Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il tema dei compensi erogati a chi ricopre anche una carica associativa è un tema molto delicato.
Il quesito del lettore, d’altra parte, induce invero a riflettere anche su un altro presupposto dell’erogazione di tali somme, legato al tipo di attività svolta dall’istruttore, posto che sono menzionate due attività “border line”, non essendo incluse nell’elenco di attività sportive redatte dal CONI né il pilates né la ginnastica posturale.
Al fine di considerare sportive tali attività, è necessaria un’operazione ermeneutica, posto che l’uno potrebbe forse essere assimilato allo yoga, considerato dal CONI (con comunicato del 4 gennaio 2018) come possibile “attività propedeutica” alle discipline di competenza. Anche la ginnastica posturale potrebbe avere identica finalità.
Non può essere tuttavia sottovalutato il fatto che la qualificazione delle predette attività in termini di attività sportiva è il frutto, giova ribadirlo, di un’interpretazione teleologica, ovvero che si basa sulla ratio sottesa alle caratteristiche di ciascuna. Proprio la loro mancanza nell’elenco delle discipline considerate (le uniche) sportive da parte dell’ente esponenziale dello sport italiano deve indurre alla massima cautela ed è un aspetto da non sottovalutare.
Sarebbe importante, altresì, comprendere quali siano le discipline praticate dal sodalizio sportivo che intende erogare compensi sportivi, ovvero se, oltre a quelle citate, svolga (o meno) solo sport “codificati” dal CONI.
Quest’ultimo, in virtù del ruolo di «unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche», attribuitogli dal legislatore (ex art. 7 della l. 186/2004 ), ha predisposto (con le delibere n. 1566 del 20 dicembre 2016; n. 1568 del 14 febbraio 2017; n. 1569 del 10 maggio 2017) un elenco di discipline – sulla base di quelle riconosciute dal CIO; delle Discipline sportive riconosciute da SportAccord e delle Discipline sportive presenti negli statuti delle FSN e DSA approvati dalla Giunta nazionale CONI – considerate (le uniche) sportive.
Come si evince dalla lettura della prima delibera, la ratio di una simile decisone, in linea con quella sottesa alla riforma del Registro CONI, è riconducibile all’esigenza di “adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti a fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione”. Simili premesse non potevano essere omesse posto che la legittima erogazione dei compensi sportivi presuppone, ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R., l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Indipendentemente dall’estensione di tale concetto (anche, ad esempio, all’attività didattica), è necessario prestare attenzione alla circostanza che tale, come detto, può essere solo quella indicata dal CONI.
Ove il lettore, conoscendo la realtà del sodalizio, rimanga convinto della legittima possibilità di erogare tali somme, è opportuno affrontare il secondo aspetto del quesito, ovvero la corresponsione dei compensi sportivi all’istruttore anche amministratore.
Al fine di evitare un’eventuale contestazione di distribuzione indiretta di utili, sarebbe opportuno che l’erogazione dei compensi sportivi al Presidente risultasse da un’apposita delibera dell’organo associativo statutariamente deputato a ciò (normalmente il Consiglio direttivo), che specifica espressamente il motivo di tale erogazione, ovvero che la percezione delle somme non è legata alla carica ricoperta, ma all’attività di istruttore (sempre che sia ritenuta ammissibile con riguardo alle discipline indicate).
Sempre in un’ottica prudenziale, volta ad evitare una possibile distribuzione indiretta di utili, non può essere trascurata la Risoluzione dell’Agenza Entrate 9E del 25/01/2007 secondo cui i compensi erogati all’istruttore/presidente non possono essere superiori a quelli percepiti dagli altri istruttori.
Nello statuto può essere prevista l’erogazione agli amministratori delle somme di cui all’art. 67 TUIR, al ricorrere delle condizioni indicate da tale norma per l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e non in virtù della carica ricoperta, oltre al riconoscimento di eventuali rimborsi spese a piè di lista.