Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Si premette che sarebbe necessario conoscere in maniera più dettagliata le modalità concrete attraverso cui l’asd organizza i servizi di trasporto, vitto e alloggio strettamente necessari in occasione delle gare e delle competizioni in trasferta e funzionali alle stesse.
Vale a dire che sarebbe necessario conoscere se la trasferta viene organizzata direttamente dall’asd (ipotesi 1.) oppure tramite l’intermediazione di un soggetto terzo e specializzato (ipotesi 2.) nella organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (agenzia viaggi o tour operator).
Ciò risulta fondamentale alla luce del combinato disposto dell’art. 148, co. 4, lett. b), T.U.I.R. (in materia di imposte sul reddito) e dell’art. 4, co. 5, lett. g), d.p.r. 633/1972 (in materia di IVA), secondo cui l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è da intendersi in ogni caso “attività commerciale” (e comunque riservata a soggetti in ciò specializzati, come appunto le agenzie viaggi o i tour operator), con l’eccezione prevista a favore delle associazioni di promozione sociale (solo ai fini delle imposte sui redditi) di cui all’art. 148, co. 5, T.U.I.R. e di cui all’art. 4, co. 6, d.p.r. 633/1972.
Nell’ipotesi 1., sebbene le norme sopra richiamate si riferiscano espressamente a “viaggi e soggiorni turistici”, mentre nella fattispecie in esame siamo in presenza di viaggi e soggiorni legati ad una manifestazione sportiva, il rischio della qualificazione come attività commerciale sarebbe serio.
In tale ipotesi non sussisterebbe tuttavia alcuna presunzione di “commercialità” e quindi sarebbe pienamente applicabile il beneficio della “decommercializzazione”, ex art. 148, co. 3, T.U.I.R. ed ex art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972:
- se fossero rispettati i requisiti statutari ex art. 148, co. 8, T.U.I.R. ed ex art. 90, co. 18, l. 289/2002 (nella forma e nella sostanza);
- se l’asd fosse in possesso del riconoscimento sportivo da parte del CONI, mediante iscrizione della stessa presso il “Registro CONI 2.0”;
- se l’asd fosse in regola con la presentazione del modello EAS ex d.l. 185/2008 e successive modifiche;
- se si avesse l’accortezza e la prudenza di adottare taluni accorgimenti pratici.
Con riferimento agli accorgimenti di cui al precedente punto numero 4., si potrebbe procedere come di seguito descritto.
L’a.s.d. potrebbe prenotare e pagare i servizi in proprio nome e conto e poi raccogliere la quota parte da ciascuno dei partecipanti alla trasferta in qualità di associati e/o tesserati (soggetti “qualificati”), senza “lucrare” alcun margine.
I fornitori dei servizi emetterebbero le relative fatture nei confronti della a.s.d., a fronte del pagamento da questa effettuato, mentre l’asd rilascerebbe una ricevuta non fiscale a tutti i partecipanti alla trasferta in ragione delle singole quote incassate.
Oppure (ipotesi questa più difficilmente praticabile) l’asd potrebbe limitarsi a organizzare la trasferta lasciando poi ad ogni singolo partecipante l’onere di pagare i servizi prenotati, senza la sua intermediazione.
In questo caso la fatturazione dei servizi sarebbe effettuata distintamente a ciascuno dei partecipanti alle trasferte.
Sono sicuramente rientranti nella categoria dei soggetti “qualificati” gli sportivi, come le “agoniste” che, necessariamente, devono essere “tesserate” all’organizzazione sportiva di riferimento, per il tramite dell’asd di appartenenza.
Qualche dubbio si nutre in merito alla figura degli “accompagnatori” menzionata nel testo del quesito.
Se si trattasse di “dirigenti” accompagnatori non si porrebbe alcun problema, trattandosi sicuramente di “tesserati”.
Se si trattasse invece di “familiari” accompagnatori, non tesserati e/o non associati, il discorso sarebbe invece del tutto differente poichè non sarebbero applicabili le agevolazioni di cui sopra.
Nell’ipotesi 2., trattandosi di servizi organizzati da un soggetto a ciò abilitato, non sussiste alcuna presunzione di “commercialità”, sempre che l’asd, per prudenza, si limiti a incassare la quota parte da ogni singolo partecipante senza lucrare margine.