Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito posto dal lettore presuppone un’analisi, seppure sintetica, della natura dell’Ente di Promozione Sportiva e della sua differenza rispetto alle FSN (e DSA).
L’uno non rappresenta un singolo sport determinato, quanto piuttosto un modo di fare sport, secondo quanto si evince dal Regolamento degli Enti di Promozione sportiva (art. 2)
“1 Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
a) Motorio – Sportive
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI“.
La circostanza per cui l’Ente di promozione rappresenti un modo di fare attività sportiva, applicabile a tutte le discipline, comporta, nel caso di attività agonistica, il riferimento ai regolamenti federali, muovendo dalla considerazione che le Federazioni sportive nazionali (e le discipline sportive associate) sono enti esponenziali di singoli sport (tranne rari casi, si pensi alla FISI o alla FIJLKAM) aventi come obiettivo principale la pratica di attività sportiva agonistica.
La necessità che gli Enti di promozione sportiva facciano riferimento – nel caso di attività soprtiva agonistica – ai regolamenti federali della rispettiva disciplina sportiva, oltre che evincibile dalla ratio sottesa alla natura dei singoli Enti, è espressamente codificata dal legislatore sportivo (nel Regolamento degli Enti di promozione sportiva sopra citato).
Il lettore dovrà quindi applicare le disposizioni previste dall’organismo federale di riferimento.
Non è possibile fornire una risposta completa alla richiesta relativa alla presenza del personale medico, mancando l’indicazione dello sport specifico. Si può solo ribadire la necessità di verificare le prescrizioni obbligatorie da seguire nel caso di organizzazioni di competizioni sportive relative alla propria disciplina sportiva.
Ove non siano espressamente indicate, sarà opportuno agire con la massima diligenza e prudenza, tenendo conto della tipologia di sport praticato, del livello di rischio connesso alla manifestazione; della tipologia di impianto sportivo; della presenza o meno del pubbico e di tutte le componenti che solo l’organizzatore può conoscere.
È necessario non sottovalutare, infatti, che l’organizzatore ha il compito preciso di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione per tutti i partecipanti (atleti, ausiliari e pubblico) osservando le prescrizioni federali, oltre alle norme di diligenza e prudenza necessarie e idonee a tal fine.
Con riguardo alla richiesta del lettore, seppure non possa rispondersi in merito all’obbligatorietà o meno della presenza del personale medico (dovendosi rinviare alle disposizioni federali), sembra potersi affermare che laddove sia specificamente imposta tale presenza, non è sufficiente fare riferimento al personale paramedico.