare più corretto e prudente inquadrarle come “cessione di beni nuovi prodotti per la vendita“, ricavo quindi inevitabilmente commerciale ex art. 148, IV comma, primo periodo, T.U.I.R.
Sostanzialmente come viene fatto per tutti i materiali di consumo utilizzati in ambito sportivo, dalle palline da tennis e golf, all’abbigliamento specifico.
3) Pur se anche in questo caso un verificatore potrebbe non essere d’accordo, riteniamo che rimanga il medesimo trattamento di decommercializzazione anche se, come spesso accade, il corso o la sessione di istruzione/aggiornamento è pagato non dal socio/tesserato ma da un terzo che ha interesse che egli lo segua, p.es. l’agenzia di guardie giurate di cui fa parte. Ci pare analogo alla situazione del genitore non socio che paga il corso per il figlio socio ovvero tesserato.
4) Infine, tutti i corrispettivi versati da non soci sono proventi commerciali, con l’importante precisazione che quelli corrisposti “dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale” sono esenti da IVA perché ciò è espressamente stabilito dall’art. 14, X comma, della legge 24/12/1993, n. 537. Esattamente per la ragione descritta al precedente punto “2/a” riteniamo che tale esenzione si applichi anche al costo delle munizione utilizzate in essi.
Così classificati i proventi fra commerciali e non, e fra i primi in imponibili ed esenti, il comportamento da seguire è quello stabilito dalla Legge 398/91 (e dall’art 74 del D.P.R. 633/72 da essa richiamato, i cui elementi principali sono:
- obbligo di versamento trimestrale del 50% dell’IVA riscossa
- sia i ricavi commerciali imponibili che quelli esenti concorrono a formare il plafond massimo di 400.000 euro annui, e sono imponibili IRES/IRAP per i 3% del loro importo
- non vi è alcun obbligo di fatturazione per nessuna delle prestazioni sopra descritte, come non vi è obbligo di installazione del registratore di cassa e/o di emissione di ricevuta fiscale.
- esonero dalla presentazione della dichiarzazione IVA annuale.