Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La formulazione del quesito non sembra invero oltremodo chiara; in particolare, non descrive quali siano esattamente i compiti del collaboratore né le caratteristiche e la destinazione dell’impianto.
Ove si tratti di personale addetto a risistemare la struttura al termine dell’attività sportiva – collocare le attrezzature al proprio posto; pulire e riordinare l’impianto successivamente allo svolgimento della pratica sportiva… – in definitiva, qualora svolga compiti funzionali e necessari all’attività sportiva, il medesimo può essere inquadrato come collaboratore amministrativo gestionale al ricorrere di determinate condizioni.
Una simile qualifica presuppone invero il rispetto dei requisiti indicati dall’art. 67 T.U.I.R., ovvero che il sodalizio a cui è legato il collaboratore abbia conseguito lo status di ente sportivo dilettantistico attraverso l’iscrizione al registro CONI.
Non può inoltre trascurarsi di verificare la sussistenza di eventuali disposizioni dettate al riguardo dall’organismo di riferimento. La Federazione Italiana Ginnastica d’Italia, ad esempio, nell’elencare (con la delibera n. 173 emanata in data 27 ottobre 2017), in adempimento di quanto indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1/2016, “i soggetti ammessi a godere della normativa speciale prevista dal legislatore per favorire lo sviluppo dell’attività sportiva dilettantistica, in deroga alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”, menziona espressamente la figura dell’addetto all’impianto.
Non conosciamo quale sia l’organismo di riferimento del sodalizio indicato dal lettore, né se si tratti di Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva. La citata distinzione e l’affiliazione all’ente federale piuttosto che all’Ente di promozione sportiva non è indifferente posto che solo gli uni hanno elencato le mansioni che consentono la percezione dei compensi sportivi. Laddove il sodalizio sia legato a un Ente di promozione sportiva dovrà utilizzare gli elenchi federali, purché pertinenti.
Qualora la figura del collaboratore indicato dal lettore possa ricondursi, sussistendone le condizioni, a quelle tipizzate dall’organismo di riferimento, il medesimo può verosimilmente essere qualificato come collaboratore amministrativo gestionale.
La figura dell’addetto alla manutenzione dell’impianto può presentare aspetti di criticità – a maggior ragione laddove, come in questo caso, non siano ben chiare le mansioni svolte dal medesimo – perchè si tratta di un collaboratore che rischia di essere assimilato al lavoratore dipendente.
È necessario pertanto prestare particolare attenzione non solo al momento della predisposizione della lettera di incarico e della qualificazione del rapporto, al fine di evitare la riconducibilità delle mansioni (e della strutturazione del rapporto) a un rapporto di lavoro subordinazione, bensì anche in fase di comunicazione al centro per l’impiego, posto che le qualifiche comunicate sono riconducibili – nell’ambito di esercenti attività sportive – alle seguenti tipologie:
4.1.1.1.0 – Addetti a funzioni di segreteria / Addetto alla rassegna stampa:
4.1.1.2.0 – Operatore amministrativo / Addetti agli affari generali
3.4.2.5.1 – Organizzatore sportivo / Responsabile delle relazioni per le manifestazioni sportive
5.4.2.1.4 – Esercenti di attività sportive con le seguenti mansioni: – calendarizzazione delle attività sportive presso l’impianto – verifica del tesseramento sportivo per l’accesso alla struttura – verifica delle attrezzature e spazi necessari allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche – coordinamento con il Presidente e la dirigenza dell’associazione per un adeguato e lineare svolgimento delle attività sportive.
Alla luce di simili considearzioni, non può non ribadirsi, ancora una volta, l’assoluta necessità di prestare la massima prudenza nella configurazione del rapporto di collaborazione (e individuazione delle relative mansioni) con l’addetto all’impianto sportivo.